TAR LAZIO Roma

(GU Parte Seconda n.53 del 9-5-2009)

   Con ordinanza 12 marzo 2009, n. 66 il presidente del TAR del Lazio,
Sezione  III-bis,  ha autorizzato Carla' Daniela e Danese Giuseppina a
notificare  per  pubblici  proclami  il  ricorso  NRG  8378/08.  Nelle
conclusioni   del   ricorso   si   richiede   l'annullamento:  1)  del
provvedimento  n. 9202/08, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di
Lecce   ha  depennato  le  ricorrenti  dagli  elenchi  provinciali  ad
esaurimento  per  l'insegnamento  di  sostegno  (area  AD03) di cui al
decreto dirigenziale 16 marzo 2007, disponendone l'iscrizione in coda;
2)  dei  citati  elenchi  di  sostegno,  pubblicati il 21 luglio 2007,
nella  parte  in  cui le ricorrenti vengono spostate in coda invece di
essere  mantenute  a  pettine;  3) di ogni altro atto pregiudizievole,
compresi   il   decreto   dirigenziale   16  marzo  2007,  il  decreto
ministeriale  n.  35/2008  e  la  nota  ministeriale  n. 6950/2008. La
notifica e' rivolta a tutti gli iscritti nel predetto elenco dal posto
219  al  10.  Il  ricorso lamenta la violazione dell'art. 1, comma 605
legge  n.  296/2006,  dell'art.  401  t.u.  n. 297/1994 e del bando di
concorso,  oltre  ad  eccesso  di  potere, per avere l'amministrazione
illegittimamente  considerato necessaria per l'inserimento con riserva
nell'elenco  di  sostegno  non  solo l'iscrizione al relativo corso di
specializzazione  al  momento  della  domanda  concorsuale,  ma  anche
l'avvio   delle   lezioni,   addossando   alle  ricorrenti  i  ritardi
dell'organizzatore del corso. I provvedimenti impugnati violano poi il
bando  ed i principi sul merito perche' la posizione di graduatoria e'
determinata  non  dal punteggio ma da una circostanza estranea come il
materiale inizio dei corsi di specializzazione.

                        Avv. Ariosto Ammassari
 
C-096477 (A pagamento).
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