TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Volontaria Giurisdizione

(GU Parte Seconda n.90 del 6-8-2009)

N. 277/09 RANG - n. 1052 Cron. 

  Il giudice, letti gli atti; vista la richiesta di  ammortamento  di
n. 18 cambiali  presentate  da  Addona  Gianni  il  15  maggio  2009;
rilevato che lo stesso ha riferito di aver smarrito  n.  18  cambiali
ricevute da Berardo  Flora  di  importo  (ciascuna)  di  €  1.000,00;
rilevato che lo stesso Addona ha sporto denuncia di smarrimento delle
predette cambiali in data 28 febbraio 2007; rilevato che,  a  seguito
di richiesta di integrazione da parte di  questo  G.T.,  il  predetto
Addona ha precisato che le cambiali  in  questione  avevano  scadenza
mensile a decorrere dal 28 giugno 2007 e fino al  28  novembre  2008;
rilevato che nell'atto di cessione del 15 gennaio 2007 risulta che la
signora Berardo ha consegnato all'Addona n. 20 cambiali di € 1.000,00
ciascuna con scadenza a decorrere dal 28 febbraio 2007; rilevato  che
nell'integrazione di denuncia effettuata dall'istante si precisa  che
delle 18 cambiali smarrite, 16 erano quelle (residue) di cui all'atto
di cessione, mentre altre due (con scadenza  28  ottobre  2008  e  28
novembre 2008) gli erano  state  consegnate  in  un  secondo  momento
sempre dalla signora Berardo; ritenuto pertanto, che la richiesta  di
ammortamento possa essere accolta solo con riferimento alle prime  16
cambiali (cioe'  quelle  con  scadenza  dal  28  giugno  2007  al  28
settembre 2008, di cui all'atto di cessione) poiche' per le altre due
non vi e' prova che le stesse siano state mai consegnate  all'istante
(difetta in sostanza l'accertamento sulla verita' dei  fatti  di  cui
all'art. 89  legge  n.  1669/33);  Decreta  l'ammortamento  delle  16
cambiali rilasciate da Berardo Flora in favore di Addona Gianni tutte
dell'importo di € 1.000,00 con scadenze mensili a  decorrere  dal  28
giugno 2007 al 28 settembre 2008 e ne  autorizza  il  pagamento  dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purche' non  venga  fatta  nel  frattempo
opposizione dal detentore. Dispone che il  presente  decreto  sia,  a
cura del ricorrente,  notificato  al  trattario  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Rigetta, nel resto, l'istanza. 
    Campobasso, 28 maggio 2009 

                         Avv. Antonio Ferri 

 
C-098864
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