PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.104 del 10-9-2009)

Prot. n. 16.5/200900727/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che i servizi espletati dagli sportelli  della  dipendenza
ubicata in Milano della Cassa di Risparmio di San Miniato, non  hanno
potuto regolarmente funzionare nella giornata dell'8 maggio  2009,  a
causa della mancata  ricezione  da  parte  del  Corriere  incaricato,
vittima  di  un  incidente  stradale,  di  tutta  la   documentazione
bancaria,  determinando  l'impossibilita'  di  rispettare  i  termini
legali e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con  nota  n.  591206
del 15 giugno 2009; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
                              Decreta: 
  il mancato funzionamento nella giornata dell'8  maggio  2009  dagli
sportelli della dipendenza ubicata in Milano della Cassa di Risparmio
di San Miniato, a causa della mancata ricezione da parte del Corriere
incaricato,  vittima  di  un  incidente   stradale,   di   tutta   la
documentazione bancaria,  e'  riconosciuto  come  causato  da  eventi
eccezionali. 
  La durata dell'evento eccezionale e' limitata al  giorno  8  maggio
2009. 
  Sono pertanto prorogati i termini legali  e  convenzionali  di  cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. 
    Milano, 27 luglio 2009 

                            Il prefetto: 
                              Lombardi 

 
C-099712 (Gratuito)
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