EDISON GAS - S.p.a. '

(GU Parte Seconda n.94 del 23-4-2001)

  Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo
 al pozzo 'Castello 1' (ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2, della
 legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto con l'art. 17, comma 7, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127).
   Il Ministro dell'ambiente di concerto conil Ministro per i beni    
                       culturali ed ambientali                        
                                                                      
      Visto il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio
 1986, n. 349;
    (omissis);
      Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale
 concernente la realizzazione di un sondaggio esplorativo denominato
 'Castello 1', presentata dall'AGIP S.p.a. in data 21 aprile 1997;
    (omissis);
      Visto il parere, formulato, in data 5 febbraio 1998, dalla
 commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito
 dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'AGIP S.p.a.;
    Considerato che in detto parere la commissione ha osservato che:
    (omissis);
       per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, sulla
 base delle informazioni contenute nel progetto e nel S.I.A. e di
 quelle che si sono potute raccogliere nel corso dell'istruttoria,
 l'ambiente ha le seguenti caratteristiche generali:
       l'area in oggetto si colloca nelle prime pendici collinari
 dell'Appennino Modenese, in una situazione di transizione tra zone di
 alta collina a sud ed aree terrazzate di fondo valle a nord, in un
 contesto paesaggistico ordinario per l'ambito paesaggistico
 relativamente ordinario per l'ambito paesaggistico in questione;
       il corso d'acqua principale e' il torrente Grizzaga che scorre
 a un km ad ovest del sito;
 
    (omissis);
      Preso atto che: la regione Emilia-Romagna con delibera della
 Giunta regionale n. 2609/1997 del 30 dicembre 1997 pervenuta il 6
 febbraio 1998 ha espresso parere negativo sul progetto in esame in
 quanto il fenomeno delle salse, nell'area adiacente di Nirano, di per
 se' indicatore della presenza di metano nel sottosuolo potrebbe
 subire un grave ed irreparabile impatto e quindi compromettere le
 finalita' di tutela e conservazione espresse con l'istituzione della
 Riserva naturale delle Salse di Nirano e cioè quello di preservare,
 prioritariamente un prezioso e raro patrimonio naturale ed
 ambientale;
      Preso atto che: non sono pervenute istanze osservazioni o pareri
 da parte dei cittadini ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986;
    (omissis);
                               Esprime:                               
                                                                      
      giudizio negativo circa la compatibilita' ambientale del
 progetto con la seguente motivazione.
      Allo stato attuale delle conoscenze, considerata la non elevata
 distanza tra il giacimento sotterraneo e la zona di provenienza degli
 idrocarburi gassosi risalenti verso la superficie nell'area delle
 'Salse di Nirano', non si puo' escludere con certezza che l'eventuale
 depressurizzazione del giacimento sotterraneo oggetto della ricerca
 possa determinare turbative sulle emissioni superficiali della
 riserva regionale.
      Dispone che il presente provvedimento sia comunicato all'AGIP
 S.p.a., al Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed alla
 Regione Emilia Romagna, la quale provvedera' a depositarlo presso
 l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del
 Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988, ed a
 portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente
 interessate.
    Pubblicazione a cura di Edison Gas S.p.a.
     Milano, 12 aprile 2001
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