Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La ditta estera Farmos Group Ltd Turku (Finlandia),
rappresentata in Italia dalla societa' Farmitalia Carlo Erba -
S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo
Imbonati n. 24, codice fiscale n. 07608290156, e' autorizzata a porre
in vendita la specialita' medicinale denominata 'Kessar'
(tamoxifene), nelle sottocitate preparazioni e confezioni, da
prodursi nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa, e da
esportare in Italia allo stato sfuso, pronta per l'uso, con
effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento
(blisteraggio e inscatolamento) nell'officina farmaceutica consortile
'Farmitalia Carlo Erba - Erbamont Italia B.V. Ellem Industria
Farmaceutica', sita in Ascoli Piceno, e dei controlli nell'officina
farmaceutica consortile delle stesse ditte, sita in Milano, via E.
Bezzi n. 24.
A ciascuna confezione della specialita' medicinale di cui
trattasi e' attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a
tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione alla immissione
in commercio:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
30 compresse da 10 mg
027433010
0U561L
30 compresse da 20 mg
027433022
0U561Y
Detta specialita' medicinale e' collocata nella classe a) di cui
al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere
dal 15 marzo 1991.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/83, non
e' dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito.
Il prezzo di vendita al pubblico e' stabilito da provvedimento
CIP n. 22/90 del 17 luglio 1990, in L. 18.730 per la confezione
codice 027433010 e in L. 34.725 per la confezione codice 027433022.
La preparazione compresse da 10 mg, nella confezione sopra
specificata, costituisce prodotto base, mentre la restante
preparazione costituisce serie, ai sensi dell'art. 12 del regio
decreto 3 marzo 1927, n. 478.
La societa' titolare della registrazione (o, per conto di
questa, la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare
immediatamente al Ministero della Sanita' - Direzione generale del
Servizio farmaceutico:
a) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al
commercio del prodotto nel Paese di produzione;
b) l'eventuale spontanea decisione di sospendere la produzione
ed il commercio del prodotto nello stesso Paese.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli
articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con
decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 9 marzo 1991
Il Ministro: De Lorenzo.
C-11557 (A pagamento).