MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-1991)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La societa' Pulitzer Italiana - S.r.l., con sede e domicilio
 fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, 47, codice fiscale n.
 03589790587, e' autorizzata a porre in vendita la preparazione
 'spray', nella confezione sottospecificata, della specialita'
 medicinale denominata 'Calciosint' (salcatonina) da prodursi nella
 officina farmaceutica comune Pulitzer Italiana - S.r.l., Boniscontro
 e Gazzone - S.r.l. sita presso la suddetta sede.
      All'unica confezione della preparazione succitata e' attribuito
 il codice di seguito riportato costituente a tutti gli effetti di
 legge, numero di autorizzazione all'immissione in commercio:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
      'Spray' flac ml 2 di soluzione per somministrazione endonasale
 con annesso erogatore - 14 spruzzi UI 50
    027330036
    0U21HN
      La confezione succitata e' collocata nella classe a) di cui al
 comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 a decorrere dal
 15 maggio 1991 con applicazione del disposto di cui all'art. 6 del
 decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71
 del 23 marzo 1985).
      Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e
 la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
 misura del 40%.
      Il prezzo di vendita al pubblico e' stabilito, come da
 provvedimento CIP n. 22/90 del 17 luglio 1990, in L. 59.670.
      La preparazione spray costituisce categoria ai sensi dell'art.
 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli
 articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con
 decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
 data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della preparazione di cui
 trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 22 febbraio 1991
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-11558  (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.