Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' Rorer S.p.a., codice fiscale n. 00897890158, con
sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Andreani n. 6, e'
autorizzato a modificare il confezionamento da 1 flacone spray nasale
multidose con erogatore contenente 0,5 ml di soluzione corrispondente
a 7 dosi da 100 u.i a 7 flaconcini erogatori monodose da 100 u.i,
della specialita' medicinale denominata 'Calcitonina spray nasale
Armour' (Calcitonina sintetica di salmone).
La specialita' medicinale in parola, registrata a nome della
societa' Rorer S.p.a., e' prodotta nell'officina farmaceutica della
societa' stessa, sita in Origgio (Varese), viale Europa n. 11.
Alla confezione della specialita' medicinale in parola come
sopra indicato e' attribuito il codice di seguito riportato,
costituente, a tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione
all'immissione in commercio:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
7 flaconcini erogatori monodose da 100 u.i
023748054
0QNRGQ
La confezione succitata e' collocata nella classe a) di cui al
comma 4, dell'art. 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere
dal 15 marzo 1991, e con applicazione dell'art. 6, del decreto
ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23
marzo 1985).
Il prezzo di vendita al pubblico del prodotto di L. 717.715 per
la citata confezione, codice n. 023748054, e' quello stabilito dal
provvedimento CIP n. 22/90 in data 17 luglio 1990.
I lotti della confezione 1 flacone spray nasale multidose
contenente 0,5 ml di salmone corrispondente a 7 dosi da 100 u.i,
prodotti anteriormente al rilascio del presente decreto, con il
confezionamento precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti
in commercio ed erogati con onere a carico del S.S.N. fino alla data
del 30 giugno 1991.
Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e
la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
misura del 40%.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni conteunte negli artt.
1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
ministeriale 28 luglio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di 5 anni dalla data
del presente decreto, la societa' titolare della registrazione dovra'
presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 1 febbraio 1990
Il Ministro: De Lrenzo.
C-11565 (A pagamento).