MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-1991)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La societa' Rorer S.p.a., codice fiscale n. 00897890158, con
 sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Andreani n. 6, e'
 autorizzato a modificare il confezionamento da 1 flacone spray nasale
 multidose con erogatore contenente 0,5 ml di soluzione corrispondente
 a 7 dosi da 100 u.i a 7 flaconcini erogatori monodose da 100 u.i,
 della specialita' medicinale denominata 'Calcitonina spray nasale
 Armour' (Calcitonina sintetica di salmone).
      La specialita' medicinale in parola, registrata a nome della
 societa' Rorer S.p.a., e' prodotta nell'officina farmaceutica della
 societa' stessa, sita in Origgio (Varese), viale Europa n. 11.
      Alla confezione della specialita' medicinale in parola come
 sopra indicato e' attribuito il codice di seguito riportato,
 costituente, a tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione
 all'immissione in commercio:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
    7 flaconcini erogatori monodose da 100 u.i
    023748054
    0QNRGQ
      La confezione succitata e' collocata nella classe a) di cui al
 comma 4, dell'art. 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere
 dal 15 marzo 1991, e con applicazione dell'art. 6, del decreto
 ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23
 marzo 1985).
      Il prezzo di vendita al pubblico del prodotto di L. 717.715 per
 la citata confezione, codice n. 023748054, e' quello stabilito dal
 provvedimento CIP n. 22/90 in data 17 luglio 1990.
      I lotti della confezione 1 flacone spray nasale multidose
 contenente 0,5 ml di salmone corrispondente a 7 dosi da 100 u.i,
 prodotti anteriormente al rilascio del presente decreto, con il
 confezionamento precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti
 in commercio ed erogati con onere a carico del S.S.N. fino alla data
 del 30 giugno 1991.
      Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e
 la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
 misura del 40%.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni conteunte negli artt.
 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
 ministeriale 28 luglio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di 5 anni dalla data
 del presente decreto, la societa' titolare della registrazione dovra'
 presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
 medicinale di cui trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 1  febbraio 1990
    Il Ministro: De Lrenzo.
C-11565 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.