MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-1991)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La societa' May e Baker Ltd di Dagenham-Essex (Gran Bretagna),
 rappresentata in Italia dalla societa' Rhoƒne Poulenc Pharma Italia -
 S.p.a., con sede e domincilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff n.
 37, codice fiscale n. 08257500150, e' autorizzata a porre in vendita
 la specialita' medicinale denominata 'Pentacarinat' (pentamidina
 isetionato), flacone di polvere iniettabile x mg 300, uso i.m. ed
 e.v., con uso riservato ad Ospedali e Case di Cura.
      La succitata societa' estera e' autorizzata, altresi' ad
 esportare in Italia la specialita' medicinale medesima, prodotta
 nella propria officina farmaceutica, sia gia' pronta e confezionata
 per la vendita, sia allo stato sfuso, con conseguente effettuazione
 delle operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento,
 inserimento del foglio illustrativo) presso l'officina farmaceutica
 della societa' Rhoƒne Poulenc Pharma Italia - S.p.a., sita in Cerano
 (Novara).
      Alla confezione della specialita' medicinale in parola e'
 attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a tutti gli
 effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in
 commercio:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
    1 flacone di polvere x mg 300 uso i.m. ed e.v.
    027625019
    0UC1KV
      La confezione succitata e' collocata nella classe b) di cui al
 comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
      Il prezzo di vendita della succitata confezione e' stabilito in
 L. 52.000, come da provvedimento CIP 25/90 del 3 agosto 1990.
      Ferme restando le responsabilita' della societa' estera titolare
 della registrazione, la societa' Rhoƒne Poulenc Pharma Italia -
 S.p.a. e', comunque responsabile delle operazioni terminali di
 confezionamento ad essa affidate.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt.
 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale, n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
 ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
 data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
 medicinale di cui trattasi.
      La societa' titolare della registrazione (o, per conto di questa
 la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare
 immediatamente al Ministero della Sanita' - Direzione generale del
 Servizio farmaceutico:
      1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al
 commercio del prodotto nel Paese di produzione;
      2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere la produzione
 ed il commercio del prodotto nello stesso Paese.
    (Omissis).
    Roma, 21 dicembre 1990
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-11567 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.