Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' May e Baker Ltd di Dagenham-Essex (Gran Bretagna),
rappresentata in Italia dalla societa' Rhone Poulenc Pharma Italia -
S.p.a., con sede e domincilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff n.
37, codice fiscale n. 08257500150, e' autorizzata a porre in vendita
la specialita' medicinale denominata 'Pentacarinat' (pentamidina
isetionato), flacone di polvere iniettabile x mg 300, uso i.m. ed
e.v., con uso riservato ad Ospedali e Case di Cura.
La succitata societa' estera e' autorizzata, altresi' ad
esportare in Italia la specialita' medicinale medesima, prodotta
nella propria officina farmaceutica, sia gia' pronta e confezionata
per la vendita, sia allo stato sfuso, con conseguente effettuazione
delle operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento,
inserimento del foglio illustrativo) presso l'officina farmaceutica
della societa' Rhone Poulenc Pharma Italia - S.p.a., sita in Cerano
(Novara).
Alla confezione della specialita' medicinale in parola e'
attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a tutti gli
effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in
commercio:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
1 flacone di polvere x mg 300 uso i.m. ed e.v.
027625019
0UC1KV
La confezione succitata e' collocata nella classe b) di cui al
comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Il prezzo di vendita della succitata confezione e' stabilito in
L. 52.000, come da provvedimento CIP 25/90 del 3 agosto 1990.
Ferme restando le responsabilita' della societa' estera titolare
della registrazione, la societa' Rhone Poulenc Pharma Italia -
S.p.a. e', comunque responsabile delle operazioni terminali di
confezionamento ad essa affidate.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt.
1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
La societa' titolare della registrazione (o, per conto di questa
la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare
immediatamente al Ministero della Sanita' - Direzione generale del
Servizio farmaceutico:
1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al
commercio del prodotto nel Paese di produzione;
2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere la produzione
ed il commercio del prodotto nello stesso Paese.
(Omissis).
Roma, 21 dicembre 1990
Il Ministro: De Lorenzo.
C-11567 (A pagamento).