Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La ditta estera Asta Pharma AG di Francoforte (Germania),
rappresentata in italia dalla ditta Farmades - S.p.a., con sede e
domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale
n. 00400380580, e' autorizzata a porre in vendita la specialita'
medicinale denominata 'Keiton' (flupirtina maleato), nelle
sottocitate preparazioni e confezioni, da prodursi nell'officina
farmaceutica della ditta estera stessa, e da esportare in Italia gia'
pronta e confezionata per la vendita.
A ciascuna confezione della specialita' medicinale di cui
trattasi e' attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a
tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione
in commercio:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
30 capsule da 50 mg in blister opaco
026782019
0TKBB3
30 capsule da 100 mg in blister opaco
026782021
0TKBB5
10 supposte adulti da 150 mg
026782033
0TKBBK
10 supposte pediatriche da 75 mg
026782045
0TKBBX
Detta specialita' medicinale e' collocata nella classe a) di cui
al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 a decorrere
dal 15 marzo 1991.
Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e
la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
misura del 40%.
I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da
povvedimento CIP n. 4/90 e 30/90, rispettivamente del 16 gennaio
1990, e del 2 ottobre 1990, in L. 11.795 per la confezione codice
026782019, in L. 19.490 per la confezione codice 026782021 in L.
11.720 per la confezione codice 026782033 e in L. 7.500 per la
confezione codice 026782045.
La preparazione capsule da 50 mg, nella confezione sopra
specificata, costituisce prodotto base, mentre le restanti
preparazioni costituiscono serie, categorie e serie di categoria, ai
sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.
La societa' titolare della registrazione (o, per conto di
quewsta, la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare
immediatamente al Ministero della Sanita', Direzione generale del
servizio Farmaceutico:
1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al
commercio del prodotto nel Paese di produzione;
2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere la produzione
ed il commercio del prodotto nello stesso Paese.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt.
1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 9 marzo 1991
Il Ministro: De Lorenzo.
C-11568 (A pagamento).