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Errata corrige
Errata corrige
Estratto ricorso con domanda sospensiva
Con ricorso portante il n.r.g. 2335/05, contro il Comune di
Palermo il sig. Lo Bello Giovanni, difeso dagli avv.ti M. G. Bruno e
M. Passalacqua, adiva il TAR della Sicilia di Palermo, per
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 264/05, relativa
all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati per la
concessione di n. 80 licenze taxi, con cui il ricorrente e' stato
estromesso dalla graduatoria degli idonei per la mancata
sottoscrizione delle pagine nn. 1, 2 e 3 della domanda di
partecipazione, pur avendo apposto regolare firma in calce all'ultima
pagina della domanda. Il ricorrente, nel merito, eccepiva la
illegittimita' del provvedimento di esclusione posto che con la
sottoscrizione dell'ultimo foglio della istanza partecipativa aveva,
ai sensi della normativa vigente, inteso autocertificare la domanda
nella sua interezza. Il sig. Lo Bello proponeva preliminare domanda
cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato. Il TAR
con ordinanza n. 1142/05 accoglieva l'istanza; il Comune di Palermo
presentava appello davanti il C.G.A. che con ordinanza n. 202/06
rigettava il gravame. Quindi il TAR fissava udienza di discussione
per il 19 maggio 2006, in cui il procuratore del ricorrente
concludeva per l'accoglimento del ricorso e per il reinserimento
definitivo del sig. Lo Bello nella graduatoria di merito degli
idonei. Posto che il ricorso e' stato notificato, oltre che al Comune
di Palermo, ad un solo controinteressato, signor Scarlata Francesco,
non costituito in giudizio e posto che l'eventuale accoglimento del
ricorso inciderebbe sulla posizione in graduatoria di
controinteressati non ritualmente intimati, il TAR, con ordinanza. n.
218/06, ha disposto l'integrazione del contraddittorio del
procedimento in esame anche nei confronti di tutti i soggetti
inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando il ricorrente ad
effettuare la notifica del ricorso originario per pubblici proclami e
rinviando per la prosecuzione del giudizio alla prima udienza utile
successiva ai trenta giorni dalla data di deposito della prova
dell'avvenuta notifica.
Avv. Maria Grazia Bruno - Avv. Marco Passalacqua
C-14245 (A pagamento).