TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA-PALERMO

(GU Parte Seconda n.171 del 25-7-2006)

               Estratto ricorso con domanda sospensiva                
                                                                      
      Con ricorso portante il n.r.g. 2335/05, contro il Comune di 
 Palermo il sig. Lo Bello Giovanni, difeso dagli avv.ti M. G. Bruno e 
 M. Passalacqua, adiva il TAR della Sicilia di Palermo, per 
 l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 264/05, relativa 
 all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati per la 
 concessione di n. 80 licenze taxi, con cui il ricorrente e' stato 
 estromesso dalla graduatoria degli idonei per la mancata 
 sottoscrizione delle pagine nn. 1, 2 e 3 della domanda di 
 partecipazione, pur avendo apposto regolare firma in calce all'ultima 
 pagina della domanda. Il ricorrente, nel merito, eccepiva la 
 illegittimita' del provvedimento di esclusione posto che con la 
 sottoscrizione dell'ultimo foglio della istanza partecipativa aveva, 
 ai sensi della normativa vigente, inteso autocertificare la domanda 
 nella sua interezza. Il sig. Lo Bello proponeva preliminare domanda 
 cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato. Il TAR 
 con ordinanza n. 1142/05 accoglieva l'istanza; il Comune di Palermo 
 presentava appello davanti il C.G.A. che con ordinanza n. 202/06 
 rigettava il gravame. Quindi il TAR fissava udienza di discussione 
 per il 19 maggio 2006, in cui il procuratore del ricorrente 
 concludeva per l'accoglimento del ricorso e per il reinserimento 
 definitivo del sig. Lo Bello nella graduatoria di merito degli 
 idonei. Posto che il ricorso e' stato notificato, oltre che al Comune 
 di Palermo, ad un solo controinteressato, signor Scarlata Francesco, 
 non costituito in giudizio e posto che l'eventuale accoglimento del 
 ricorso inciderebbe sulla posizione in graduatoria di 
 controinteressati non ritualmente intimati, il TAR, con ordinanza. n. 
 218/06, ha disposto l'integrazione del contraddittorio del 
 procedimento in esame anche nei confronti di tutti i soggetti 
 inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando il ricorrente ad 
 effettuare la notifica del ricorso originario per pubblici proclami e 
 rinviando per la prosecuzione del giudizio alla prima udienza utile 
 successiva ai trenta giorni dalla data di deposito della prova 
 dell'avvenuta notifica. 
           Avv. Maria Grazia Bruno - Avv. Marco Passalacqua           
C-14245 (A pagamento). 
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