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Estratto della delibera di fusione per incorporazione nella Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. delle societa' controllate al 100% I.G.S. Industrie Gas Sarde S.r.l. e Nuova Com.Gas S.r.l. (ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile). Si rende noto che la delibera di fusione, per l'incorporazione nella Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. delle societa' controllate I.G.S. Industrie Gas Sarde S.r.l. e Nuova Com.Gas S.r.l., approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 26 marzo 1998, come da atto notaio dott. Carlo Maria Giovenzana di Monza a repertorio n. 131.500/14.575, e' stata omologata dal Tribunale di Milano in data 4 maggio 1998 (decreto n. 5732) ed in data 13 maggio 1998 e' stata depositata per l'iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 331050, come da ricevuta protocollo n. PRA/78897/1988/CMI1489. 1. Societa' partecipanti alla fusione: incorporante: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., capitale sociale L. 58.925.000.000 interamente versato, sede legale in Milano, Galleria Passarella n. 2, iscritta al registro delle imprese di Milano n. 331050, R.E.A. n. 1249521, codice fiscale n. 08804430158. incorporanda: I.G.S. Industrie Gas Sarde S.r.l., capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato, sede legale in Porto Torres (SS) - Zona industriale, strada consortile, tronco B, iscritta al registro delle imprese di Sassari n. 2427, R.E.A. n. 51522, codice fiscale n. 00070980909; incorporanda: Nuova Com.Gas S.r.l., capitale sociale L. 30.000.000 interamente versato, sede legale in Busto Arsizio (VA), via Torquato Tasso n. 53, iscritta al registro delle imprese di Varese n. 29469, R.E.A. n. 242735, codice fiscale n. 02271350122. 2. La fusione di entrambe le societa', essendo comprese nel caso previsto dall'art. 2504-quinquies del Codice civile, non daranno luogo ad aumento del capitale sociale della incorporante, che gia' possiede l'intero capitale sociale delle societa' incorporande. 3. Le operazioni delle societa' incorporande saranno imputate al bilancio della societa' incorporante con decorrenza 1. gennaio 1998. 4. Si da' atto che, per effetto delle fusioni, non si verificheranno le eventualita' previste al punto 7) dell'art. 2501-bis del Codice civile. 5. Ai sensi dell'art. 2501-bis punto 8) del Codice civile si precisa che nessun vantaggio particolare conseguira' per effetto delle fusioni agli amministratori delle societa' partecipanti alle fusioni stesse. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Alessandro Dossi C-14863 (A pagamento).