NUOVA COM.GAS. - S.r.l.
Sede legale in Busto Arsizio (VA), via Torquato Tasso n. 53
Capitale sociale L. 30.000.000 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Varese n. 29469
Codice fiscale n. 02271350122

(GU Parte Seconda n.130 del 6-6-1998)

  Estratto della delibera di fusione per incorporazione della Nuova
 Com.Gas S.r.l. nella societa' controllante al 100% Sapio Produzione
 Idrogeno Ossigeno S.r.l. (ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice
 civile).
 
      Si rende noto che la delibera di fusione, per l'incorporazione
 della Nuova Com.Gas S.r.l. nella Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno
 S.r.l., approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 26
 marzo 1998, come da atto notaio dott. Carlo Maria Giovenzana di Monza
 a repertorio n. 131.502/14.577, e' stata omologata dal Tribunale di
 Varese in data 8 maggio 1998 (decreto n. 793) ed in data 14 maggio
 1998 e' stata depositata per l'iscrizione al registro delle imprese
 di Varese n. 29469, come da ricevuta protocollo n.
 PRA/12651/1998/CVA0175.
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
       incorporanda: Nuova Com.Gas S.r.l., capitale sociale L.
 30.000.000 interamente versato, sede legale in Busto Arsizio (VA),
 via Torquato Tasso n. 53, iscritta al registro delle imprese di
 Varese n. 29469, R.E.A. n. 242735, codice fiscale n. 02271350122;
       incorporante: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.,
 capitale sociale L. 58.925.000.000 interamente versato, sede legale
 in Milano, Galleria Passarella n. 2, iscritta al registro delle
 imprese di Milano n. 331050, R.E.A. n. 1249521, codice fiscale n.
 08804430158.
 
      2. La fusione, essendo compresa nel caso previsto dall'art.
 2504-quinquies del Codice civile, non dara' luogo ad aumento del
 capitale sociale della incorporante, che gia' possiede l'intero
 capitale sociale delle societa' incorporanda.
      3. Le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al
 bilancio della societa' incorporante con decorrenza 1. gennaio 1998.
      4. Si da' atto che, per effetto della fusione, non si
 verificheranno le eventualita' previste al punto 7) dell'art.
 2501-bis del Codice civile.
      5. Ai sensi dell'art. 2501-bis punto 8) del Codice civile si
 precisa che nessun vantaggio particolare conseguira' per effetto
 della fusione agli amministratori delle societa' partecipanti alla
 fusione stessa.
 
                        L'amministratore unico: rag. Pancrazio Soldan.
C-14864 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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