Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
(Ric. n. 2842/89)
La sig.na Angela Lombardi con il patrocinio dell'avv. Mario
Sanino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
viale Parioli n. 180 ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio contro il Ministero della Pubblica istruzione, il
Provveditorato agli studi di Roma e le sigg.re Rosalba Tanchis e
Luciana Sabatini per ottenere l'annullamento dei seguenti
provvedimenti:
provvedimento del Provveditorato agli studi di Roma di cui si
ignora la data con il quale e' stata approvata la graduatoria
depositata il 23 settembre 1989, che ha concluso la classe di
concorso LX indetto con D.M. 12 luglio 1989 per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte;
provvedimento con il quale e' stato indetto il concorso (D.M. 12
luglio 1989);
la tabella di valutazione dei titoli per il concorso (D.M. 12
luglio 1989);
ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e
conseguenziale, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina.
Con il ricorso che pende dinanzi la III Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio con il n. 2842/89 sono stati
proposti i seguenti motivi di illegittimita';
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di
pubblico concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma
13, del D.L. 2 settembre 1989 n. 315; eccesso di potere in tutte le
sue figure sintomatiche in particolare difetto di motivazione,
travisamento, illogicita', manifesta ingiustizia, contraddittorieta',
sviamento.
In particolare la ricorrente ha censurato l'operato della
commissione perche' le sono stati attribuiti solo punti 48 per i
titoli didattici attinenti all'insegnamento svolto e non sono stati
considerati i sei anni di insegnamento svolti presso la scuola media
legalmente riconosciuta 'Nostra Signora del SS. Sacramento di
Frascati'.
Tale determinazione e' illegittima perche' il bando non
precludeva la valutazione dell'insegnamento svolto in scuole non
statali.
In via subordinata, qualora si dovesse ritenere che il bando non
debba essere interpretato nei termini illustrati, sarebbe comunque
illegittimo il D.M. 12 luglio 1989 in quanto realizzerebbe una
ingiustificata discriminazione atteso che non e' logico ne' corretto
valutare l'insegnamento in scuole legalmente riconosciute
difformemente da quello svolto in scuole statali.
Per le ragioni esposte la ricorrente ritiene illegittima la
graduatoria che ha concluso il procedimento concorsuale ovvero lo
stesso bando di concorso ed il Presidente del T.A.R. Lazio ha
disposto la notifica per pubblici proclami con provvedimento in data
4 aprile 1990.
Avv. Mario Sanino.
C-15261 (A pagamento).