TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
Sez. III

(GU Parte Seconda n.117 del 22-5-1990)

    (Ric. n. 2842/89)
      La sig.na Angela Lombardi con il patrocinio dell'avv. Mario
 Sanino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
 viale Parioli n. 180 ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
 Regionale del Lazio contro il Ministero della Pubblica istruzione, il
 Provveditorato agli studi di Roma e le sigg.re Rosalba Tanchis e
 Luciana Sabatini per ottenere l'annullamento dei seguenti
 provvedimenti:
      provvedimento del Provveditorato agli studi di Roma di cui si
 ignora la data con il quale e' stata approvata la graduatoria
 depositata il 23 settembre 1989, che ha concluso la classe di
 concorso LX indetto con D.M. 12 luglio 1989 per l'accesso ai ruoli
 del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
 degli istituti d'arte;
      provvedimento con il quale e' stato indetto il concorso (D.M. 12
 luglio 1989);
      la tabella di valutazione dei titoli per il concorso (D.M. 12
 luglio 1989);
      ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e
 conseguenziale, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina.
      Con il ricorso che pende dinanzi la III Sezione del Tribunale
 Amministrativo Regionale del Lazio con il n. 2842/89 sono stati
 proposti i seguenti motivi di illegittimita';
      violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di
 pubblico concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma
 13, del D.L. 2 settembre 1989 n. 315; eccesso di potere in tutte le
 sue figure sintomatiche in particolare difetto di motivazione,
 travisamento, illogicita', manifesta ingiustizia, contraddittorieta',
 sviamento.
      In particolare la ricorrente ha censurato l'operato della
 commissione perche' le sono stati attribuiti solo punti 48 per i
 titoli didattici attinenti all'insegnamento svolto e non sono stati
 considerati i sei anni di insegnamento svolti presso la scuola media
 legalmente riconosciuta 'Nostra Signora del SS. Sacramento di
 Frascati'.
      Tale determinazione e' illegittima perche' il bando non
 precludeva la valutazione dell'insegnamento svolto in scuole non
 statali.
      In via subordinata, qualora si dovesse ritenere che il bando non
 debba essere interpretato nei termini illustrati, sarebbe comunque
 illegittimo il D.M. 12 luglio 1989 in quanto realizzerebbe una
 ingiustificata discriminazione atteso che non e' logico ne' corretto
 valutare l'insegnamento in scuole legalmente riconosciute
 difformemente da quello svolto in scuole statali.
      Per le ragioni esposte la ricorrente ritiene illegittima la
 graduatoria che ha concluso il procedimento concorsuale ovvero lo
 stesso bando di concorso ed il Presidente del T.A.R. Lazio ha
 disposto la notifica per pubblici proclami con provvedimento in data
 4 aprile 1990.
    Avv. Mario Sanino.
C-15261 (A pagamento).
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