PREFETTURA DI PISA
Prot. n. 501/14.7 - Gab.
'

(GU Parte Seconda n.130 del 7-6-2001)

    Il prefetto della provincia di Pisa;
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
      Vista la nota n. 1660 in data 10 aprile 2001, con la quale la
 Banca d'Italia, filiale di Pisa, nel comunicare che a seguito di
 impedimenti tecnici (mancanza di energia elettrica) occorsi nella
 giornata del 5 aprile 2001, gli uffici delle sottoindicate dipendenze
 della Banca di Roma S.p.a., nell'ambito della provincia, non hanno
 potuto funzionare regolarmente, ha chiesto l'emanazione del
 provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali
 convenzionali, ai sensi del citato decreto legge 15 gennaio 1948, n.
 1;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 15 gennaio 1948, n.
 1, il mancato funzionamento dei sottoindicati uffici della Banca di
 Roma S.p.a., e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali e la
 durata di tale mancato funzionamento resta accertata per il giorno 5
 aprile 2001:
     filiale di Pisa, Pisa 3, Pontedera, S. Croce sull'Arno.
 
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica.
     Pisa, 4 maggio 2001
 
                                                  Il prefetto: Padoin.
                                                                      
C-15678 (Gratuito).
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