Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il prefetto della provincia di Pisa;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 1568 in data 4 aprile 2001, con la quale la
Banca d'Italia, filiale di Pisa, nel comunicare che a causa di uno
sciopero attuato nell'intera giornata del 30 marzo 2001 del personale
della Banca Commerciale Italiana S.p.a. gli uffici delle
sottoindicate dipendenze del citato istituto, nell'ambito della
provincia, non hanno potuto funzionare regolarmente, ha chiesto
l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini
legali convenzionali, ai sensi del citato decreto legge 15 gennaio
1948, n. 1;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 15 gennaio 1948, n.
1, il mancato funzionamento dei sottoindicati uffici della Banca
Commerciale Italiana S.p.a., e' riconosciuto come causato da eventi
eccezionali e la durata di tale mancato funzionamento resta accertata
per il giorno30 marzo 2001:
Pisa e agenzia di citta' n. 1 e n. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Pisa, 4 maggio 2001
Il prefetto: Padoin.
C-15680 (Gratuito).