PREFETTURA DI PISA
Prot. n. 471/14.7 - Gab.
'

(GU Parte Seconda n.130 del 7-6-2001)

    Il prefetto della provincia di Pisa;
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
      Vista la nota n. 1568 in data 4 aprile 2001, con la quale la
 Banca d'Italia, filiale di Pisa, nel comunicare che a causa di uno
 sciopero attuato nell'intera giornata del 30 marzo 2001 del personale
 della Banca Commerciale Italiana S.p.a. gli uffici delle
 sottoindicate dipendenze del citato istituto, nell'ambito della
 provincia, non hanno potuto funzionare regolarmente, ha chiesto
 l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini
 legali convenzionali, ai sensi del citato decreto legge 15 gennaio
 1948, n. 1;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 15 gennaio 1948, n.
 1, il mancato funzionamento dei sottoindicati uffici della Banca
 Commerciale Italiana S.p.a., e' riconosciuto come causato da eventi
 eccezionali e la durata di tale mancato funzionamento resta accertata
 per il giorno30 marzo 2001:
     Pisa e agenzia di citta' n. 1 e n. 2.
 
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica.
     Pisa, 4 maggio 2001
 
                                                  Il prefetto: Padoin.
                                                                      
C-15680 (Gratuito).
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