TRIBUNALE DI PISA
Sezione Distaccata di Pontedera

(GU Parte Seconda n.134 del 10-6-2004)

                    Atto di citazione per estratto                    
                                                                      
      I signori Doveri Lucia, Pacini Sergio, Doveri Roberto e Maltinti
 Rossella, tutti residenti in Santa Maria a Monte (PI), ma ai fini del
 presente procedimento elettivamente domiciliati in Pontedera, via
 della Misericordia n. 88, presso e nello studio dell avv.to Duccio
 Brini dal quale sono rappresentati, assistiti e difesi, giusta
 mandato in calce al presente atto, premesso che i comparenti
 acquistavano dal signor Ottomaniello Francesco gli immobili posti nel
 Comune di Santa Maria a Monte (PI), Calcinaia, via Pregiuntino n.
 77/a e n. 77/b, con atti ai rogiti notaio Marinella del 18 giugno
 1998 registrati a Pisa l'8 luglio 1998 (segue identificazione
 catastale dei beni). Che a sua volta il signor Ottomaniello Francesco
 acquistava in data 19 maggio 1994 dai sigg.ri Fanteria Adriano,
 Fanteria Franco e Lucchesi Aquilina la proprieta' del terreno su cui
 questi andava ad edificare gli immobili successivamente alienati ai
 comparenti. Che, nello specifico, i sigg.ri Fanteria Adriano e Franco
 e Lucchesi Aquilina garantivano il predetto terreno libero da ogni
 gravame di sorta, ivi compreso un livello a suo tempo costituito e
 concesso a terzi da certo Cappelli Federigo.
      Che da una visura catastale successivamente effettuata dai
 comparenti e' emerso che coloro che avevano ceduto i beni al signor
 Ottomaniello mai erano stati proprietari del bene oggetto del
 contratto per essere il loro dante causa, certo signor Fanteria
 Natale (o Natalino), solo titolare di un diritto di enfiteusi e,
 pertanto, solo livellario del predetto bene.
      Che, nello specifico, i comparenti hanno accertato come il
 dominio utile e le connesse ragioni livellarie sul terreno de quo, in
 origine spettanti a certo signor Cesare Fanteria, sia pervenuto in
 successione, in data 15 aprile 1976, ai sigg.ri Fanteria Adriano e
 Franco e Lucchesi Aquilina; mentre il dominio diretto, ossia, la
 proprieta' del bene, in origine spettante a certo Cappelli Federigo,
 sia pervenuta per successione alle sue eredi universali identificate
 nelle sigg.re Burali Forti Clara, Mary, Lea e Lidia.
      Che in definitiva, da tutta la documentazione reperita dai
 comparenti, risulta che i sigg.ri Fanteria Adriano, Fanteria Franco
 ed Aquilina Lucchesi hanno alienato un bene pur non essendone
 proprietari, seppur avendo avuto il possesso continuato, pacifico ed
 ininterrotto per intervenuta successione con i propri danti causa da
 oltre 70 anni.
      Che a sua volta il signor Ottomaniello Francesco, quale
 acquirente dai predetti Fanteria, Lucchesi, vendeva ai comparenti i
 beni in questione senza esserne l'effettivo proprietario.
      Che e' quindi intenzione dei comparenti, quali successori
 ininterrotti nel possesso del bene, ottenere sentenza dichiarativa
 del diritto di proprieta' esclusiva degli immobili per intervenuta
 usucapione breve; nonche' ottenere conseguente pronuncia che disponga
 l'estinzione del livello sul bene de quo per intervenuta confusione o
 per prescrizione per non uso ventennale. Che i comparenti venivano
 autorizzati dal presidente del Tribunale di Pisa, previa istanza, a
 procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. nei
 confronti delle sigg.re Burali Forti Clara, Mary, Lea e Lidia, quali
 eredi universali dei sigg.ri Cappelli Federigo, Torquato, Bianca e
 Gino, vista la somma difficolta' della notificazione dell'atto nei
 modi ordinari per l'impossibilita' di identificare i destinatari.
 Tutto cio' premesso i comparenti come in epigrafe rappresentati
 citano: 1) le sigg.re Burali Forti Clara, Burali Forti Mary, Burali
 Forti Lidia e Burali Forti Lea, quali eredi universali del signor
 Cappelli Federigo, Torquato, Bianca e Gino tutte irreperibili, ma con
 ultimo domicilio a noi noto in Firenze, secondo quanto dichiarato
 nella successione presentata da Burali Forti Cara in data 18 maggio
 1946; 2) il signor Francesco Ottomaniello, residente in Bientina
 (PI), via Macchiavelli n. 12, a comparire di fronte al Tribunale di
 Pisa sezione distaccata di Pontedera per la pubblica ed ordinaria
 udienza del giorno 17 dicembre 2004 ore di rito con invito a
 costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai
 sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C., con avvertimento
 che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di
 cui all'art. 167 e ss. C.P.C. e che in difetto si procedera' in loro
 contumacia per ivi ed allora sentir accogliere le seguenti
 conclusioni: 'piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria
 istanza disattesa e reitta, con sentenza provvisoriamente esecutiva
 come per legge, previa declaratoria della fondatezza della domanda
 attrice, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione decennale
 ex art. 1159 del Codice civile, in favore degli attori:
       a) quanto ai sigg.ri Doveri Lucia e Pacini Sergio degli
 immobili rappresentati al NCEU del Comune di Santa Maria a Monte,
 alla partita n. 1002871, nel foglio 21, dalla particella 1124 sub. 15
 di p. T-1; categoria A/2, classe 2, vani 4 e R.C. L. 652.000
 (l'appartamento); dalla particella 1124 sub. 5 di p.t. Categoria C/6,
 classe 4 mq 24 R.C. L. 112.000 (il garage); dalla particella 1124
 sub. 28, la corte, comune ai subalterni 3, 4, 5, 15 e 18 della
 particella 1124; dalla particella 1124 sub. 27 la corte comune ai
 subalterni 3, 4, 5, 9, 11, 15 e 18 della particella 1124;
       b) quanto ai sigg.ri Doveri Roberto e Maltinti Rossella degli
 immobili rappresentati al NCEU del Comune di Santa Maria a Monte,
 alla partita 1002871, nel foglio 21, dalla particella 1124 sub. 13,
 dalla particella 1124, sub. 17 e dalla particella 1124, sub. 30,
 tutte tra loro graffate, di categoria A/2, classe 3, vani 5,5 e R.C.
 L. 1.130.205 (l'appartamento e la corte esclusiva); dalla particella
 1124 sub. 4 di p.t., categoria C/6, classe 4, mq 17 e RC L. 79.900
 (il garage), dalla part. 1124 sub. 28, la corte, comune ai subalterni
 3, 4, 5, 15 e 18 della particella 1124; dalla particella 1124 sub.
 27, la corte comune ai subalterni 3, 4, 5, 9, 11, 15 e 18 della
 particella 1124;
 
      e conseguentemente, disporre l'estinzione del livello sui beni
 de quo per l'intervenuta usucapione o prescrizione per non uso
 ventennale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa...' Ai
 sensi della legge n. 488/99 si dichiara che il valore della presente
 causa e' indeterminabile. Segue elenco documenti prodotti'.
    Pontedera, 19 febbraio 2004. Avv. Duccio Brini.
    Segue mandato al procuratore.
            Lucia Doveri - Pacini Sergio - Doveri Roberto             
                          Maltinti Rossella                           
                   p. Autentica: avv. Duccio Brini                    
                                                                      
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