Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atto di citazione per estratto
I signori Doveri Lucia, Pacini Sergio, Doveri Roberto e Maltinti
Rossella, tutti residenti in Santa Maria a Monte (PI), ma ai fini del
presente procedimento elettivamente domiciliati in Pontedera, via
della Misericordia n. 88, presso e nello studio dell avv.to Duccio
Brini dal quale sono rappresentati, assistiti e difesi, giusta
mandato in calce al presente atto, premesso che i comparenti
acquistavano dal signor Ottomaniello Francesco gli immobili posti nel
Comune di Santa Maria a Monte (PI), Calcinaia, via Pregiuntino n.
77/a e n. 77/b, con atti ai rogiti notaio Marinella del 18 giugno
1998 registrati a Pisa l'8 luglio 1998 (segue identificazione
catastale dei beni). Che a sua volta il signor Ottomaniello Francesco
acquistava in data 19 maggio 1994 dai sigg.ri Fanteria Adriano,
Fanteria Franco e Lucchesi Aquilina la proprieta' del terreno su cui
questi andava ad edificare gli immobili successivamente alienati ai
comparenti. Che, nello specifico, i sigg.ri Fanteria Adriano e Franco
e Lucchesi Aquilina garantivano il predetto terreno libero da ogni
gravame di sorta, ivi compreso un livello a suo tempo costituito e
concesso a terzi da certo Cappelli Federigo.
Che da una visura catastale successivamente effettuata dai
comparenti e' emerso che coloro che avevano ceduto i beni al signor
Ottomaniello mai erano stati proprietari del bene oggetto del
contratto per essere il loro dante causa, certo signor Fanteria
Natale (o Natalino), solo titolare di un diritto di enfiteusi e,
pertanto, solo livellario del predetto bene.
Che, nello specifico, i comparenti hanno accertato come il
dominio utile e le connesse ragioni livellarie sul terreno de quo, in
origine spettanti a certo signor Cesare Fanteria, sia pervenuto in
successione, in data 15 aprile 1976, ai sigg.ri Fanteria Adriano e
Franco e Lucchesi Aquilina; mentre il dominio diretto, ossia, la
proprieta' del bene, in origine spettante a certo Cappelli Federigo,
sia pervenuta per successione alle sue eredi universali identificate
nelle sigg.re Burali Forti Clara, Mary, Lea e Lidia.
Che in definitiva, da tutta la documentazione reperita dai
comparenti, risulta che i sigg.ri Fanteria Adriano, Fanteria Franco
ed Aquilina Lucchesi hanno alienato un bene pur non essendone
proprietari, seppur avendo avuto il possesso continuato, pacifico ed
ininterrotto per intervenuta successione con i propri danti causa da
oltre 70 anni.
Che a sua volta il signor Ottomaniello Francesco, quale
acquirente dai predetti Fanteria, Lucchesi, vendeva ai comparenti i
beni in questione senza esserne l'effettivo proprietario.
Che e' quindi intenzione dei comparenti, quali successori
ininterrotti nel possesso del bene, ottenere sentenza dichiarativa
del diritto di proprieta' esclusiva degli immobili per intervenuta
usucapione breve; nonche' ottenere conseguente pronuncia che disponga
l'estinzione del livello sul bene de quo per intervenuta confusione o
per prescrizione per non uso ventennale. Che i comparenti venivano
autorizzati dal presidente del Tribunale di Pisa, previa istanza, a
procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. nei
confronti delle sigg.re Burali Forti Clara, Mary, Lea e Lidia, quali
eredi universali dei sigg.ri Cappelli Federigo, Torquato, Bianca e
Gino, vista la somma difficolta' della notificazione dell'atto nei
modi ordinari per l'impossibilita' di identificare i destinatari.
Tutto cio' premesso i comparenti come in epigrafe rappresentati
citano: 1) le sigg.re Burali Forti Clara, Burali Forti Mary, Burali
Forti Lidia e Burali Forti Lea, quali eredi universali del signor
Cappelli Federigo, Torquato, Bianca e Gino tutte irreperibili, ma con
ultimo domicilio a noi noto in Firenze, secondo quanto dichiarato
nella successione presentata da Burali Forti Cara in data 18 maggio
1946; 2) il signor Francesco Ottomaniello, residente in Bientina
(PI), via Macchiavelli n. 12, a comparire di fronte al Tribunale di
Pisa sezione distaccata di Pontedera per la pubblica ed ordinaria
udienza del giorno 17 dicembre 2004 ore di rito con invito a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C., con avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di
cui all'art. 167 e ss. C.P.C. e che in difetto si procedera' in loro
contumacia per ivi ed allora sentir accogliere le seguenti
conclusioni: 'piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria
istanza disattesa e reitta, con sentenza provvisoriamente esecutiva
come per legge, previa declaratoria della fondatezza della domanda
attrice, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione decennale
ex art. 1159 del Codice civile, in favore degli attori:
a) quanto ai sigg.ri Doveri Lucia e Pacini Sergio degli
immobili rappresentati al NCEU del Comune di Santa Maria a Monte,
alla partita n. 1002871, nel foglio 21, dalla particella 1124 sub. 15
di p. T-1; categoria A/2, classe 2, vani 4 e R.C. L. 652.000
(l'appartamento); dalla particella 1124 sub. 5 di p.t. Categoria C/6,
classe 4 mq 24 R.C. L. 112.000 (il garage); dalla particella 1124
sub. 28, la corte, comune ai subalterni 3, 4, 5, 15 e 18 della
particella 1124; dalla particella 1124 sub. 27 la corte comune ai
subalterni 3, 4, 5, 9, 11, 15 e 18 della particella 1124;
b) quanto ai sigg.ri Doveri Roberto e Maltinti Rossella degli
immobili rappresentati al NCEU del Comune di Santa Maria a Monte,
alla partita 1002871, nel foglio 21, dalla particella 1124 sub. 13,
dalla particella 1124, sub. 17 e dalla particella 1124, sub. 30,
tutte tra loro graffate, di categoria A/2, classe 3, vani 5,5 e R.C.
L. 1.130.205 (l'appartamento e la corte esclusiva); dalla particella
1124 sub. 4 di p.t., categoria C/6, classe 4, mq 17 e RC L. 79.900
(il garage), dalla part. 1124 sub. 28, la corte, comune ai subalterni
3, 4, 5, 15 e 18 della particella 1124; dalla particella 1124 sub.
27, la corte comune ai subalterni 3, 4, 5, 9, 11, 15 e 18 della
particella 1124;
e conseguentemente, disporre l'estinzione del livello sui beni
de quo per l'intervenuta usucapione o prescrizione per non uso
ventennale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa...' Ai
sensi della legge n. 488/99 si dichiara che il valore della presente
causa e' indeterminabile. Segue elenco documenti prodotti'.
Pontedera, 19 febbraio 2004. Avv. Duccio Brini.
Segue mandato al procuratore.
Lucia Doveri - Pacini Sergio - Doveri Roberto
Maltinti Rossella
p. Autentica: avv. Duccio Brini
C-15778 (A pagamento).