(GU Parte Seconda n.122 del 26-5-1992)

                       TRIBUNALE AMMINISTRATIVO                       
                          REGIONALE CATANIA                           
                                                                      
      La sig.ra Trusso Alo' Giuseppa autorizzata con decreto del
 presidente della III Sezione del TARS Catania n. 7/92 del 28 aprile
 1992, depositato il 5 maggio 1992, da notizia del ricorso n. 459/92
 sez. III proposto al TARS Catania contro il Provveditorato agli Studi
 di Catania, il Ministro della pubblica istruzione e la sig.ra Corvo
 Rosanna e Cali' Giuseppa Grazia, per l'annullamento, previa
 sospensione, della graduatoria definitiva del Concorso ordinario per
 la Scuola materna indetto con O.M. del 23 settembre 1990, affissa
 all'albo del proveditore agli studi in data 22 gennaio 1992, nella
 parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo
 di 75,70, collocandola al 495 posto della graduatoria, anziche' 77,70
 e di ogni altro provvedimento antecedente, connesso o conseguente,
 ivi compreso il verbale relativo al rigetto del reclamo presentato
 dalla ricorrente averso la graduatoria provvisoria.
    Motivi del ricorso:
      I) violazione dell'allegato II n. 3 lett. B del bando di
 concorso approvato con O.M. del 23 marzo 1990, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1990. Eccesso di potere per
 erronea valutazione dei presupposti. Mancata applicazione del D.P.R.
 14/82 e della legge 19 novembre 1990 n. 341, perche' il
 Provveditorato non ha attribuito punti due alla ricorrente in
 possesso del diploma rilasciato dal Magistero Siciliano di servizio
 sociale di Catania, scuola universitaria a fini speciali di
 assistente sociale, dichiarata idonea con decreto del Ministero della
 pubblica istruzione del 20 novembre 1987, ai sensi del D.P.R. 14/87;
      II) violazione del bando di concorso approvato con O.M. del 23
 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1990,
 allegato II, n. 4, lettera C. perche', comunque, il provveditore non
 ha valutato il titolo esibito dalla ricorrente (diploma di assistente
 sociale) neanche come titolo scientifico e/o professionale.
    Catania, 14 maggio 1992
    Avv. Salvatore Cittadino.
C-15852 (A pagamento).
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