Villasalto (Cagliari), piazza Italia n. 8 La XXI Comunita' Montana Sarrabus-Gerrei, quale concessionaria dell'Assessorato dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, rende noto che intende procedere, mediante licitazione privata, all'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione schema n. 2, previsti nel relativo stralcio del Progetto generale per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nei comuni di Muravera, San Vito, Villaputzu, Castiadas, loro frazioni e insediamenti costieri, finanziati mediante i fondi di cui all'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988 n. 67, dell'importo a base d'asta di L. 4.000.000.000. L'appalto verra' esperito secondo le modalita' previste dall'art. 24, primo comma lettera b) della legge 8 agosto 1977 n. 584 e successive integrazioni e modificazioni, secondo i seguenti elementi di valutazione considerati in ordine decrescente e applicati congiuntamente: 1) validita' tecnico-funzionale delle soluzioni progettuali presentate 45%; 2) prezzo per la realizzazione delle opere 30%; 3) economicita' di gestione 10%; 4) impianti similari realizzati e collaudati nell'ultimo quinquen- nio 8%; 5) tempo di esecuzione lavori 7%. L'offerta relativa alla gara su progetto aperto dovra' tener conto del progetto esecutivo guida redatto dalla XXI Comunita' Montana. Si potra' procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche quando sia stata presentata una sola offerta ritenuta vantaggiosa dall'Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. In riferimento allo stralcio sopra esplicitato la consegna dei lavori sara' effettuata per l'ammontare proporzionale all'importo totale del presente appalto, nell'ambito della prima assegnazione, in attesa delle assegnazioni di mutui, da parte della B.E.I., cosi' come specificato al comma 4, pag. 35 della delibera CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1990. Il termine previsto per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto e' quello indicato nel programma lavori che l'impresa concorrente, che risultera' aggiudicataria, avra' previsto nella sua offerta e comunque non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'eventuale facolta' di procedere alla revisione prezzi riferita al programma dei lavori presentato in sede di proposta progettuale e' disciplinata dal terzo comma dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Alla gara sono ammesse imprese singole e imprese riunite ai sensi degli artt. 20, 21 (cosi' come modificati dall'art. 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e dell'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55), 22 e 23 della legge 8 agosto 1977 n. 584. Ciascuna impresa puo' richiedere di partecipare individualmente o come membro di un solo raggruppamento pena la sua esclusione dalla qualificazione alla gara e quella dei raggruppamenti nei quali figurasse partecipante. Le imprese che intendono partecipare alla gara possono richiedere di essere invitate facendo pervenire le relative domande in bollo, redatte in lingua italiana, per raccomandata postale, a XXI Comunita' Montana Serrabus-Gerrei, piazza Italia n. 8, 09040 Villasalto (Cagliari, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 giugno 1990, (data l'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 584/77). Sulla busta dovra' essere applicata la seguente dicitura: 'Domanda impianto depurazione art. 24 lettera b)'. Le lettere di invito saranno spedite entro il termine massimo di giorni quattro dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. A corredo delle suddette domande di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: a) certificato di iscrizione all'Albo regionale e/o nazionale costruttori in originale o copia autenticata in data non anteriore ad anni uno da quella del presente bando. Le imprese che intendono presentarsi alla gara singolarmente dovranno essere inserite nei predetti albi nella specializzazione 12/A per importo non inferiore a L. 3.200.000.000. Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 20 e seguenti della legge n. 584/77 imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, a favore delle quali si applicano le agevolazioni di iscrizione previste dall'art. 21 della legge 8 agosto 1977 n. 584, cosi' come modificato dall'art. 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e dalla legge n. 55/90. Non sono previste opere scorporabili. Le imprese straniere aventi sede negli stati aderenti alla C.E.E., non iscritte all'A.N.C. devono produrre il certificato di iscrizione agli Albi od alle liste ufficiali, o adeguata attestazione dei propri stati di residenza, e tale certificato o attestazione deve provare l'idoneita' ad assumere i lavori oggetto del presente appalto; b) dichiarazioni, successivamente verificabili dall'Amministrazione appaltante e dall'Amministrazione regionale, redatte in carta legale e in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, con firma autenticata nei modi di legge, circa: 1) l'assenza delle condizioni di esclusione dagli appalti elencati nell'art. 27 della legge n. 1/78 modificativo dell'art. 13 della legge n. 584/77, nonche' assenza di provvedimento o procedimenti di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 646/82 e successive modificazioni. In caso di societa' la dichiarazione di cui trattasi dovra' essere resa da tutti i rappresentanti legali e da tutti i direttori tecnici; 2) i lavori affini a quelli oggetto dell'appalto eseguiti, o in corso di esecuzione negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno di importo non inferiore a tre miliardi; 3) l'esecuzione e il collaudo positivo nell'ultimo quinquennio (allegando apposito certificato di collaudo definitivo) di almeno un importo di depurazione di potenzialita' non inferiore a 30.000 abitanti equivalenti; 4) i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico dei quali l'imprenditore disporra' per l'esecuzione dell'opera agli effetti di cui all'art. 18, lettera c) e d) della suindicata legge n. 584/77; 5) l'impegno dell'impresa (o delle imprese che intendano raggrupparsi), ora per allora, ad accettare che il contratto contenga la seguente clausola: 'L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta' di sospendere i lavori in attesa di ulteriori finanziamenti senza che l'impresa possa, per tale motivo, accampare diritti, pretendere risarcimenti di danni, salva la decorrenza delle revisioni prezzi stabilita per legge, al momento in cui i lavori medesimi gia' eseguiti abbiano raggiunto l'importo disponibile attualmente assegnato comprensivo di IVA e della revisione prezzi e salvo che l'Amministrazione appaltante non abbia conseguito a quella data ulteriori finanziamenti per la prosecuzione deilavori'. Tale dichiarazione inoltre dovra' essere sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante dell'impresa singola o delle imprese che intendono raggrupparsi. La documentazione richiesta dovra' essere presentata da tutti i partecipanti alla riunione di imprese, tranne per quanto riguarda i punti 2 e 3, nel caso di raggruppamento, dovra' essere presentata, anche disgiuntamente, da una sola delle imprese partecipanti al raggruppamento stesso. L'incompletezza o la difformita' della documentazione prodotta, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge, comportera' l'automatica esclusione dalla gara. Le richieste di partecipazione non vincoleranno l'Ente appaltante. Il presente bando e' stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della C.E.E. il 30 maggio 1990. Ulteriori informazioni circa l'appalto dei lavori potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico Urbanistico della XXI Comunita' Montana, tel. 070/956758, 956593; telefax n. 956210. Villasalto, 17 maggio 1990 Il presidente: Sanna. C-15923 (A pagamento).