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Errata corrige
Errata corrige
Ricorso per annullamento graduatoria definitiva alloggi popolari comune S. Eufemia d'Aspr. (Reggio Calabria) Nell'interesse dei signori Fedele Francesco, Pitasi Antonino, Siviglia Giovanni, nati in S. Eufemia di Aspr. (Reggio Calabria), rispettivamente il 18 settembre 1945; il 23 agosto 1949 ed il 27 novembre 1937, il sottoscritto dott. proc. Domenico Tripodi, con studio ivi, in via Amendola 17/A e procuratore dei medesimi, rende noto che e' stato proposto, dinanzi al TAR - sezione staccata di Reggio Calabria, ricorso dagli anzidetti ricorrenti, esclusi per aver occupato abusivamente gli alloggi, per l'annullamento della graduatoria di cui all'intestazione per i seguenti motivi: 1) violazione di legge. I ricorrenti non potevano essere esclusi dalla graduatoria, ma nei loro confronti occorreva eventualmente la emissione del decreto di rilascio e di decadenza; decreto che non e' mai intervenuto. 2) violazione, errata interpretazione di legge, eccesso si potere. In ogni caso i ricorrenti non hanno mai occupato gli alloggi popolari, giacche' non si poteva ritenere occupazione la protesta effettuata - tra l'altro dalle mogli o conviventi - per ritardo nella pubblicazione della graduatoria definitiva. Sulla base di questi motivi i ricorrenti hanno chiesto al TAR: preliminarmente sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; nel merito declaratoria di nullita' della graduatoria per violazione di legge; subordinatamente illegittimita', per violazione - errata applicazione di legge - eccesso di potere, della graduatoria e contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti in essa con rispettivi punti 16 (Fedele); punti 14 (Pitasi) e punti 11 (Siviglia); ancor piu' subordinatamente sospensione dell'atto sino all'esito dei procedimenti penali in danno delle mogli o conviventi. Con lo stesso ricorso sono state proposte le opportune richieste istruttorie. Con ordinanza n. 368 del 4 maggio 1990 il TAR ha riunito i procedimenti ed autorizzato la presente notifica per pubblici proclami, rinviando la decisione sulla sospensiva al 4 luglio 1990. La presente inserzione vale, pertanto, quale notifica per tutti i controinteressati, i quali potranno eventualmente costituirsi in giudizio, per far valere le proprie ragioni nei modi e termini di legge. Reggio Calabria, 16 maggio 1990 Dott. proc. Domenico Tripodi. C-16486 (A pagamento).