(GU Parte Seconda n.128 del 4-6-1990)

    Ricorso per annullamento graduatoria definitiva alloggi popolari
    comune S. Eufemia d'Aspr. (Reggio Calabria)
      Nell'interesse dei signori Fedele Francesco, Pitasi Antonino,
 Siviglia Giovanni, nati in S. Eufemia di Aspr. (Reggio Calabria),
 rispettivamente il 18 settembre 1945; il 23 agosto 1949 ed il 27
 novembre 1937, il sottoscritto dott. proc. Domenico Tripodi, con
 studio ivi, in via Amendola 17/A e procuratore dei medesimi, rende
 noto che e' stato proposto, dinanzi al TAR - sezione staccata di
 Reggio Calabria, ricorso dagli anzidetti ricorrenti, esclusi per aver
 occupato abusivamente gli alloggi, per l'annullamento della
 graduatoria di cui all'intestazione per i seguenti motivi:
      1) violazione di legge. I ricorrenti non potevano essere esclusi
 dalla graduatoria, ma nei loro confronti occorreva eventualmente la
 emissione del decreto di rilascio e di decadenza; decreto che non e'
 mai intervenuto.
      2) violazione, errata interpretazione di legge, eccesso si
 potere. In ogni caso i ricorrenti non hanno mai occupato gli alloggi
 popolari, giacche' non si poteva ritenere occupazione la protesta
 effettuata - tra l'altro dalle mogli o conviventi - per ritardo nella
 pubblicazione della graduatoria definitiva. Sulla base di questi
 motivi i ricorrenti hanno chiesto al TAR: preliminarmente sospensione
 dell'esecuzione dell'atto impugnato; nel merito declaratoria di
 nullita' della graduatoria per violazione di legge; subordinatamente
 illegittimita', per violazione - errata applicazione di legge -
 eccesso di potere, della graduatoria e contestuale riconoscimento del
 diritto dei ricorrenti ad essere inseriti in essa con rispettivi
 punti 16 (Fedele); punti 14 (Pitasi) e punti 11 (Siviglia); ancor
 piu' subordinatamente sospensione dell'atto sino all'esito dei
 procedimenti penali in danno delle mogli o conviventi. Con lo stesso
 ricorso sono state proposte le opportune richieste istruttorie.
      Con ordinanza n. 368 del 4 maggio 1990 il TAR ha riunito i
 procedimenti ed autorizzato la presente notifica per pubblici
 proclami, rinviando la decisione sulla sospensiva al 4 luglio 1990.
      La presente inserzione vale, pertanto, quale notifica per tutti
 i controinteressati, i quali potranno eventualmente costituirsi in
 giudizio, per far valere le proprie ragioni nei modi e termini di
 legge.
    Reggio Calabria, 16 maggio 1990
    Dott. proc. Domenico Tripodi.
C-16486 (A pagamento).
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