Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto progetto di fusione per unione ai sensi dell'art. 2501-bis
del Codice civile depositato il giorno 7 giugno 1999 all'ufficio del
registro delle imprese di Treviso e di Udine, ed iscritto il 9 giugno
1999 e l'11 giugno 1999.
1. Tipo, denominazione e sede delle societa' partecipanti alla
fusione e della societa' derivante dalla fusione
1.1. societa' partecipanti alla fusione:
1.1.a) Bauma Veneta S.p.a. sede legale Treviso, viale della
Repubblica n. 236 capitale sociale L. 1.500.000.000 interamente
versato registro imprese di Treviso al n. 4321 codice fiscale n.
00177070265;
1.1.b) Edilservice S.r.l. sede legale in Pavia di Udine,
viale Grado km. 2 n. 58 capitale sociale L. 1.100 000.000 interamente
versato registro imprese di Udine n. 7638 codice fiscale n.
00580780302.
1.2. Societa' derivante dalla fusione: societa' Bauma
Edilservice S.p.a. sede legale Pavia di Udine (UD), viale Grado n.
58, localita' Lauzacco capitale sociale L. 2.600.000.000.
2. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' eventuale
conguaglio in denaro: poiche' il capitale sociale della Bauma Veneta
S.p.a. e delle Edilservice S.r.l. e' detenuto dagli stessi soci in
percentuali uguali in entrambe le societa' non si fa luogo a
concambio, ne' a conguagli in denaro.
3. Modalita' di assegnazione delle azioni della societa' che
risulta dalla fusione. In assenza di rapporto di concambio, ad ogni
socio verra' assegnata una porzione del capitale sociale della
societa' derivante dalla fusione, percentualmente identica alla
percentuale che attualmente detiene del capitale sociale di entrambe
le societa', partecipanti alla fusione.
4. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.
Le nuove azioni parteciperanno agli utili dalla data prevista
dal successivo punto 6), dal quale verranno fatti decorrere gli
effetti della fusione.
Elemento non richiesto in base all'art. 2504-quinques del Codice
civile.
5. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa'
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa'
che risulta dalla fusione.
La decorrenza degli effetti della fusione sia ai fini di
bilancio che contabili e fiscali, viene stabilita al 1. gennaio 1999.
Tuttavia, qualora l'ultima iscrizione degli atti di fusione avvenisse
dopo il 31 dicembre 1999, gli effetti decorreranno dal 1. gennaio
2000.
6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
Gli statuti delle societa' partecipanti alla fusione non
prevedono particolari categorie di soci, ne' titoli diversi dalle
azioni.
7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori
delle societa' partecipanti alla fusione.
Treviso, 9 giugno 1999.
L'incaricato: dott. Antonio Biscaro
C-16502 (A pagamento).