Estratto progetto di fusione per unione ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile depositato il giorno 7 giugno 1999 all'ufficio del registro delle imprese di Treviso e di Udine, ed iscritto il 9 giugno 1999 e l'11 giugno 1999. 1. Tipo, denominazione e sede delle societa' partecipanti alla fusione e della societa' derivante dalla fusione 1.1. societa' partecipanti alla fusione: 1.1.a) Bauma Veneta S.p.a. sede legale Treviso, viale della Repubblica n. 236 capitale sociale L. 1.500.000.000 interamente versato registro imprese di Treviso al n. 4321 codice fiscale n. 00177070265; 1.1.b) Edilservice S.r.l. sede legale in Pavia di Udine, viale Grado km. 2 n. 58 capitale sociale L. 1.100 000.000 interamente versato registro imprese di Udine n. 7638 codice fiscale n. 00580780302. 1.2. Societa' derivante dalla fusione: societa' Bauma Edilservice S.p.a. sede legale Pavia di Udine (UD), viale Grado n. 58, localita' Lauzacco capitale sociale L. 2.600.000.000. 2. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' eventuale conguaglio in denaro: poiche' il capitale sociale della Bauma Veneta S.p.a. e delle Edilservice S.r.l. e' detenuto dagli stessi soci in percentuali uguali in entrambe le societa' non si fa luogo a concambio, ne' a conguagli in denaro. 3. Modalita' di assegnazione delle azioni della societa' che risulta dalla fusione. In assenza di rapporto di concambio, ad ogni socio verra' assegnata una porzione del capitale sociale della societa' derivante dalla fusione, percentualmente identica alla percentuale che attualmente detiene del capitale sociale di entrambe le societa', partecipanti alla fusione. 4. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili. Le nuove azioni parteciperanno agli utili dalla data prevista dal successivo punto 6), dal quale verranno fatti decorrere gli effetti della fusione. Elemento non richiesto in base all'art. 2504-quinques del Codice civile. 5. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione. La decorrenza degli effetti della fusione sia ai fini di bilancio che contabili e fiscali, viene stabilita al 1. gennaio 1999. Tuttavia, qualora l'ultima iscrizione degli atti di fusione avvenisse dopo il 31 dicembre 1999, gli effetti decorreranno dal 1. gennaio 2000. 6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Gli statuti delle societa' partecipanti alla fusione non prevedono particolari categorie di soci, ne' titoli diversi dalle azioni. 7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Treviso, 9 giugno 1999. L'incaricato: dott. Antonio Biscaro C-16502 (A pagamento).