PRETURA DI MONOPOLI

(GU Parte Seconda n.22 del 28-1-1997)

      Il sig. Recchia Francesco rappresentato e difeso dall'avv.
 Domenico Roselli espone:
       1) l'esponente e' da oltre un trentennio nel possesso pacifico,
 ininterrotto ed esclusivo di due fondi rustici siti in agro di
 Monopoli di cui uno alla C.da S. Oceano di are 27.10, allibrato in
 catasto al fg. 20, ptc. 51 e l'altro alla C.da Lama di Macina di are
 23.16 in catasto al fg. 23, ptc. 18;
       2) che i fondi sono intestati catastalmente, oltre che allo
 stesso esponente, a numerosi soggetti meglio specificati nella
 vocatio in ius, alcuni dei quali risultano scomparsi, altri di
 residenza, domicilio, luogo e data di nascita sconosciuti, altri
 deceduti o scomparsi senza lasciare traccia; tutto quanto sopra
 premesso, il sig. Recchia Francesco come rappresentato ed avendone
 interesse cita:
 
      1) Recchia Onofrio, 2) Livrieri Pisani Iolanda erede di Recchia
 Giovanni, 3) Recchia Annunziata, 4) Recchia Margherita, 5) Recchia
 Giacomo, 6) Recchia Andrea, e 7) Recchia Francesco questi ultimi tre
 quali ere di di Recchia Pietro, 8) Manghisi Tommaso, 9) Manghisi
 Vito, 10) Manghisi Francesco, 11) Manghisi Maria, 12) Manghisi
 Tommaso, 13) Spada Maria, 14) Carone Maria Michele, 15) Carone Anna,
 16) Carone Francesco, 17) Carone Lucrezia e 18) Carone Giuseppe gli
 ultimi cinque quali eredi di Carone Antonio e Guglielmi Maria
 Giovanna, 19) Guglielmi Antonia, 20) Greco Cesira Letizia, 21)
 Guglielmi Maria Rosa, 22) Guglielmi Maria, 23) Guglielmi Rosa, 24)
 Manghisi Anna, 25) Manghisi Maria Teresa e 26) Manghisi Onofrio,
 nonche' tutti coloro che abbiano interesse al presente giudizio a
 comparire dinanzi alla Pretura Circondariale di Bari sede distaccata
 di Monopoli all'udienza del 20 giugno 1997 ore di rito per ivi
 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
       1) dichiarare acquisiti per usucapione ultraventennale da parte
 dell'istante i fondi rustici descritti in premessa;
       2) ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Bari di trascrivere
 la emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilita'.
 
      Con invito ai convenuti a costituirsi venti giorni prima
 dell'udienza indicata a norma dell'art. 166 C.p.c. e che in mancanza
 la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167
 C.p.c.
     Polignano, 28 ottobre 1996
C-1668 (A pagamento).
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