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Errata corrige
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Il sig. Recchia Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Roselli espone: 1) l'esponente e' da oltre un trentennio nel possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo di due fondi rustici siti in agro di Monopoli di cui uno alla C.da S. Oceano di are 27.10, allibrato in catasto al fg. 20, ptc. 51 e l'altro alla C.da Lama di Macina di are 23.16 in catasto al fg. 23, ptc. 18; 2) che i fondi sono intestati catastalmente, oltre che allo stesso esponente, a numerosi soggetti meglio specificati nella vocatio in ius, alcuni dei quali risultano scomparsi, altri di residenza, domicilio, luogo e data di nascita sconosciuti, altri deceduti o scomparsi senza lasciare traccia; tutto quanto sopra premesso, il sig. Recchia Francesco come rappresentato ed avendone interesse cita: 1) Recchia Onofrio, 2) Livrieri Pisani Iolanda erede di Recchia Giovanni, 3) Recchia Annunziata, 4) Recchia Margherita, 5) Recchia Giacomo, 6) Recchia Andrea, e 7) Recchia Francesco questi ultimi tre quali ere di di Recchia Pietro, 8) Manghisi Tommaso, 9) Manghisi Vito, 10) Manghisi Francesco, 11) Manghisi Maria, 12) Manghisi Tommaso, 13) Spada Maria, 14) Carone Maria Michele, 15) Carone Anna, 16) Carone Francesco, 17) Carone Lucrezia e 18) Carone Giuseppe gli ultimi cinque quali eredi di Carone Antonio e Guglielmi Maria Giovanna, 19) Guglielmi Antonia, 20) Greco Cesira Letizia, 21) Guglielmi Maria Rosa, 22) Guglielmi Maria, 23) Guglielmi Rosa, 24) Manghisi Anna, 25) Manghisi Maria Teresa e 26) Manghisi Onofrio, nonche' tutti coloro che abbiano interesse al presente giudizio a comparire dinanzi alla Pretura Circondariale di Bari sede distaccata di Monopoli all'udienza del 20 giugno 1997 ore di rito per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare acquisiti per usucapione ultraventennale da parte dell'istante i fondi rustici descritti in premessa; 2) ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Bari di trascrivere la emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilita'. Con invito ai convenuti a costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata a norma dell'art. 166 C.p.c. e che in mancanza la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 C.p.c. Polignano, 28 ottobre 1996 C-1668 (A pagamento).