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Errata corrige
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Sede in Parma Pubblicazione della deliberazione di fusione per incorporazione della Banca Emiliana S.p.a. nella Cassa di Risparmio di Parma S.p.a. L'assemblea straordinaria della Banca Emiliana S.p.a., tenutasi in data 25 maggio 1992, il cui verbale e' stato redatto con atto del notaio in Parma dott. Michele Micheli n. 11142 di repertorio, ha deliberato la fusione per incorporazione della Banca Emiliana S.p.a. nella Cassa di Risparmio di Parma S.p.a., approvando il relativo progetto di fusione. Di tale delibera si riportano qui le indicazioni richiamate nell'art. 2502-bis del Codice civile: 1. Banca incorporante: Cassa di Risparmio di Parma S.p.a., con sede in Parma, via Universita', 1/A, attuale capitale sociale L. 400.000.000.000 interamente versato, cui corrispondono n. 400.000.000 azioni ordinarie, iscritta alla cancelleria societa' commerciali del Tribunale di Parma al n. 22138; 2. Banca incorporanda: Banca Emiliana S.p.a., con sede in Parma, via Mistrali, 1, attuale capitale sociale L. 20.412.000.000 interamente versato, cui corrispondono n. 20.412.000 azioni ordinarie, iscritta alla cancelleria societa' commerciali del Tribunale di Parma al n. 397. 3. Il rapporto di cambio e' stabilito in 48 azioni del valore nomina di L. 1.000 cadauna della societa' incorporante Cassa di Risparmio di Parma S.p.a. per ogni dieci azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna della societa' incorporanda Banca Emiliana S.p.a. Le azioni della societa' incorporante attribuite in concambio costituiranno aumento di capitale dell'incorporante stessa, per un ammontare massimo di L. 36.406.253.000 corrispondenti a n. 36.406.253 di nuove azioni, da assegnare agli azionisti dell'incorporanda (che non siano l'incorporante). Il capitale della societa' incorporante risultera' aumentato, a conclusione dell'operazione di fusione; del numero di azioni effettivamente attribuito agli azionisti dell'incorporanda, per effetto del concambio azionario predetto. Conseguentemente, al fine di recepire tale aumento di capitale sociale, verra' modificato l'art. 5 dello statuto dell'incorporante. Agli azionisti dell'incorporanda intestatari alla data dell'atto di fusione di un numero di azioni inferiore a 10 o non multiplo di 10 saranno assegnate in sede di concambio, azioni dell'incorporante in ragione di 48 decimi di quelle possedute, tenendo conto soltanto di quozienti interi, arrotondati all'unita' superiore. Non e' previsto alcun conguaglio in denaro. 4. A seguito della stipula dell'atto di fusione gli azionisti dell'incorporata avranno assegnate le azioni loro spettanti dell'incorporant e, secondo il rapporto di cambio di cui al precedente punto 3. A seguito della fusione tutte le azioni dell'incorporata dovranno considerarsi annullate; il ritiro dei nuovi certificati avra' luogo contro presentazione dei titoli concambiati. 5. Le azioni emesse dall'incorporante in cambio delle azioni dell'incorporata parteciperanno agli utili dell'incorporante stessa con decorrenza 1 gennaio 1992. 6. Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l'atto di fusione sara' stato iscritto nei registri di cancelleria del Tribunale di Parma. Tuttavia le operazioni della Banca Emiliana S.p.a., anche ai fini fiscali, saranno imputate al bilancio dell'incorporante Cassa di Risparmio di Parma S.p.a. a partire dal 1 gennaio 1992. 7. Ne' la societa' incorporante, ne' la societa' incorporata hanno emesso titoli diversi dalle azioni ordinarie, cui possa essere riservato qualche trattamento particolare. 8. Nulla da segnalare ai sensi del punto 8 dell'art. 2501-bis del Codice civile. La detta delibera di fusione e' stata depositata per l'iscrizione, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies del Codice civile, nel registro societa' presso il Tribunale di Parma in data 27 maggio 1992, al n. 4735 registro ordine e al n. 397 del registro societa'. Parma, 27 maggio 1992 p. Banca Emiliana S.p.a. Il presidente: Carlo Ferroni C-16871 (A pagamento).