Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione C.I.C.R. del 9febbraio 2000, si comunica che, con riferimento ai rapporti stipulati sino alla data del 21 aprile 2000, i primi tre commi dell'art. 4 delle norme dei contratti di conto corrente (Modalita' di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto) ovvero dell'articolo che, indipendentemente dalla numerazione riportata, disciplina la periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, si intendono sostituiti, a decorrere dal 1. luglio 2000 e fermo il resto, come segue: 'Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresi' indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicita', pattuita ed indicata nel predetto modulo, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così come calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento'. Per i rapporti di cui innanzi, a far data dal 1. luglio 2000 gli interessi attivi e passivi saranno capitalizzati con periodicita' trimestrale. Serino, 13 giugno 2000 Il presidente: geom. De Feo Gaetano. C-17053 (A pagamento).