Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione C.I.C.R. del 9febbraio 2000, si comunica che le previsioni relative alle diverse periodicita' di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi contenute nei contratti di conto corrente stipulati sino alla data del 22 aprile 2000, si intendono sostituite con le seguenti nuove disposizioni, con efficacia dal 1. luglio 2000: 'gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresi' indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicita', pattuita ed indicata nel predetto modulo, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi' calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel predetto modulo allegato: su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica'. Per i rapporti di cui in oggetto, la periodicita' di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi su conto corrente con efficacia dal 1. luglio 2000 e' quella trimestrale. Montefiascone, 14 giugno 2000 Il vice direttore generale: N. Marzetti. C-17072 (A pagamento).