AIRPACK - S.p.a.
Sede sociale in Ossago Lodigiano (LO), via Roma n. 59
Capitale sociale L. 6.000.000.000 interamente versato
Registro imprese di Lodi n 8092 - R.E.A. n 1342564
Codice fiscale n. 10010920154
Estratto del progetto di fusione per incorporazionenella 'Airpack
S.p.a.' della 'Simpla S.p.a.'(ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice
civile)

(GU Parte Seconda n.146 del 24-6-2000)

    Il progetto di fusione e' stato:
       depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Lodi
 in data 11 maggio 2000 n. 2621/1 di prot. ed iscritto in data 24
 maggio 2000 (societa' incorporante);
       depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Lodi
 in data 11 maggio 2000 n. 2624/1 di prot. ed iscritto in data 24
 maggio 2000 (societa' incorporata).
 
    1. Societa' incorporante:
       societa' per azioni 'Airpack S.p.a.' con sede in Ossago
 Lodigiano (LO) via Roma n. 59, capitale sociale L. 6.000.000.000
 interamente versato, iscritta al registro imprese di Lodi al n. 8092
 e al R.E.A. n.1342564, Codice fiscale n.10010920154;
       societa' incorporanda: 'Simpla S.p.a.' con sede in Ossago
 Lodigiano (LO) via Roma n. 59, capitale sociale L. 750.000.000
 interamente versato, iscritta al registro imprese di Lodi n.
 5059/2000, R.E.A. n.1449698, Codice fiscale n. 02420970135.
 
      2. Allo statuto della societa' incorporante non sarà apportata
 alcuna modifica.
      3. Non dovra' procedersi alla determinazione di alcun rapporto
 di cambio, in quanto trattasi di fusione per incorporazione, in cui
 la società incorporante possiede la totalità delle quote della
 società incorporanda.
    4. Non esiste assegnazione di quote (vedasi punto 3).
      5. Data dalla quale le quote da assegnare parteciperanno agli
 utili: elemento non richiesto, trattandosi di fusione per
 incorporazione di societa', le cui quote sono già interamente
 possedute dalla società incorporante (art. 2504-quinquies del Codice
 civile).
      6. Data dalla quale si produrranno gli effetti dell'atto di
 fusione ai fini dell'imputazione delle operazioni della societa'
 incorporanda al bilancio della società incorporante:
       a) ai fini civilistici dalla data di iscrizione dell'atto di
 fusione nel registro delle imprese;
       b) ai fini fiscali dall'inizio del periodo di imposta in corso
 al momento di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle
 imprese.
 
      7. Non e' previsto di riservare alcun trattamento a particolari
 categorie di soci.
      8. Nessun particolare vantaggio sara' riservato a favore degli
 amministratori delle società partecipanti alla fusione.
 
                   p. Airpack S.p.a.: Folli Sergio                    
                                                                      
C-17095 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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