Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Antonio Talarico, gia' dipendente ESAC, rapp.to e difeso dagli avv.ti Rinaldo Talarico e Giuseppe Carratelli, con ricorso n. 172/1986 R.G. ha impugnato, chiedendone l'annullamento le delibere 685/CE/1985, 772/CE/1985, 773/CE/1985, 774/CE/1985, con cui il comitato esecutivo dell'ESAC ha proceduto ad inquadramento di personale nella 9a qual. e nelle qualifiche dirigenziali. Ha chiesto altresi' la declaratoria del suo diritto all'inquadramento nella carriera direttiva, grado 3., con decorrenza 1.gennaio 1952 e grado 2. con decorrenza 1. gennaio 1955. Lamentata la mancata valutazione corretta del servizio pregresso da lui reso, il ricorrente rileva che gli atti impugnati sono inficiati da violazione della legge reg.n.21/1985 e da eccesso potere. L'ESAC ha violato l'art. 32 della legge cit. che prevede che alla 2a qual. dir. si accede per concorso cui puo' partecipare il personale inquadrato nella 1a qual. dir. secondo determinati criteri. Invero l'inquadramento del personale nella 1a qual. dir. era stato effettuato con del. 685/CE/1985, pure impugnata, perche' violazione dell'art. 31, legge regionale cit. non venne equiparato il livello funzionale ricoperto alla qualifica rivestita al 1. gennaio 1983. L'ente, invece, aveva stabilito criteri non previsti. In ogni caso, la graduatoria stilata per la 1a qual. dir. e' viziata da omissioni ed errori non essendo stata indicata per alcuni l'anzianità nella qualifica precedente e, per altri, l'anzianità nella qualifica attuale o precedente è errata. Sono stati inquadrati nella 1a qual. dir. dipendenti in eccedenza al contingente fissato in all. B, legge regionale n. 21/1985. Nella stessa seduta 26 luglio 1985 si approvava la delibera 688 per attribuzione 2a qual. dir. che veniva annullata dalla com.ne di controllo. L'ente, nonostante ciò, emanava in sostituzione dell'annullata, la delibera n. 772/1985 identica alla 688/1985. Nel che è evidente vizio di illegittimità derivata. Censura infine l'atto impugnato in quanto l'amm.ne non ha proceduto allo svolgimento di concorso interno come prescritto da art. 32, legge regionale n.21/1985. Con sentenza 479/1999 l'adito TAR ha ritenuto il ricorso contro le delibere 772, 773 e 774/CE/1985 non maturo per la decisione e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inclusi nella graduatoria per l'attribuzione della 2a qual. dir. in quanto l'eventuale accoglimento dei lamentati vizi comporterebbe l'annullamento della graduatoria stessa. A tanto - insistendo nell'accoglimento delle spiegate conclusioni e richieste - intende adempiere il ricorrente procedendo autorizzato con decreto presidenziale 18-23 ottobre 1999 e 18 gennaio 2000, a notificare per pubblici proclami il presente ricorso nei confronti delle persone incluse nella graduatoria allegata alla delibera 772/CE/1985 del 25 settembre 1985 e, quindi, nei confronti di: Lio Fausto; La Verde Faustino; Maiolo Gighi Giuseppe; Caputo Franco; Quintieri Marcello; Panzera Rocco; Zunino Alessandro; Mottola Di Anmato Carlo A.; Cileone Carlo; Cosentino Italo; Zarro Ezio; Lorenzon Pasquale; Rossi Giuseppe; Dell'Amore Mario; Anello Michele; Sesti Luigi; Foresta Giuseppe; Leonetti Giacomo; De Marco Alessandro; Salamo Mario; Romiti Gaetano; Mazzullo Vincenzo; De Rosa Francesco; Bruno Francesco; Iellamo Mario; Pulice Vittorio; D'Amato Alfonso; Restagno Pasquale; La Greca Marcello; Mele Vincenzo; Gandolfi Aldo; D'Alessandro Renato; Parisi Francesco; De Renzo Francesco; Borrelli Ciro; Genovese Egidio; Acri Romolo; Ferragina Antonio; Rugiero Carlo; Attisani Vincenzo; Costabile Alfredo; Gencarelli Gabriele; Zurlo Domenico; Visone Filippo; Mamone Lucio; Cortellaro Carmelo; Bonacci Aldo; Chirico Demetrio; Trocino Ettore; Crispini Ruggero; Spina Giuseppe; Mazzeo Vincenzo Gigliotti Ennio; Cerricone Domenico; Tarsitano Mario; Marino Domenico R; Azzimmaturo Giovanni; Celebre Francesco; Mazzei Giorgio; De Gesu Ezio; Caiazza Antonio; Cundari Mario; Parasporo Domenico; Perri Giorgio; Setola Michele; Lanza Ugo; Iaconetta Giuseppe; Magaro' Amedeo; Falcone Marziano; Mercuri Aurelio; Damiani Igino; Rugna Francesco; Del Re Giuseppe; Acri Alfredo; Paparazzo Achille; Baietta Carmelo; Arturi Stanislao; Apolito Pasquale; Tripodi Franco; Guerra Umberto; Bernardini H. Giuseppe; Lo Feudo Francesco; Scarpelli Luigi; Ursetta Serafino; Ruscelli Enrico; Spataro Vincenzo; Colosimo Carmine; Stumpo Mario; Perri Adelflavio; Ciardullo Salvatore; Prenesti' Francesco; Carastro Natale; Bendicenti Arnaldo; Ruperti Rodolfo; Chiappetta Alessandro; Luberto Stanislao; Scrivano Giuseppe; Polizzano Francesco D'Auria Alfonso; Cozza Leonardo; Giulino Giuseppe; Campana Sigismino; Gabrielli Vincenzo; Martorelli Giacinto; Nicotera Mario; Domma Angelo. Si insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso. Rogliano, 20 gennaio 2000 Avv. Rinaldo Talarico - avv. Giuseppe Carratelli. C-1710 (A pagamento).