TAR CALABRIA
Catanzaro

(GU Parte Seconda n.26 del 2-2-2000)

      Antonio Talarico, gia' dipendente ESAC, rapp.to e difeso dagli
 avv.ti Rinaldo Talarico e Giuseppe Carratelli, con ricorso n.
 172/1986 R.G. ha impugnato, chiedendone l'annullamento le delibere
 685/CE/1985, 772/CE/1985, 773/CE/1985, 774/CE/1985, con cui il
 comitato esecutivo dell'ESAC ha proceduto ad inquadramento di
 personale nella 9a qual. e nelle qualifiche dirigenziali. Ha chiesto
 altresi' la declaratoria del suo diritto all'inquadramento nella
 carriera direttiva, grado 3., con decorrenza 1.gennaio 1952 e grado
 2. con decorrenza 1. gennaio 1955. Lamentata la mancata valutazione
 corretta del servizio pregresso da lui reso, il ricorrente rileva che
 gli atti impugnati sono inficiati da violazione della legge
 reg.n.21/1985 e da eccesso potere. L'ESAC ha violato l'art. 32 della
 legge cit. che prevede che alla 2a qual. dir. si accede per concorso
 cui puo' partecipare il personale inquadrato nella 1a qual. dir.
 secondo determinati criteri. Invero l'inquadramento del personale
 nella 1a qual. dir. era stato effettuato con del. 685/CE/1985, pure
 impugnata, perche' violazione dell'art. 31, legge regionale cit. non
 venne equiparato il livello funzionale ricoperto alla qualifica
 rivestita al 1. gennaio 1983. L'ente, invece, aveva stabilito criteri
 non previsti. In ogni caso, la graduatoria stilata per la 1a qual.
 dir. e' viziata da omissioni ed errori non essendo stata indicata per
 alcuni l'anzianità nella qualifica precedente e, per altri,
 l'anzianità nella qualifica attuale o precedente è errata. Sono stati
 inquadrati nella 1a qual. dir. dipendenti in eccedenza al contingente
 fissato in all. B, legge regionale n. 21/1985. Nella stessa seduta 26
 luglio 1985 si approvava la delibera 688 per attribuzione 2a qual.
 dir. che veniva annullata dalla com.ne di controllo. L'ente,
 nonostante ciò, emanava in sostituzione dell'annullata, la delibera
 n. 772/1985 identica alla 688/1985. Nel che è evidente vizio di
 illegittimità derivata. Censura infine l'atto impugnato in quanto
 l'amm.ne non ha proceduto allo svolgimento di concorso interno come
 prescritto da art. 32, legge regionale n.21/1985. Con sentenza
 479/1999 l'adito TAR ha ritenuto il ricorso contro le delibere 772,
 773 e 774/CE/1985 non maturo per la decisione e ha ordinato
 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inclusi
 nella graduatoria per l'attribuzione della 2a qual. dir. in quanto
 l'eventuale accoglimento dei lamentati vizi comporterebbe
 l'annullamento della graduatoria stessa. A tanto - insistendo
 nell'accoglimento delle spiegate conclusioni e richieste - intende
 adempiere il ricorrente procedendo autorizzato con decreto
 presidenziale 18-23 ottobre 1999 e 18 gennaio 2000, a notificare per
 pubblici proclami il presente ricorso nei confronti delle persone
 incluse nella graduatoria allegata alla delibera 772/CE/1985 del 25
 settembre 1985 e, quindi, nei confronti di:
       Lio Fausto; La Verde Faustino; Maiolo Gighi Giuseppe; Caputo
 Franco; Quintieri Marcello; Panzera Rocco; Zunino Alessandro; Mottola
 Di Anmato Carlo A.; Cileone Carlo; Cosentino Italo; Zarro Ezio;
 Lorenzon Pasquale; Rossi Giuseppe; Dell'Amore Mario; Anello Michele;
 Sesti Luigi; Foresta Giuseppe; Leonetti Giacomo; De Marco Alessandro;
 Salamo Mario; Romiti Gaetano; Mazzullo Vincenzo; De Rosa Francesco;
 Bruno Francesco; Iellamo Mario; Pulice Vittorio; D'Amato Alfonso;
 Restagno Pasquale; La Greca Marcello; Mele Vincenzo; Gandolfi Aldo;
 D'Alessandro Renato; Parisi Francesco; De Renzo Francesco; Borrelli
 Ciro; Genovese Egidio; Acri Romolo; Ferragina Antonio; Rugiero Carlo;
 Attisani Vincenzo; Costabile Alfredo; Gencarelli Gabriele; Zurlo
 Domenico; Visone Filippo; Mamone Lucio; Cortellaro Carmelo; Bonacci
 Aldo; Chirico Demetrio; Trocino Ettore; Crispini Ruggero; Spina
 Giuseppe; Mazzeo Vincenzo Gigliotti Ennio; Cerricone Domenico;
 Tarsitano Mario; Marino Domenico R; Azzimmaturo Giovanni; Celebre
 Francesco; Mazzei Giorgio; De Gesu Ezio; Caiazza Antonio; Cundari
 Mario; Parasporo Domenico; Perri Giorgio; Setola Michele; Lanza Ugo;
 Iaconetta Giuseppe; Magaro' Amedeo; Falcone Marziano; Mercuri
 Aurelio; Damiani Igino; Rugna Francesco; Del Re Giuseppe; Acri
 Alfredo; Paparazzo Achille; Baietta Carmelo; Arturi Stanislao;
 Apolito Pasquale; Tripodi Franco; Guerra Umberto; Bernardini H.
 Giuseppe; Lo Feudo Francesco; Scarpelli Luigi; Ursetta Serafino;
 Ruscelli Enrico; Spataro Vincenzo; Colosimo Carmine; Stumpo Mario;
 Perri Adelflavio; Ciardullo Salvatore; Prenesti' Francesco; Carastro
 Natale; Bendicenti Arnaldo; Ruperti Rodolfo; Chiappetta Alessandro;
 Luberto Stanislao; Scrivano Giuseppe; Polizzano Francesco D'Auria
 Alfonso; Cozza Leonardo; Giulino Giuseppe; Campana Sigismino;
 Gabrielli Vincenzo; Martorelli Giacinto; Nicotera Mario; Domma
 Angelo. Si insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
 
       Rogliano, 20 gennaio 2000
 
                     Avv. Rinaldo Talarico - avv. Giuseppe Carratelli.
                                                                      
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