Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Antonio Talarico, gia' dipendente ESAC, rapp.to e difeso dagli
avv.ti Rinaldo Talarico e Giuseppe Carratelli, con ricorso n.
172/1986 R.G. ha impugnato, chiedendone l'annullamento le delibere
685/CE/1985, 772/CE/1985, 773/CE/1985, 774/CE/1985, con cui il
comitato esecutivo dell'ESAC ha proceduto ad inquadramento di
personale nella 9a qual. e nelle qualifiche dirigenziali. Ha chiesto
altresi' la declaratoria del suo diritto all'inquadramento nella
carriera direttiva, grado 3., con decorrenza 1.gennaio 1952 e grado
2. con decorrenza 1. gennaio 1955. Lamentata la mancata valutazione
corretta del servizio pregresso da lui reso, il ricorrente rileva che
gli atti impugnati sono inficiati da violazione della legge
reg.n.21/1985 e da eccesso potere. L'ESAC ha violato l'art. 32 della
legge cit. che prevede che alla 2a qual. dir. si accede per concorso
cui puo' partecipare il personale inquadrato nella 1a qual. dir.
secondo determinati criteri. Invero l'inquadramento del personale
nella 1a qual. dir. era stato effettuato con del. 685/CE/1985, pure
impugnata, perche' violazione dell'art. 31, legge regionale cit. non
venne equiparato il livello funzionale ricoperto alla qualifica
rivestita al 1. gennaio 1983. L'ente, invece, aveva stabilito criteri
non previsti. In ogni caso, la graduatoria stilata per la 1a qual.
dir. e' viziata da omissioni ed errori non essendo stata indicata per
alcuni l'anzianità nella qualifica precedente e, per altri,
l'anzianità nella qualifica attuale o precedente è errata. Sono stati
inquadrati nella 1a qual. dir. dipendenti in eccedenza al contingente
fissato in all. B, legge regionale n. 21/1985. Nella stessa seduta 26
luglio 1985 si approvava la delibera 688 per attribuzione 2a qual.
dir. che veniva annullata dalla com.ne di controllo. L'ente,
nonostante ciò, emanava in sostituzione dell'annullata, la delibera
n. 772/1985 identica alla 688/1985. Nel che è evidente vizio di
illegittimità derivata. Censura infine l'atto impugnato in quanto
l'amm.ne non ha proceduto allo svolgimento di concorso interno come
prescritto da art. 32, legge regionale n.21/1985. Con sentenza
479/1999 l'adito TAR ha ritenuto il ricorso contro le delibere 772,
773 e 774/CE/1985 non maturo per la decisione e ha ordinato
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inclusi
nella graduatoria per l'attribuzione della 2a qual. dir. in quanto
l'eventuale accoglimento dei lamentati vizi comporterebbe
l'annullamento della graduatoria stessa. A tanto - insistendo
nell'accoglimento delle spiegate conclusioni e richieste - intende
adempiere il ricorrente procedendo autorizzato con decreto
presidenziale 18-23 ottobre 1999 e 18 gennaio 2000, a notificare per
pubblici proclami il presente ricorso nei confronti delle persone
incluse nella graduatoria allegata alla delibera 772/CE/1985 del 25
settembre 1985 e, quindi, nei confronti di:
Lio Fausto; La Verde Faustino; Maiolo Gighi Giuseppe; Caputo
Franco; Quintieri Marcello; Panzera Rocco; Zunino Alessandro; Mottola
Di Anmato Carlo A.; Cileone Carlo; Cosentino Italo; Zarro Ezio;
Lorenzon Pasquale; Rossi Giuseppe; Dell'Amore Mario; Anello Michele;
Sesti Luigi; Foresta Giuseppe; Leonetti Giacomo; De Marco Alessandro;
Salamo Mario; Romiti Gaetano; Mazzullo Vincenzo; De Rosa Francesco;
Bruno Francesco; Iellamo Mario; Pulice Vittorio; D'Amato Alfonso;
Restagno Pasquale; La Greca Marcello; Mele Vincenzo; Gandolfi Aldo;
D'Alessandro Renato; Parisi Francesco; De Renzo Francesco; Borrelli
Ciro; Genovese Egidio; Acri Romolo; Ferragina Antonio; Rugiero Carlo;
Attisani Vincenzo; Costabile Alfredo; Gencarelli Gabriele; Zurlo
Domenico; Visone Filippo; Mamone Lucio; Cortellaro Carmelo; Bonacci
Aldo; Chirico Demetrio; Trocino Ettore; Crispini Ruggero; Spina
Giuseppe; Mazzeo Vincenzo Gigliotti Ennio; Cerricone Domenico;
Tarsitano Mario; Marino Domenico R; Azzimmaturo Giovanni; Celebre
Francesco; Mazzei Giorgio; De Gesu Ezio; Caiazza Antonio; Cundari
Mario; Parasporo Domenico; Perri Giorgio; Setola Michele; Lanza Ugo;
Iaconetta Giuseppe; Magaro' Amedeo; Falcone Marziano; Mercuri
Aurelio; Damiani Igino; Rugna Francesco; Del Re Giuseppe; Acri
Alfredo; Paparazzo Achille; Baietta Carmelo; Arturi Stanislao;
Apolito Pasquale; Tripodi Franco; Guerra Umberto; Bernardini H.
Giuseppe; Lo Feudo Francesco; Scarpelli Luigi; Ursetta Serafino;
Ruscelli Enrico; Spataro Vincenzo; Colosimo Carmine; Stumpo Mario;
Perri Adelflavio; Ciardullo Salvatore; Prenesti' Francesco; Carastro
Natale; Bendicenti Arnaldo; Ruperti Rodolfo; Chiappetta Alessandro;
Luberto Stanislao; Scrivano Giuseppe; Polizzano Francesco D'Auria
Alfonso; Cozza Leonardo; Giulino Giuseppe; Campana Sigismino;
Gabrielli Vincenzo; Martorelli Giacinto; Nicotera Mario; Domma
Angelo. Si insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
Rogliano, 20 gennaio 2000
Avv. Rinaldo Talarico - avv. Giuseppe Carratelli.
C-1710 (A pagamento).