Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con decisione interlocutoria n. 275/90, pubblicata il 17 aprile
1990, il Consiglio di Stato - Sez. IV in sede giurisdizionale, ha
disposto la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i
funzionari ai quali, con decreto ministeriale n. 11913 del 1986, sono
state conferite in via transitoria le funzioni di primo dirigente
tecnico compartimentale, del ricorso in appello n. 1607/87 proposto
dal Ministero dei lavori pubblici e dall'A.N.A.S. contro Ottavi
Fulvio per l'annullamento della sentanza del T.A.R. del Lazio sez. 3a
n. 1215/87 pubblicata il 1 luglio 1987 notificata il 9 luglio 1987.
Si premette che con appello notificato il 15 ottobre 1987
all'ingegnere Ottavi Fulvio il Ministero del lavori pubblici e
l'A.N.A.S. hanno impugnato la sentenza della III sezione del T.A.R.
del Lazio n. 1215/87 notificata il 9 luglio 1987.
L'appellata sentenza ha accolto il ricorso dell'ingegnere Ottavi
Fulvio in servizio in qualita' di ingegnere capo ad esaurimento
presso l'A.N.A.S., sede centrale, volto a far annullare il d.m. 31
luglio 1986 n. 11913, con il quale, ai sensi dell'art. 17 della legge
26 marzo 1986 n. 86, le funzioni di primo dirigente tecnico
compartimentale erano state affidate in via transitoria a 24
funzionari tecnici, colleghi del ricorrente, 22 dei quali in servizio
presso sedi periferiche e gia' esplicanti in sede le funzioni ex art.
31 legge n. 1 del 1978 e gli altri 2 non svolgenti dette funzioni, ma
anteposti in ruolo, con il 4 ed il 5 posto, nei riguardi dei
ricorrenti.
Avverso tale pronuncia si deducono i seguenti argomenti di
appello:
a) il criterio di prendere in prevalente considerazione il
personale in sede sarebbe stato il piu' idoneo a consentire la
copertura in via transitoria dei posti dirigenziali periferici
istituiti dalla legge n. 86/86, permettendo di usufruire di
competenze professionali acquisite dal 1978 al 1986 e non impedendo
agli istanti di coltivare l'accesso alla dirigenza in prospettiva;
b) l'operato della P.A. non contrasterebbe con l'art. 17 della
legge n. 86 ne' con l'art. 51 legge 119 del 1958 richiamato dal
precedente solamente a fini economici, mentre il criterio dell'ordine
di ruolo potrebbe ben essere contemperato con altri piu' consoni al
pubblico interesse;
c) sarebbe insussistente il difetto di motivazione riscontrato
dalla sentenza, la quale, anzi, sul punto sarebbe contraddittoria,
mentre una precedente richiesta dell'Amministrazione volta ad
ottenere da tutti gli interessati la propria disponibilita' ad un
eventuale movimento non strutturerebbe alcuna aspettativa.
L'appello conclude con la domanda di riforma della sentenza e di
rigetto del ricorso in primo grado.
Sono stati richiesti e sono pervenuti i fascicoli di I grado.
L'appellato vincitore si e' costituito.
Si notifica pertanto il predetto ricorso in appello a tutti i
funzionari incaricati delle funzioni predette e cioe' a Tumani
Viscardo, Sabato Francesco, Simonini Luigi, Mandolesi Francesco,
Mantegna Sebastiano, Caroselli Silvano, Manzo Alfonso, Paolucci
Ennio, Clausi Schettini Corrado, Zanframundo Vincenzo, Lobbio Aldo,
Castriota Scanderberg Giovanni, De Riso Di Carpinone Nicola, Di
Stefano Salvatore, Longo Antonio, Sardina Franco, Mina Diego Natale,
Albanese Armando,
De Paolis Fulvio, Recinto Giovanni, Mari Corrado, Fusco Renato,
Cammarota Angelo, Fonte Raffaele.
Roma, 9 giugno 1990
Giuseppe Orazio Russo avv. dello Stato.
C-18688 (A pagamento).