CONSIGLIO DI STATO

(GU Parte Seconda n.145 del 23-6-1990)

      Con decisione interlocutoria n. 275/90, pubblicata il 17 aprile
 1990, il Consiglio di Stato - Sez. IV in sede giurisdizionale, ha
 disposto la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i
 funzionari ai quali, con decreto ministeriale n. 11913 del 1986, sono
 state conferite in via transitoria le funzioni di primo dirigente
 tecnico compartimentale, del ricorso in appello n. 1607/87 proposto
 dal Ministero dei lavori pubblici e dall'A.N.A.S. contro Ottavi
 Fulvio per l'annullamento della sentanza del T.A.R. del Lazio sez. 3a
 n. 1215/87 pubblicata il 1 luglio 1987 notificata il 9 luglio 1987.
      Si premette che con appello notificato il 15 ottobre 1987
 all'ingegnere Ottavi Fulvio il Ministero del lavori pubblici e
 l'A.N.A.S. hanno impugnato la sentenza della III sezione del T.A.R.
 del Lazio n. 1215/87 notificata il 9 luglio 1987.
      L'appellata sentenza ha accolto il ricorso dell'ingegnere Ottavi
 Fulvio in servizio in qualita' di ingegnere capo ad esaurimento
 presso l'A.N.A.S., sede centrale, volto a far annullare il d.m. 31
 luglio 1986 n. 11913, con il quale, ai sensi dell'art. 17 della legge
 26 marzo 1986 n. 86, le funzioni di primo dirigente tecnico
 compartimentale erano state affidate in via transitoria a 24
 funzionari tecnici, colleghi del ricorrente, 22 dei quali in servizio
 presso sedi periferiche e gia' esplicanti in sede le funzioni ex art.
 31 legge n. 1 del 1978 e gli altri 2 non svolgenti dette funzioni, ma
 anteposti in ruolo, con il 4 ed il 5 posto, nei riguardi dei
 ricorrenti.
      Avverso tale pronuncia si deducono i seguenti argomenti di
 appello:
      a) il criterio di prendere in prevalente considerazione il
 personale in sede sarebbe stato il piu' idoneo a consentire la
 copertura in via transitoria dei posti dirigenziali periferici
 istituiti dalla legge n. 86/86, permettendo di usufruire di
 competenze professionali acquisite dal 1978 al 1986 e non impedendo
 agli istanti di coltivare l'accesso alla dirigenza in prospettiva;
      b) l'operato della P.A. non contrasterebbe con l'art. 17 della
 legge n. 86 ne' con l'art. 51 legge 119 del 1958 richiamato dal
 precedente solamente a fini economici, mentre il criterio dell'ordine
 di ruolo potrebbe ben essere contemperato con altri piu' consoni al
 pubblico interesse;
      c) sarebbe insussistente il difetto di motivazione riscontrato
 dalla sentenza, la quale, anzi, sul punto sarebbe contraddittoria,
 mentre una precedente richiesta dell'Amministrazione volta ad
 ottenere da tutti gli interessati la propria disponibilita' ad un
 eventuale movimento non strutturerebbe alcuna aspettativa.
      L'appello conclude con la domanda di riforma della sentenza e di
 rigetto del ricorso in primo grado.
    Sono stati richiesti e sono pervenuti i fascicoli di I grado.
    L'appellato vincitore si e' costituito.
      Si notifica pertanto il predetto ricorso in appello a tutti i
 funzionari incaricati delle funzioni predette e cioe' a Tumani
 Viscardo, Sabato Francesco, Simonini Luigi, Mandolesi Francesco,
 Mantegna Sebastiano, Caroselli Silvano, Manzo Alfonso, Paolucci
 Ennio, Clausi Schettini Corrado, Zanframundo Vincenzo, Lobbio Aldo,
 Castriota Scanderberg Giovanni, De Riso Di Carpinone Nicola, Di
 Stefano Salvatore, Longo Antonio, Sardina Franco, Mina Diego Natale,
 Albanese Armando,
      De Paolis Fulvio, Recinto Giovanni, Mari Corrado, Fusco Renato,
 Cammarota Angelo, Fonte Raffaele.
    Roma, 9 giugno 1990
    Giuseppe Orazio Russo avv. dello Stato.
C-18688 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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