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Errata corrige
Errata corrige
Con decisione interlocutoria n. 275/90, pubblicato il 17 aprile
1990, il Consiglio di Stato - Sezione IV in sede giurisdizionale, ha
disposto la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i
funzionari ai quali, con decreto ministeriale n. 11913 del 1986, sono
state conferite in via transitoria le funzioni di primo dirigente
tecnico compartimentale, del ricorso in appello n. 1749/87 proposto
dal Ministero dei LL.PP. e dall'Anas contro Bucci Carlo per
l'annullamento della sentenza del TAR del Lazio sezione 3a n. 1481/87
pubblicata il 22 agosto 1987, notificata il 18 settembre 1987.
Si trasmette che con appello notificato il 9 novembre 1987,
all'ingegnere Bucci Carlo il Ministero dei Lavori Pubblici e
l'A.N.A.S. hanno impugnato la sentenza della 3asezione del TAR del
LAzio n. 1749/87, notificata il 18 settembre 1987.
L'appellata sentenza ha accolto il ricorso dall'ingegnere Bucci
Carlo in servizio in qualita' di ingegnere capo ad esaurimento presso
l'A.N.A.S., sede centrale, volto a far annullare il decreto
ministeriale 31 luglio 1986 n. 11913, con il quale, ai sensi
dell'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, le funzioni di primo
dirigente tecnico compartimentale erano state affidate in via
transitoria a 24 funzionari tecnici, colleghi del ricorrente, 22 dei
quali in servizio presso sedi periferiche e gia' esplicanti in sede
le funzioni ex art. 31 legge n. 1 del 1978 e gli altri 2 non
svolgenti dette funzioni, ma anteposti in ruolo, con il 4 e 5 posto,
nei riguardi dei ricorrenti.
Avverso tale pronuncia si deducono i seguenti argomenti di
appello:
a) il criterio di prendere in prevalente considerazione il
personale in sede sarebbe stato il piu' idoneo a consentire la
copertura in via transitoria dei posti dirigenziali periferici
istituiti dalla legge n. 86/86, premettendo di usufruire di
competenze professionali acquisite dal 1978 al 1986 e non impedendo
agli istanti di elevare l'accesso alla dirigenza in prospettiva;
b) l'operato della P.A. non contrasterebbe con l'art. 17 della
legge n. 86 ne' con l'art. 51, legge 119 del 1958 richiamato dal
precedente solamente a fini economici, mentre il criterio dell'ordine
di ruolo potrebbe ben essere contemperato con altri piu' consoli al
pubblico interesse;
c) sarebbe insussistente il difetto di motivazione riscontrato
dalla sentenza, la quale, anzi, sul punto sarebbe contraddittoria,
mentre una precedente richiesta dell'Amministrazione volta ad
ottenere da tutti gli interessi la propria disponibilita' ad un
eventuale movimento non strutturerebbe alcuna aspettativa.
L'appello conclude la domanda di riforma della sentenza e di
rigetto del ricorso in primo grado.
Sono stati richiesti e sono pervenuti i fascicoli di 1 grado.
L'appello vincitore si e' costituito.
Si notifica pertanto il predetto ricorso in appello a tutti i
funzionari
incaricati delle funzioni predette e cioe' a Tumani Viscardo,
Sabato
Francesco, Simonini Luigi, Mandolesi Francesco, Mantegna Sebastia-
no, Caroselli Silvano, Manzo Alfonso, Paolucci Ennio, Clausi
Schettini
Corrado, Zanframundo Vincenzo, Lobbio Aldo, Castriota Scanderberg
Giovanni, De Riso Di Carpinone Nicola, Di Stefano Salvatore, Longo
Antonio, Sardina Franco, Mina Diego Natale, Albanese Armando,
De Paolis Fulvio, Recinto Giovanni, Mari Corrado, Fusco Renato,
Cammarota Angelo, Fonte Raffaele.
Roma, 9 giugno 1990
Giuseppe Grazio Russo - Avvocato dello Stato.
C-18689 (A pagamento).