CONSIGLIO DI STATO

(GU Parte Seconda n.145 del 23-6-1990)

      Con decisione interlocutoria n. 275/90, pubblicato il 17 aprile
 1990, il Consiglio di Stato - Sezione IV in sede giurisdizionale, ha
 disposto la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i
 funzionari ai quali, con decreto ministeriale n. 11913 del 1986, sono
 state conferite in via transitoria le funzioni di primo dirigente
 tecnico compartimentale, del ricorso in appello n. 1749/87 proposto
 dal Ministero dei LL.PP. e dall'Anas contro Bucci Carlo per
 l'annullamento della sentenza del TAR del Lazio sezione 3a n. 1481/87
 pubblicata il 22 agosto 1987, notificata il 18 settembre 1987.
      Si trasmette che con appello notificato il 9 novembre 1987,
 all'ingegnere Bucci Carlo il Ministero dei Lavori Pubblici e
 l'A.N.A.S. hanno impugnato la sentenza della 3asezione del TAR del
 LAzio n. 1749/87, notificata il 18 settembre 1987.
      L'appellata sentenza ha accolto il ricorso dall'ingegnere Bucci
 Carlo in servizio in qualita' di ingegnere capo ad esaurimento presso
 l'A.N.A.S., sede centrale, volto a far annullare il decreto
 ministeriale 31 luglio 1986 n. 11913, con il quale, ai sensi
 dell'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, le funzioni di primo
 dirigente tecnico compartimentale erano state affidate in via
 transitoria a 24 funzionari tecnici, colleghi del ricorrente, 22 dei
 quali in servizio presso sedi periferiche e gia' esplicanti in sede
 le funzioni ex art. 31 legge n. 1 del 1978 e gli altri 2 non
 svolgenti dette funzioni, ma anteposti in ruolo, con il 4 e 5 posto,
 nei riguardi dei ricorrenti.
      Avverso tale pronuncia si deducono i seguenti argomenti di
 appello:
      a) il criterio di prendere in prevalente considerazione il
 personale in sede sarebbe stato il piu' idoneo a consentire la
 copertura in via transitoria dei posti dirigenziali periferici
 istituiti dalla legge n. 86/86, premettendo di usufruire di
 competenze professionali acquisite dal 1978 al 1986 e non impedendo
 agli istanti di elevare l'accesso alla dirigenza in prospettiva;
      b) l'operato della P.A. non contrasterebbe con l'art. 17 della
 legge n. 86 ne' con l'art. 51, legge 119 del 1958 richiamato dal
 precedente solamente a fini economici, mentre il criterio dell'ordine
 di ruolo potrebbe ben essere contemperato con altri piu' consoli al
 pubblico interesse;
      c) sarebbe insussistente il difetto di motivazione riscontrato
 dalla sentenza, la quale, anzi, sul punto sarebbe contraddittoria,
 mentre una precedente richiesta dell'Amministrazione volta ad
 ottenere da tutti gli interessi la propria disponibilita' ad un
 eventuale movimento non strutturerebbe alcuna aspettativa.
      L'appello conclude la domanda di riforma della sentenza e di
 rigetto del ricorso in primo grado.
    Sono stati richiesti e sono pervenuti i fascicoli di 1  grado.
    L'appello vincitore si e' costituito.
      Si notifica pertanto il predetto ricorso in appello a tutti i
 funzionari
      incaricati delle funzioni predette e cioe' a Tumani Viscardo,
 Sabato
    Francesco, Simonini Luigi, Mandolesi Francesco, Mantegna Sebastia-
      no, Caroselli Silvano, Manzo Alfonso, Paolucci Ennio, Clausi
 Schettini
    Corrado, Zanframundo Vincenzo, Lobbio Aldo, Castriota Scanderberg
    Giovanni, De Riso Di Carpinone Nicola, Di Stefano Salvatore, Longo
    Antonio, Sardina Franco, Mina Diego Natale, Albanese Armando,
      De Paolis Fulvio, Recinto Giovanni, Mari Corrado, Fusco Renato,
 Cammarota Angelo, Fonte Raffaele.
    Roma, 9 giugno 1990
    Giuseppe Grazio Russo - Avvocato dello Stato.
C-18689 (A pagamento).
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