Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione pro soluto (ex articoli 1 e 4 della legge 30
aprile 1999 n. 130 'Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti')
Bipielle Ducato S.p.a. (Ducato) con sede in via di Piaggia n.
2/A - 55100 Lucca, comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili 'in blocco' ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999 n. 130 concluso in data 13 settembre 2001 con Du.Ca.
SPV S.r.l. (Du.Ca.), societa' costituita ai sensi dell'art. 3 della
legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in via Olona n. 2 - 20121
Milano, essa ha ceduto pro soluto a Du.Ca. tutti i crediti pecuniari
derivanti da contratti di credito al consumo e relativi al pagamento
delle rate, sia componente capitale che componente interessi (inclusi
i recuperi spese per pagamenti con domiciliazione bancaria), dei
pagamenti anticipati e delle altre somme di denaro di volta in volta
pagabili ai sensi di tali contratti, crediti tutti individuati ed
accomunati alla data del 30 aprile 2002 dai seguenti criteri:
a) i contratti di credito al consumo dai quali nascono i
crediti sono retti dalla legge italiana;
b) il consumatore non vanta crediti nei confronti di Ducato,
ne' intrattiene con lo stesso rapporti giuridici dai quali possano
sorgere pretese creditorie nei suoi confronti;
c) i consumatori che hanno sottoscritto i contratti di credito
al consumo dai quali nascono i crediti sono persone fisiche residenti
in Italia e non sono dipendenti, agenti o mandatari di Ducato;
d) i contratti di credito al consumo dai quali nascono i crediti
hanno almeno una rata pagata al 30 aprile 2002;
e) al 30 aprile 2002, vi e' al massimo una sola Rata Insoluta
(vale a dire una rata scaduta e non pagata che sia rimasta tale per
almeno 15 giorni a partire dalla data prevista per il pagamento),
riferibile ai contratti dai quali nascono i crediti e il relativo
consumatore non ha violato altri termini o condizioni di tali
contratti; i crediti non sono e non sono mai stati Crediti in Ritardo
(vale a dire crediti che abbiano 2 o piu', ma meno di 10 Rate
Insolute e per i quali non sia stato ricevuto l'integrale pagamento
di almeno una rata nel mese immediatamente precedente) ovvero Crediti
in Sofferenza (vale a dire ogni credito (i) che abbia piu' di 9 Rate
Insolute o (ii) che sia stato contabilizzato a perdita ai sensi di
quanto previsto dalle procedure di incasso di Ducato sebbene avesse
meno di 9 Rate Insolute o (iii) che alla data prevista per il
pagamento dell'ultima rata contrattualmente stabilita, abbia almeno
una rata non pagata che sia rimasta tale per 8 o piu' mesi o (iv)
indipendentemente dal numero di Rate Insolute, rispetto allo stesso
sia stata effettuata la messa in mora o dichiarata la decadenza dal
beneficio del termine o (v) che sia stato altrimenti indicato quale
'sofferenza' nel rapporto mensile di Ducato;
f) il consumatore non ha mai avuto alcun debito classificato da
Ducato come Credito in Ritardo e/o come Credito in Sofferenza in
relazione ad alcun rapporto creditorio da esso intrattenuto con
Ducato;
g) i consumatori che hanno sottoscritto i contratti di credito
al consumo dai quali nascono i crediti non hanno sottoscritto, anche
nel passato, altri contratti con Ducato ai sensi dei quali Ducato
abbia esercitato il diritto di pronunciarli decaduti dal beneficio
del termine;
h) i contratti dai quali nascono i crediti non hanno rate a
scadere in data successiva al 15 ottobre 2011 ovvero, nel caso in cui
detto giorno non sia un giorno lavorativo, al giorno lavorativo
immediatamente successivo, e la vita residua dei crediti stessi non
eccede 60 mesi;
i) i contratti dai quali nascono i crediti prevedono
finanziamenti denominati in Euro a tassi di interessi fissi nonche'
un piano di ammortamento mensile;
l) i contratti da cui nascono i crediti non richiedono lo
specifico consenso del consumatore per la cessione dei crediti
stessi;
m) in relazione ai contratti dai quali nascono i crediti non
trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 125 del decreto
legislativo 1. settembre 1993 n. 385 (il 'Testo Unico Bancario');
n) il tasso annuo effettivo globale, di cui all'art. 122 del
Testo Unico Bancario, applicabile a ciascun credito deve essere
inferiore al tasso soglia (vale a dire ciascuno dei tassi usurai
stabiliti sulla base dei decreti ministeriali attuativi della legge 7
marzo 1996 n. 108 (come in seguito modificata), nonche' delle
relative norme interpretative e di dettaglio, in vigore al tempo
della stipula dei relativi contratti dai quali nascono i crediti e
che possano comunque rendersi applicabili ai crediti ai sensi della
legislazione tempo per tempo vigente);
o) i crediti non sono garantiti dalla cessione del quinto dello
stipendio;
p) ducato vanta nei confronti di ciascun consumatore un saldo
creditorio complessivo in linea capitale non superiore a Euro
30.987,41;
q) i crediti non sono finalizzati all'acquisto di motocicli e
ciclomotori;
r) i crediti hanno un tasso annuo nominale minimo pari a 3.386%;
s) per i crediti che siano finanziamenti senza vincolo di
destinazione, concessi ed erogati direttamente al consumatore,
l'ammontare residuo per capitale ed interessi e' compreso tra
l'importo di Euro 8.947,40 e l'importo di Euro 38.763,00;
t) per i crediti che siano finanziamenti vincolati
esclusivamente all'acquisto beni diversi dalle auto concessi al
consumatore ed erogati all'esercizio commerciale convenzionato,
l'ammontare residuo per capitale ed interessi e' compreso tra
l'importo di Euro 1.710,00 e l'importo di Euro 38.715,00;
u) per i crediti che siano finanziamenti vincolati
esclusivamente all'acquisto di un'automobile nuova, concessi al
consumatore ed erogati all'esercizio commerciale convenzionato,
l'ammontare residuo per capitale ed interessi e' compreso tra
l'importo di Euro 10.803,50 e l'importo di Euro 43.320,00; e
v) per i crediti che siano finanziamenti vincolati esclusivamente
all'acquisto di un'automobile usata, concessi al consumatore ed
erogati all'esercizio commerciale convenzionato, l'ammontare residuo
per capitale ed interessi e' compreso tra l'importo di Euro 9.275,00
e l'importo di Euro 40.592,00.
Unitamente ai crediti pecuniari oggetto della cessione sono
stati altresi' trasferiti a Du.Ca. SPV S.r.l. senza bisogno di alcuna
formalita' e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario (richiamato dall'art. 4 della legge 30 aprile
1999 n. 130), le garanzie reali e personali, i privilegi e gli
accessori che assistono tali crediti e, piu' in generale, ogni
diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale
inerente ai suddetti crediti inclusi, a titolo esemplificativo, i
crediti nascenti dalle polizze assicurative eventualmente accese in
connessione alla stipulazione di detti contratti e i crediti
pecuniari e tutte le somme ricavate da qualunque procedura esecutiva
intentata nei confronti dei consumatori.
Per accordi intercorsi fra Du.Ca. SPV S.r.l. e Bipielle Ducato
S.p.a. quest'ultima curera' la riscossione dei pagamenti relativi ai
crediti ceduti. In virtu' ditale incarico, salvo diverse
comunicazioni che potranno essere inviate ai debitori ceduti, questi
ultimi e gli eventuali loro garanti, successori od aventi causa, sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento ditali somme era
ad essi consentito per contratto od in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione.
Il presente avviso si intende valere anche quale comunicazione
ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione,
salvo diverse comunicazioni che potranno essere inviate ai debitori
ceduti, a Bipielle Ducato S.p.a., Ufficio Tesoreria, via di Piaggia
n. 2/a, 55100 Lucca, numero di tel. 0039/0583973430, nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo.
Bipielle Ducato S.p.a.
Legale rappresentante: dott. Alberto Varetti
C-18773 (A pagamento).