Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la lettera n. 2118 del 6 maggio 2002 con la quale il
Direttore della Filiale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto su
conforme istanza della Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia Filiali di Voghera, Casteggio, Vigevano e Robbio,
impossibilitate a funzionare regolarmente, la sospensione dei termini
legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione
delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli
delle filiali succitate e' dipeso dallo sciopero effettuato dal
personale dipendente il giorno 16 aprile 2002;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di
eccezionalita' dell'evento che ha causato l'irregolare funzionamento
del servizio bancario;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei
cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli
bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette Aziende di
Credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della
proroga accordata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 20 maggio 2002
p. Il prefetto
Il vice prefetto: dott. M. L. Bianchi
C-18815 (Gratuito).