Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il prefetto della provincia di Pescara,
Vista la lettera n. 2581 in data 17 maggio 2002 con cui il
Direttore della Filiale di Pescara della Banca d'Italia ha chiesto,
su conforme istanza della Banca Toscana per gli sportelli delle
Filiali di Pescara, Montesilvano, Penne e Spoltore, l'applicazione
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la
sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il
periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di
eventi eccezionali;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli
della Banca Toscana e dipeso dall'astensione dal lavoro dei propri
dipendenti per l'intera giornata del 16 aprile 2002;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli
bancari indicati in narrativa, di quindici giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso la suddetta Azienda di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto legislativo15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della
proroga accordata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Pescara, 23 maggio 2002
Il prefetto: Gentile.
C-18817 (Gratuito).