PREFETTURA DI PESCARA
Prot. n. 1250/14.7 Gab.

(GU Parte Seconda n.134 del 10-6-2002)

    Il prefetto della provincia di Pescara,
      Vista la lettera n. 2581 in data 17 maggio 2002 con cui il
 Direttore della Filiale di Pescara della Banca d'Italia ha chiesto,
 su conforme istanza della Banca Toscana per gli sportelli delle
 Filiali di Pescara, Montesilvano, Penne e Spoltore, l'applicazione
 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la
 sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il
 periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di
 eventi eccezionali;
      Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli
 della Banca Toscana e dipeso dall'astensione dal lavoro dei propri
 dipendenti per l'intera giornata del 16 aprile 2002;
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
 
                               Decreta:                               
   i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei   
  cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli   
  bancari indicati in narrativa, di quindici giorni a decorrere dal   
          giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.           
                                                                      
      I titoli che si trovano giacenti presso la suddetta Azienda di
 credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di
 apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato
 decreto legislativo15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della
 proroga accordata.
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana.
 
     Pescara, 23 maggio 2002
                                                 Il prefetto: Gentile.
                                                                      
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