Il prefetto della provincia di Pisa,
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 1789 in data 23 aprile 2002, con la quale la
Banca d'Italia, filiale di Pisa, nel comunicare che a causa della
astensione dal lavoro del personale attuata nell'intera giornata del
16 aprile 2002, gli uffici delle sottonotate dipendenze della Cassa
di Risparmio di Lucca S.p.a., nell'ambito della provincia, non hanno
potuto funzionare regolarmente, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e
convenzionali, ai sensi del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, il
mancato funzionamento degli uffici delle sottoindicate dipendenze
della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a., e' riconosciuto come
causato da eventi eccezionali e la durata di tale mancato
funzionamento resta accertata per l'intera giornata del 16 aprile
2002:
Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a.:
Dipendenze interessate: Pontedera, Santa Croce sull'Arno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Pisa, 21 maggio 2002
Il prefetto: Padoin.
C-18824 (Gratuito).