PREFETTURA DI VICENZA
Prot. n. 0405/2003 Gab.

(GU Parte Seconda n.152 del 3-7-2003)

    Il prefetto della Provincia di Vicenza,
      Vista la nota n. 2606 in data 29 aprile 2003, con la quale la
 Banca d'Italia, filiale di Vicenza, ha segnalato che nel giorno 22
 aprile 2003, a causa delle astensioni dal lavoro del personale della
 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo, vi e'
 stato un irregolare funzionamento dei propri servizi, nelle filiali
 di seguito indicate:
     filiale di Brendola, piazza del Mercato n. 20;
     filiale di Grancona, piazza Marconi;
     filiale di Altavilla Vicentina, piazza della Liberta';
     filiale di Montecchio Maggiore, via Lorenzoni;
     filiale di Montebello Vicentino, via IV Novembre;
     filiale di Meledo di Sarego, via Veneto;
     filiale di Castelgomberto, via Chiuse;
     filiale di Gambugliano, via Corobbo;
     filiale di Cornedo Vicentino, via Tassoni;
     filiale di Valdagno, via Sette Martiri;
     filiale di Trissino, piazza Mazzini;
     filiale di Sovizzo, via del Combattente;
     filiale di Alte di Montecchio Maggiore, via Stazione n. 67;
     filiale di Maglio di Sopra, Valdagno, via Battisti;
 
      Atteso che, con la nota citata, la filiale di Vicenza della
 Banca d'Italia, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 15
 gennaio 1948, n. 1, ha avanzato richiesta di proroga dei termini
 legali e convenzionali, venuti a scadere durante la chiusura degli
 sportelli, a favore del predetto istituto di credito;
      Ritenuta l'eccezionalita' dell'evento in parola, ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo 15 gennaio
 1948, n. 1;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      l'irregolare funzionamento dei suindicati sportelli della Cassa
 Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo, verificatosi nel
 giorno 22 aprile 2003, a seguito di astensione dal lavoro, e'
 riconosciuto come causato da evento eccezionale.
      I termini legali e convenzionali scadenti in detto giorno e nei
 cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni, a favore
 del menzionato istituto, a decorrere dal 23 aprile 2003.
      Il presente decreto sara' trasmesso, a cura di questa
 prefettura, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso dovra' essere
 affisso per estratto nei locali del pubblico del predetto istituto di
 credito.
     Vicenza, 17 giugno 2003
                                              Il prefetto: Tranfaglia.
C-19199 (Gratuito).
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