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Errata corrige
Errata corrige
1. La Comunita' Montana - Versante Tirrenico Meridionale - (RC)
intende promuovere selezione di imprese per l'affidamento in
concessione dei lavori di ripristino delle tre centraline
idroelettriche di Scifa', Jona e Sevena nonche' di gestione e
manutenzione degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 19
dicembre 1991, n. 406 e della legge regionale 11 marzo 1991 n. 3.
2. La concessione riguarda la costruzione, la gestione e
manutenzione dgli impianti. In particolare i lavori consistono: nella
progettazione esecutiva; esecuzione delle opere civili ed
elettromeccaniche necessarie per la messa in pristino degli impianti
idroelettrici quali: condotta forzata, fabbricati ed organi
elettromeccanici per la produzione di energia.
Le opere riguardanti la realizzazione delle tre centraline di
Scifa', Jona' e Sevena, sono finanziate rispettivamente per un
importo complessivo di L. 1.952.348.800, L. 1.655.315.300 e L.
1.734.685.000 importi suddivisi come segue: Scifa' - Valoren - L.
1.073.875.000, Ministero dell'Industria legge 308/82 per L.
574.473.800 e L. 183.87 per L. 304.000.000; Jona' - Valoren L.
910.415.000, Ministero dell'Industria legge 308/82 L. 472.200.300 e
legge 183/87 per L. 272.700.000; Sevena - Valoren L. 954.085.000 e
legge 183/87 per L. 780.600.000.
Ai fini della realizzazione dell'opera, e' stata stipulata
apposita convenzione con l'AgenSud con la quale sono state fissate le
condizioni generali e particolari per la realizzazione dell'impianto,
alle quali si fa rinvio per la relationem unitamente alla convenzione
approvata dal Consiglio della Comunita' Montana.
3. L'importo a base d'asta per la costruzione e' di L.
5.342.349.100 fisse ed invariabili e l'affidamento avra' luogo chiavi
in mano con prezzo unico a corpo. L'appalto comprende il
corrispettivo per le pratiche espropriative. Non e' consentita la
revisione dei prezzi.
4. Il termine per l'esecuzione dei lavori e' stabilito in mesi
otto naturali, consecutivi, e continui, fissi ed invariabili per
qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabile a proroghe
decorrenti alla data di consegna dei lavori medesimi.
5. Le domande di partecipazione, in lingua italiana, redatte in
carta semplice, dovranno essere spedite mediante il servizio postale
statale e dovranno pervenire entro e non oltre le ore dodici del
giorno 20 luglio 1992 con l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e
la dicitura 'Qualificazione'. Le domande pervenute tardivamente per
qualsiasi motivo non saranno prese in considerazione.
6. Nelle domande di partecipazione, le imprese singole,
associate o consorziate dovranno, a pena l'esclusione:
a) dichiarare, per la societa' commerciali, cooperative e loro
consorzi, i nominativi dei soggetti investiti dalla rappresentanza
legale nonche' i procuratori generali e speciali;
b) dichiarare di essere iscritti all'Albo Nazionale Costruttori
alla categoria 2 per l'importo di lire seimilamilioni. Le imprese
straniere aventi sede negli Stati aderenti alla CEE non iscritte
all'AN.C. Italiano devono dichiarare di essere iscritti negli Albi o
liste ufficiali del proprio Stato di residenza riportando le relative
classifiche ove esistano, ai sensi dell'art. 19 del Decreto
Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
c) dichiarare che non ricorra a proprio carico alcuno dei motivi
di esclusione degli appalti previsti dall'art. 18 del Decreto
Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
d) dichiarare di possedere referenze bancarie documentate con la
produzione di referenze rilasciate in busta sigillata da almeno due
istituti di credito, indicati dall'impresa;
e) indicare i dati di bilancio o estratti dei medesimi quando la
pubblicazione di questi sia obbligatoria in base alla legislazione
dello Stato di residenza;
f) dichiarare la cifra di affari globali ed in valori, derivante
da attivita' diretta ed indiretta dell'impresa negli ultimi cinque
anni. La cifra d'affari globale ed i lavori non deve essere inferiore
rispettivamente, negli ultimi cinque esercizi a lire
diecimilamilioni;
g) indicare i titoli di studio e professionali dell'imprenditore
e/o dei dirigenti dell'impresa, nonche' in particolare del
responsabile della condotta dei lavori;
h) allegare un elenco con le caratteristiche tecniche ed
economiche delle opere enaloghe in tutto od in parte a quelle oggetto
dell'appalto eseguite negli ultimi tre anni con l'indicazione
dell'importo, del luogo di esecuzione dell'opera. La Comunita' si
riserva di richiedere le relative certificazione alle Autorita'
competenti a rilasciare;
i) nel caso di imprese riunite, i requisiti finanziari e tecnici
devono essere possedute dall'impresa copogruppo nella misura del 60%
e complessivamente nella misura del 40% della o delle mandanti
ciascuna delle quali deve possederli in misura non inferiore del 20%;
l) allegare un elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico per l'esecuzione delle opere, altresi'
dichiarazione circa la proprieta' e la effettiva disponibilita' di
essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare;
m) allegare una dichiarazione indicante l'organico medio annuo
dei dipendenti ed il numero dei dirigenti dell'impresa nello ultimo
quinquennio nonche' i tecnici o gli organi tecnici, che facciano
almeno parte integrante dell'impresa di cui l'imprenditore disporra'
per l'esecuzione dell'opera. Si dovra' altresi' dichiarare di aver
sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi cinque
esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra di
affari in lavori derivanti da attivita' diretta e indiretta
dell'impresa negli ultimi tre esercizi, ovvero della cifra di affari
in lavori convenzionalmente determinata nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 18 comma cinque del regolamento del
A.N.C., approvato con D.M. 9 marzo 1989 n. 172;
n) allegare specifica dichiarazione di accettazione delle
clausole concernenti gli oneri, le spese, le soggezioni ed i rischi a
carico dell'impresa, di cui all'alenco seguente:
I) progettazione esecutiva e di dettaglio in sostituazione di
quella di massima per ogni singola centralina;
II) piano economico finanziario della gestione degli impianti;
III) studi, analisi, rilievi, campionatura, consulenze parti-
colari;
IV) svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni
con altri Enti ed Amministrazioni;
V) acceeramento lavori e forniture;
VI) danni a terzi dipendenti dall'esecuzione delle opere;
VII) danni di forza maggiore delle opere;
VIII) adeguamenti e varianti conseguenti a deficienze
progettuali, a variazioni di quote per assestamenti e accertamenti
geognostici, a rilievi di qualsiasi genere e modifiche di tipo
strutturali;
IX) adempimenti richiesti dalle leggi per l'espletamento delle
procedure di occupazione e di espropriazione, sino alla loro completa
definizione restando a carico dell'Ente appaltante la sola
corresponsione delle relative indennita';
X) permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta di
autorita' competenti che si rendano indispensabili o anche soltanto
opportuni, ed in genere pratiche relative a interferenze delle
costruende opere con strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche,
metanodotti e simili, ivi compresi eventuali canoni nonche' oneri per
rallentamenti ferroviari, derivazioni stradali, spostamenti di fili,
tralicci, condotture e simili, e' altresi' onere dell'appaltatore
l'acquisizione della concessione edilizia e di ogni altra
concessione, autorizzazione o permessi necessari per l'esecuzione
dell'opera. Resta sin d'ora stabilito che il tempo occorrente per
l'ottenimento di tali provvedimenti amministrativi non potra' in
nessun caso costituire motivo di proroga del termine di esecuzione
dei lavori;
XI) esecuzione di tracciati e rilievi riferentesi alle opere,
compresi tutti i necessari ammacchiamenti, tagli di alberi,
estirpazione di ceppaie e simili;
XII) fornitura dei necessari canneggiatori, degli attrezzi e
degli strumenti, trecoiamenti di dettaglio e misurazioni relative
alle operazioni di modifica;
XIII) per le opere edili, i calcoli ed i disegni esecutivi degli
impianti elettrici e generali per l'approvazione da parte della
Direzione Lavori;
XIV) spese relative alla gara ed alla stipulazione del
contratto, comprese quelle di copia dei disegni e cntratti nonche'
ogni onere carattere fiscale inerenti al contratto ed al suo
corrispettivo;
XV) osservanza delle leggi e regolamenti relativi alle
assicurazioni ed all'assistenza sociale obbligatoria, alle
assicurazioni obbligatorie, agli assegni familiari, ferie,
festivita', T.F.R., prevenzioni infortuni, tutela della salute e
dell'igiene dell'ambiente;
XVI) segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli
e fanali e/o recinzioni di zone che possano presentare pericolo per
l'incolumita' pubblica e dei tratti stradali interessati dai lavori
ove abbia a svolgersi il traffico, anche secondo le particolari
prescrizioni della Direzione dei Lavori e con l'osservanza delle
norme di polizia stradale di cui alla legge 26 aprile 1989, n. 207 e
successive modificazioni (c.d. della Strada);
XVII) avviamento funzionale dell'opera, nonche' gestione della
medesima per un tempo minimo di venti anni a partire dal collaudo
positivo, inclusi gli adempimenti e le iniziative occorrenti per le
relative pratiche;
XVIII) oneri previsti per i piani di sicurezza.
7. Le lettere di invito a presentare le offerte saranno spedite
dalla Comunita' Montana entro il 31 luglio 1992.
8. Le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 devono astenersi dal
dichiarare di essere invitate e dal partecipare alla gara a pena
delle sanzioni di legge.
9. La richiesta di invito non vincola la Comunita' Montana la
quale non e' tenuta a comunicare la eventuale esclusione.
10. l'appalto sara' aggiudicato sulla base dei seguenti elementi
di valutazione in ordine decrescente di importanza:
a) prezzo complessivo dell'opera;
b) tempo di esecuzione;
c) valore tecnico dell'opera;
d) tempi di rientro di eventuale autofinanziamento;
e) canone di gestione.
11. Le imprese dovranno coprire mediante mezzi finanziari propri
le eventuali differenze esistenti tra il costo dell'opera ed i
finziamenti ottenuti, inteso che tale anticipazione e' da attribuire
agli utili di gestione dell'opera medesima.
12. Si procedera' all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta. Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese
riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 20 e
seguenti della legge 584/77, nonche' consorzi di imprese ai sensi
dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1987, n. 80.
E` vietata l'associazione anche in partecipazione o il
raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivo
all'aggiudicazione della gara, L'impresa non puo' concorrere per se e
quale componente di una associazione temporanea o consorzio, ne' puo'
partecipare a piu' di una associazione temporanea o consorzio, pena
l'esclusione della qualificazione dell'impresa medesima e di tutte le
associazioni o consorzi nei quali la stessa risultasse partecipare.
13. per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Comunita'
Montana e la o le imprese appaltatrice, si fara' ricorso
esclusivamente alla Magistratura Ordinaria, escludendo qualsiasi
ricorso all'arbitrato.
14. per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle norme comunitarie, statali, e regionali che disciplinano la
materia.
15. Il presente bando e' stato inviato all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' stessa il giorno 9 giugno
1969.
Il presidente: dott. Antonio Alvaro
Il direttore tecnico: dott. Francesco Burzomato
C-19239 (A pagamento).