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Sede in L'Aquila, via Cappadocia n. 2 Capitale sociale L. 99.000.000 interamente versato Tribunale di L'Aquila reg. soc. n. 4370 Codice fiscale n. 01329580664 Comunicazione di avvenuto deposito del progetto di fusione per incorporazione della Lattanzi Giorgio S.r.l. nella Lattanzi Giorgio e Figli S.r.l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-bis, comma 4, del Codice civile si comunica che in data 19 settembre 1994, nella Cancelleria commerciale del Tribunale di L'Aquila, e' stato depositato ed iscritto al n. 2578 del reg. d'ordine il progetto di fusione di cui al presente estratto: 1. Societa' partecipanti alla fusione. Le societa' partecipanti alla fusione sono le seguenti: Lattanzi Giorgio e figli S.r.l. con sede a L'Aquila, via Cappa- docia 2, capitale sociale L. 850.000.000 interamente versato, iscritta al n. 2066 del reg. soc. del Tribunale di L'Aquila, codice fiscale 00291020667 (incorporante); Lattanzi Giorgio S.r.l. con sede a L'Aquila, via Cappadocia 2, capitale sociale L. 99.000.000 interamente versato, iscritta al n. 4370 del reg. soc. del Tribunale di L'Aquila, codice fiscale 01329580664 (incorporanda). 2. Atto costitutivo della societa' incorporante. L'atto costitutivo della societa' incorporante, con le modificazioni derivanti dalla fusione, e' allegato al progetto sotto la lettera 'A' per formarne parte integrante e sostanziale. 3. Rapporto di cambio. Il rapporto di cambio delle quote delle societa' partecipanti alla fusione e' pari a 1,282944; ne consegue che la incorporante aumentera' il capitale sociale da L. 850.000.000 a L. 978.700.000 e l'intero aumento sara' attribuito ai soci della incorporanda, in ragione di L. 1.300 per ogni L. 1.000 di quota posseduta, previo pagamento di un conguaglio in denaro di complessive L. 1.688.505, pari a L. 17 per ogni L. 1.000 di quota. 4. Modalita' di assegnazione delle nuove quote della societa' incorporante. Non e' prevista alcuna particolare modalita' di assegnazione delle nuove quote della incorporante. 5. Data dalla quale le nuove quote della societa' incorporante partecipano agli utili. Dette quote partecipano agli utili dalla data di stipula dell'atto di fusione. 6. Data dalla quale ha effetto la fusione. La data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al bilancio della incorporante e' quella di stipula dell'atto di fusione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 7, del T.U.I.R. n. 917/86, relativamente alla disciplina delle imposte dirette, gli effetti della fusione decorreranno dal 1 gennaio 1994, ove l'atto potra' essere stipulato entro il 31 dicem- bre 1994. 7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi. Non esistono particolari categorie di soci, ne' possessori di titoli diversi. 8. Vantaggi particolari per gli amministratori. Non viene proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione; l'organo amministrativo della incorporanda, ovviamente, decadra' dalla carica al momento della stipula dell'atto di fusione. L'Aquila, 24 settembre 1994 L'amministratore unico: Giorgio Lattanzi. C-20558 (A pagamento).