LATTANZI GIORGIO - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.243 del 17-10-1994)

    Sede in L'Aquila, via Cappadocia n. 2
    Capitale sociale L. 99.000.000 interamente versato
    Tribunale di L'Aquila reg. soc. n. 4370
    Codice fiscale n. 01329580664
      Comunicazione di avvenuto deposito del progetto di fusione per
 incorporazione della Lattanzi Giorgio S.r.l. nella Lattanzi Giorgio e
 Figli S.r.l.
      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-bis, comma 4, del
 Codice civile si comunica che in data 19 settembre 1994, nella
 Cancelleria commerciale del Tribunale di L'Aquila, e' stato
 depositato ed iscritto al n. 2578 del reg. d'ordine il progetto di
 fusione di cui al presente estratto:
      1. Societa' partecipanti alla fusione. Le societa' partecipanti
 alla fusione sono le seguenti:
    Lattanzi Giorgio e figli S.r.l. con sede a L'Aquila, via Cappa-
      docia 2, capitale sociale L. 850.000.000 interamente versato,
 iscritta al n. 2066 del reg. soc. del Tribunale di L'Aquila, codice
 fiscale 00291020667 (incorporante);
      Lattanzi Giorgio S.r.l. con sede a L'Aquila, via Cappadocia 2,
 capitale sociale L. 99.000.000 interamente versato, iscritta al n.
 4370 del reg. soc. del Tribunale di L'Aquila, codice fiscale
 01329580664 (incorporanda).
    2.  Atto costitutivo della societa' incorporante.
      L'atto costitutivo della societa' incorporante, con le
 modificazioni derivanti dalla fusione, e' allegato al progetto sotto
 la lettera 'A' per formarne parte integrante e sostanziale.
      3. Rapporto di cambio. Il rapporto di cambio delle quote delle
 societa' partecipanti alla fusione e' pari a 1,282944; ne consegue
 che la incorporante aumentera' il capitale sociale da L. 850.000.000
 a L. 978.700.000 e l'intero aumento sara' attribuito ai soci della
 incorporanda, in ragione di L. 1.300 per ogni L. 1.000 di quota
 posseduta, previo pagamento di un conguaglio in denaro di complessive
 L. 1.688.505, pari a L. 17 per ogni L. 1.000 di quota.
      4. Modalita' di assegnazione delle nuove quote della societa'
 incorporante. Non e' prevista alcuna particolare modalita' di
 assegnazione delle nuove quote della incorporante.
      5. Data dalla quale le nuove quote della societa' incorporante
 partecipano agli utili. Dette quote partecipano agli utili dalla data
 di stipula dell'atto di fusione.
      6. Data dalla quale ha effetto la fusione. La data a decorrere
 dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al
 bilancio della incorporante e' quella di stipula dell'atto di
 fusione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 7, del
 T.U.I.R. n. 917/86, relativamente alla disciplina delle imposte
 dirette, gli effetti della fusione decorreranno dal 1 gennaio 1994,
 ove l'atto potra' essere stipulato entro il 31 dicem-
    bre 1994.
      7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai
 possessori di titoli diversi. Non esistono particolari categorie di
 soci, ne' possessori di titoli diversi.
      8. Vantaggi particolari per gli amministratori. Non viene
 proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori
 delle societa' partecipanti alla fusione; l'organo amministrativo
 della incorporanda, ovviamente, decadra' dalla carica al momento
 della stipula dell'atto di fusione.
    L'Aquila, 24 settembre 1994
    L'amministratore unico: Giorgio Lattanzi.
C-20558 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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