Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Sede in L'Aquila, via Cappadocia n. 2
Capitale sociale L. 850.000.000 interamente versato
Tribunale di L'Aquila reg. soc. n. 2066
Codice fiscale n. 00291020667
Comunicazione di avvenuto deposito del progetto di fusione per
incorporazione della 'Lattanzi Giorgio S.r.l.' nella 'Lattanzi
Giorgio e Figli S.r.l.'.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-bis, comma 4, del
Codice civile si comunica che in data 19 settembre 1994, nella
Cancelleria commerciale del Tribunale di L'Aquila, e' stato
depositato ed iscritto al n. 2577 del reg. d'ordine il progetto di
fusione di cui al presente estratto:
1. Societa' partecipanti alla fusione. Le societa' partecipanti
alla fusione sono le seguenti:
Lattanzi Giorgio e figli S.r.l. con sede a L'Aquila, via Cappa-
docia 2, capitale sociale L. 850.000.000 interamente versato,
iscritta al n. 2066 del reg. soc. del Tribunale di L'Aquila, codice
fiscale 00291020667 (incorporante);
Lattanzi Giorgio S.r.l. con sede a L'Aquila, via Cappadocia 2,
capitale sociale L. 99.000.000 interamente versato, iscritta al n.
4370 del reg. soc. del Tribunale di L'Aquila, codice fiscale
01329580664 (incorporanda).
2. Atto costitutivo della societa' incorporante.
L'atto costitutivo della societa' incorporante, con le
modificazioni derivanti dalla fusione, e' allegato al progetto sotto
la lettera 'A' per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Rapporto di cambio. Il rapporto di cambio delle quote delle
societa' partecipanti alla fusione e' pari a 1,282944; ne consegue
che la incorporante aumentera' il capitale sociale da L. 850.000.000
a L. 978.700.000 e l'intero aumento sara' attribuito ai soci della
incorporanda, in ragione di L. 1.300 per ogni L. 1.000 di quota
posseduta, previo pagamento di un conguaglio in denaro di complessive
L. 1.688.505, pari a L. 17 per ogni L. 1.000 di quota.
4. Modalita' di assegnazione delle nuove quote della societa'
incorporante. Non e' prevista alcuna particolare modalita' di
assegnazione delle nuove quote della incorporante.
5. Data dalla quale le nuove quote della societa' incorporante
partecipano agli utili. Dette quote partecipano agli utili dalla data
di stipula dell'atto di fusione.
6. Data dalla quale ha effetto la fusione. La data a decorrere
dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al
bilancio della incorporante e' quella di stipula dell'atto di
fusione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 7, del
T.U.I.R. n. 917/86, relativamente alla disciplina delle imposte
dirette, gli effetti della fusione decorreranno dal 1 gennaio 1994,
ove l'atto potra' essere stipulato entro il 31 dicem-
bre 1994.
7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai
possessori di titoli diversi. Non esistono particolari categorie di
soci, ne' possessori di titoli diversi.
8. Vantaggi particolari per gli amministratori. Non viene
proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori
delle societa' partecipanti alla fusione; l'organo amministrativo
della incorporanda, ovviamente, decadra' dalla carica al momento
della stipula dell'atto di fusione.
L'Aquila, 24 settembre 1994
Gli amministratori: Giorgio Lattanzi - Stefano Lattanzi.
C-20559 (A pagamento).