T.A.R. DELLA CALABRIA
CATANZARO

(GU Parte Seconda n.185 del 10-8-1998)

                               Ricorso                                
                                                                      
      Ricorso (954-98) per Hotel Torino di Bonacci F.sco & C. S.a.s.,
 con sede in Falerna Marina, via S.S. 18, in persona del suo leg.
 rapp.te sig. Bonacci Francesco, difeso dagli avv.ti Mario Roperto e
 Maria Grazia Bonacci, con studio in Lamezia Terme, ed elettiv. domic.
 in Catanzaro, via Daniele n. 6, presso avv. Luigi Nistico'; contro
 Ferrarello Domenico, titolare Hotel Niagara, via Nazionale per
 Crotone n. 170, Catanzaro Lido; avverso delibera G.R. n. 6982 del 29
 dicembre 1997 e delibera G.R. n. 7057 del 29 dicembre 1997.
      Fatto e diritto. In data 30 ottobre 1996 il ricorrente
 depositava istanza di ammissione agli incentivi di cui alla L.R.
 13/1985 nell'ambito del P.O.P. Calabria 1994/99, sottoprogr. 3 -
 Misura 3.1, ann. 1997-98 (Delib. G.R. 4822/96). Il 10 marzo 1998 la
 regione Calabria comunicava che'... l'istanza ... non e' stata
 riconosciuta ammissibile a finanziamento, per i motivi di seguito
 riportati: il doc. 11 non e' regolarmente autenticato'.
      Si ricorre all'On.le T.A.R. della Calabria per ottenere
 l'annullamento e/o riforma e/o revoca degli atti in epigrafe nonche'
 degli atti presupposti e precedenti, per i seguenti motivi:
       1) violazione di legge e/o eccesso di potere per mancanza
 assoluta di motivazione, ai sensi artt. 3 e 12 L. 241/90 e in
 relazione alla legge 4 gennaio 1968 n. 15. Dalle delibere G.R.
 impugnate e dagli elenchi ad esse allegati non e' possibile evincere,
 perche' non indicati ne' i presupposti di fatto ne' le ragioni
 giuridiche, quale sia l'elemento che, in riferimento al 'documento
 11' dell'istanza proposta dalla ditta Hotel Torino S.a.s.,
 concretizzi la asserita 'irregolarita'' dell'autenticazione;
       2) violazione di legge e/o eccesso di potere per ingiustizia
 manifesta e disparita' di trattamento, in relazione artt. 3 e 97
 Costituzione e artt. 1 e 3 della legge 241/90. La mancanza di
 motivazione e' ancor piu' evidente se si considera che relativamente
 ad altre pratiche ritenute inammissibili e' stato specificamente e
 compiutamente indicato l'elemento dal quale scaturisce
 l'irregolarita' dell'autentica del documento 11;
       3) violazione di legge per mancato rispetto dei termini della
 procedura prevista dalla Delib. G.R. 3725/97 relativamente all'esame
 delle osservazioni proposte;
       4) illegittimita' della Delib. G.R. 7057/97 per violazione di
 legge e/o eccesso di potere, in relazione art. 97 Costituzione e
 artt. 1 e 12 legge 241/90. Con Delib. G.R. 7057 29 dicembre 1997, la
 regione Calabria ha approvato la graduatoria generale definitiva a
 scorrimento e il piano di riparto degli incentivi per le annualita'
 97/99.
 
      La delibera e' illegittima poiche' approva la graduatoria
 generale definitiva, compilata sul presupposto del parere della
 Commissione di valutazione delle istanze, parere che, in riferimento
 all'istanza prodotta dalla ditta Hotel Torino S.a.s., e' viziato da
 insufficiente motivazione, errore o travisamento di fatto,
 ingiustizia manifesta. Si chiede che l'On.le T.A.R. della Calabria
 voglia annullare e/o riformare e/o revocare le Delib. G.R. Calabria
 n. 6982 del 29 dicembre 1997 e 7057 del 29 dicembre 1997, con i
 rispettivi elenchi allegati, nonche' tutti gli atti presupposti e
 conseguenti.
    Con vittoria di spese, diritti e onorari.
      Con richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati e di
 inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria degli
 ammessi.
 
                                            Avv. Maria Grazia Bonacci.
                                                                      
C-21228 (A pagamento).
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