(GU Parte Seconda n.154 del 3-7-1991)

      La dott.ssa Maria Luisa Vollo Primavera, in ottemperanza a
 quanto disposto dall'Ecc.mo Consiglio di Stato - Sez. Seconda con
 decisione interlocutoria del 20 febbraio 1991 n. 898/90, notifica a
 tutti i soggetti controinteressati, identificabili nei dipendenti
 I.N.P.S., ai quali, per effetto della deliberazione del Consiglio di
 Amministrazione n. 50 del 20 febbraio 1981, e' stata attribuita la
 qualifica di collaboratore coordinatore, che con ricorso
 straordinario al Capo dello Stato, notificato all'INPS in data 22
 luglio 1981, la chiesto l'annullamento della predetta deliberazione
 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 20
 febbraio 1981, n. 50, nella parte in cui, ai sensi dell'art. 41,
 D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, non e' stata attribuita alla
 ricorrente dott.ssa Vollo la qualifica di collaboratore coordinatore
 con decorrenza 30 dicembre 1978, nonche' l'annullamento di tutti gli
 atti connessi, coordinati, anteriori o conseguenziali e, in
 particolare, della delibera n. 281 del 21 dicembre 1978.
    Motivi del ricorso:
      1) Violazione dell'art. 41 D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509;
 eccesso di potere per difetto e/o errore di istruttoria; travisamento
 di fatto.
      La ricorrente deduce la mancata considerazione ai fini
 dell'attribuzione del punteggio delle mansioni effettivamente svolte
 con continuita', prevalenza, autonomia.
      2) Violazione art. 41 D.P.R. 509/79; errore nei presupposti di
 fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento ed illogicita':
 la ricorrente lamenta di essere stata esclusa dall'inquadramento
 nella qualifica di coordinatore perche' alla data del 20 febbraio
 1981, a seguito di promozione a dirigente, non rivestiva piu' la
 qualifica posseduta al 30 dicembre 1978.
    Roma, 28 giugno 1991
    Maria Luisa Vollo Primavera.
C-21314 (A pagamento).
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