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Errata corrige
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Assessorato Lavori Pubblici Aosta, via Promis, 2/a Bando di licitazione privata Con riferimento allegato I del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 a) Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Lavori Pubblici - 11100 Aosta - Via Promis, 2/a - Tel. 0165/303611 - Fax 0165/303605. c) Art. 1, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. d) Comune di Champorcher: Lavori di costruzione di autorimessa interrata in loc. Chardonnay. Importo a base d'asta L. 3.158.000.000. I lavori consistono principalmente nell'esecuzione di scavi, strutture in c.a. ed opere di finitura quali pavimentazioni, impianti tecnologici ed impermeabilizzazioni. Categoria richiesta per impresa partecipante singolarmente: 2 per importo minimo di L. 3.000.000.000. Opere scorporabili: scavi e movimenti terra (categoria 1) L. 258.870.000; impianto idrico antincendio (cat. 5b) L. 46.898.000; impianto elettrico - sistema controllo del traffico (cat. 5c) L. 173.504.000; impianto ascensore (cat. 5d) L. 39.000.000; manufatti in metallo e legno (cat. 5f) L. 114.387.000; tinteggiature, verniciature (cat. 5g) L. 26.473.000; impermeabilizzazione, intonaci, isolanti (cat. 5h) L. 212.762.000; pavimentazioni stradali (cat. 6) L. 65.400.000. e) Duecentoquaranta giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. i) Art. 3 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 22, legge 3 gennaio 1978, n. 1; art. 2, legge 10 dicembre 1981, n. 741; art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65. j) Bilancio regionale; R.D. 25 maggio 1895, n. 350 (artt. 57 e 58) come successivamente aggiornato e modificato. k) Sono ammesse a partecipare alla gara imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi dell'art. 20 e seguenti della legge 584/77 e successive modificazioni e integrazioni nonche' i Consorzi di imprese, secondo quanto in seguito stabilito. m) Gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non avvenga entro il centoventesimo giorno successivo a quello della licitazione. n) E` prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa alle opere che si intendono subappaltare o affidare in cottimo nonche' ai noli a caldo dei quali ci si intende avvalere. q) Sono ammesse imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge n. 584/77. s) Trovera' applicazione, qualora applicabile, la procedura di cui al comma secondo dell'art. 2-bis introdotto con legge 155/1989 ed in tal caso saranno ritenute anomale e quindi escluse dalla gara le offerte che si discosteranno piu' di sette punti percentuali dalla media delle percentuali delle offerte in ribasso ammesse. Le domande di partecipazione, in bollo da L. 10.000, redatte in lingua italiana o francese, dovranno pervenire, con prova d'arrivo ad esclusivo rischio del mittente, entro le ore 17 del giorno 29 luglio 1991 a questo Assessorato. L'invito a presentare le offerte verra' spedito entro il termine di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come successivamente modificato. Le imprese interessate (e in caso di associazione temporanea o di Consorzio di imprese, tutte indistintamente le imprese che intendono raggrupparsi o che lo costituiscono), dovranno trasmettere unitamente alla richiesta d'invito e nelle forme indicate, pena il rigetto dell'istanza: I - il certificato valido d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori nella categoria e nell'importo che consentono la partecipazione all'appalto e/o la costituzione del raggruppamento, o la partecipazione del Consorzio di imprese, mentre per i concorrenti esteri l'iscrizione agli albi o liste ufficiali. In luogo del suddetto certificato in originale e' ammessa la presentazione di fotocopia o di dichiarazione sostitutiva, autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (e successive modificazioni) o di quella del paese di appartenenza; II - dichiarazione, con firma autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: a) la mancanza di condizioni di esclusione previste dall'art. 13 della legge 584/77; b) il possesso di tutte le referenze di cui agli artt. 17 e 18 della legge 584/77 connesse all'iscrizione all'A.N.C. richiesta per i lavori di cui si tratta; c) con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando: 1) la cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta ed indiretta dell'impresa; 2) il costo del personale dipendente. Per le imprese partecipanti singolarmente la cifra d'affari in lavori di cui al punto IIc1) dovra' essere almeno pari a 1,50 volte l'importo a base d'asta ed il costo del personale dipendente di cui al punto IIc2) dovra' essere non inferiore allo 0,10 della cifra effettiva d'affari in lavori richiesta al punto IIc1). In caso di associazione temporanea di impresa, i requisiti di cui ai punti IIc1) e IIc2) dovranno essere posseduti nella misura almeno del 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per ciascuna delle mandanti e' comunque necessario il possesso dei requisiti suddetti in misura almeno pari al 20% di quanto complessivamente richiesto per l'intero raggruppamento. I requisiti di cui ai punti IIc1) e IIc2) relativi alle imprese mandanti delle opere scorporabili, si intendono riferiti all'importo delle opere stesse. Gli stessi requisiti stabiliti per le imprese costituenti associazione temporanea dovranno necessariamente essere posseduti da quei soggetti facenti parte dei Consorzi di imprese i cui importi di iscrizione all'A.N.C. (comunque non inferiori a quelli prescritti per le imprese in associazione temporanea) concorrono al raggiungimento del tetto richiesto per la partecipazione alla gara. Le altre imprese del Consorzio, carenti dei suddetti requisiti minimi, oppure dell'iscrizione nella categoria o dell'importo minimo nella stessa richiesti, saranno, ai fini dell'esecuzione dell'opera, assimilate a quelle associate ai raggruppamenti ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 584/77 come sostituito dall'art. 9 della legge 687/84. Le imprese associate o associabili ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 584/77 sopracitata e quelle ad esse assimilate facenti parte di consorzi, dovranno presentare solo le dichiarazioni di cui ai punti I e IIa), non essendo per loro richiesti altri requisiti. Si ricorda che in caso di associazione temporanea, la richiesta d'invito deve essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte dell'associazione stessa, ivi comprese quelle associate ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 687/84. La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverra' successivamente alla gara; in particolare, per i requisiti di cui ai suddetti punti IIc1) e IIc2) la verifica avverra' sulla base del disposto dell'art. 4, comma secondo, lettere c) e d) e dell'art. 5, comma a), del D.M. 9 marzo 1989, n. 172. La richiesta d'invito non vincolera' in alcun modo l'amministrazione appaltante. L'assessore ai LL.PP.: Martin. C-21697 (A pagamento).