Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il prefetto della provincia di Firenze,
Vista la nota n. 11573 datata 30 ottobre 2003, con la quale la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le dipendenze
della Banca Toscana, operanti nelle seguenti localita' della
provincia di Firenze, non hanno potuto funzionare dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 del 24 ottobre u.s., a seguito di uno sciopero del proprio
personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e
convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi:
Firenze Agenzie: Sede, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
20, 26, 27, 28, 29, 32, Brozzi, Castello, Galluzzo, Ponte a Ema,
Sesto Fiorentino, Sesto Fiorentino ag. 1, Sesto Fiorentino ag. 2,
Compiobbi, Figline Valdarno, Rignano S.A., Troghi, Barberino M.llo,
Borso S. Lorenzo, Fiesole, Dicomano, San Godenzo, Pelago, Rufina,
Sieci, Scarperia, Vicchio, Empoli ag. 1, Montelupo F.no,
Castelfiorentio, Fucecchio, Galleno, Greve in Chianti, Baccaiano,
Panzano, Signa, Tavarnuzze, Impruneta, Cerbaia, Lastra a Signa,
Grassina, Tavarnelle Val di Pesa, Casellina, Campi Bisenzio,
Calenzano;
Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni in premessa o
nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici
giorni a favore della Banca Toscana in premessa, a decorrere dal
primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.
Firenze, 5 gennaio 2003
Il prefetto: Lombardi.
C-2204 (Gratuito).