PREFETTURA DI FIRENZE
Prot. n. 20030005619/14-7 Gab.

(GU Parte Seconda n.32 del 9-2-2004)

 
    Il prefetto della provincia di Firenze,
      Vista la nota n. 12457 datata 21 novembre 2003, con la quale la
 Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le dipendenze del
 Banco di Roma, operanti nelle seguenti localita' della provincia di
 Firenze, non hanno potuto funzionare il giorno 5 novembre u.s., a
 seguito di uno sciopero del proprio personale, ed ha chiesto la
 proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o
 nei cinque giorni successivi:
       Firenze, agenzie 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ag. Borgo San Lorenzo;
 ag. Campi Bisenzio; ag. Certaldo; ag. Empoli; ag. Figline
 Valdarno;ag. Sesto Fiorentino;
 
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
 all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
 
                               Decreta:                               
  i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni in premessa o   
     nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od      
 operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici  
   giorni a favore della Banca di Roma in premessa, a decorrere dal   
      primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.      
                                                                      
 
     Firenze, 5 gennaio 2004
 
 
                                                Il prefetto: Lombardi.
                                                                      
C-2205 (Gratuito).
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