MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

(GU Parte Seconda n.26 del 31-1-2002)

      1. Soggetto che indice la gara: Ministero delle comunicazioni,  
 Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, viale  
 America n. 201, 00144 Roma, tel. +39.0654440531, fax +39.0654443234  
 (di seguito 'Ministero').  
      2. Oggetto della gara: procedura per l'assegnazione delle  
 frequenze e per il rilascio delle relative licenze individuali, per i  
 sistemi punto-multipunto di cui alla delibera n. 822/00/Cons del 22  
 novembre 2000 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di  
 seguito 'Autorita'') pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  
 Repubblica Italiana n. 295 del 19 dicembre 2000, nonche' alla  
 delibera n. 400/01/Cons del 10 ottobre 2001 dell'Autorita',  
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259  
 del 7 novembre 2001. Per ciascuna area di estensione geografica,  
 corrispondente al territorio di una singola regione italiana e delle  
 province autonome di Trento e di Bolzano, sono rilasciabili:  
       a)fino a sette licenze nella banda 24,5 - 26,5 ghz con  
 assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale  
 consistente in un blocco pari a 56 mhz per ciascuna parte dello  
 spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non  
 superiore a 28 mhz. E' prevista una banda di guardia pari a 28 mhz  
 fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari;  
       b)fino a tre licenze nella banda 27,5 - 29,5 ghz con  
 assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale  
 consistente in un blocco pari a 112 mhz per ciascuna parte dello  
 spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non  
 superiore a 28 mhz. E' prevista una banda di guardia pari a 28 mhz  
 fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari.  
      Eventuali frequenze non assegnate all'esito della procedura di  
 cui al successivo punto 13, saranno assegnate prima del rilascio  
 delle relative licenze, per ogni area di estensione geografica, agli  
 aggiudicatari che ne abbiano manifestato l'interesse, fino ad un  
 massimo di un ulteriore blocco pari a 56 mhz per ciascuna parte dello  
 spettro accoppiato nella banda 24,5 - 26,5 ghz, secondo le modalita'  
 di cui al successivo punto 14.  
      Ad uno stesso soggetto puo' essere assegnata una sola licenza  
 per area di estensione geografica.  
     3. Tecnologia richiesta: ciascun aggiudicatario e' tenuto ad   
installare ed esercire una rete via radio a larga banda del   
tipo punto-multipunto, come definita dall'art. 1, comma 1,   
lett. d) della delibera 822/00/Cons   
dell'Autorita', mediante apparecchiature conformi agli standard   
dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o   
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).   
L'accertamento della conformita' di tali apparecchiature e'    
effettuato ai sensi della vigente normativa.    
     Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto   
oggetto del presente bando di gara, e' consentito l'utilizzo di sistemi   
in tecnica FDD, nonche' in tecnica TDD a condizione di non arrecare   
interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.  
     4. Durata e trasferibilita' delle licenze: la durata delle  
 licenze di cui al presente bando di gara e' pari alla durata massima  
 stabilita dalla normativa vigente al momento del loro rilascio. Le  
 licenze sono rinnovabili e non possono essere cedute a terzi, senza  
 l'assenso del Ministero. E' equiparato alla cessione il trasferimento  
 del controllo della societa', valutato sulla base dell'art. 2, commi  
 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fatta salva la  
 disciplina speciale per le societa' per azioni quotate in borsa.  
      5. Soggetti ammessi alla gara: imprese gia' costituite o che si  
 impegnino, nella domanda di partecipazione, a costituirsi prima del  
 rilascio della licenza, nella forma di societa' di capitali, anche  
 cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera a), del decreto  
 del presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318. La  
 societa' dovra' essere dotata di un capitale sociale non inferiore,  
 al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore  
 dell'investimento da effettuare, interamente versato al momento del  
 rilascio della licenza.  
      6. Misure asimmetriche: gli operatori aventi notevole forza di  
 mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della delibera  
 400/01/CONS dell'Autorita' sono tenuti al rispetto degli obblighi di  
 cui all'art. 5 della medesima delibera.  
      7. Divieto di partecipazione: non possono partecipare alla  
 procedura di assegnazione delle frequenze, nella medesima area di  
 estensione geografica, i soggetti che:  
       a)esercitino controllo, diretto o indiretto, anche  
 congiuntamente, su un altro partecipante;  
       b)siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,  
 anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;  
       c)siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche  
 congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla,  
 anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante.  
      Ai fini della presente disposizione il controllo sussiste, anche  
 con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti  
 dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, e si  
 considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo  
 prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della  
 legge n. 31 luglio 1997, n. 249.  
      Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione,  
 nella medesima area di estensione geografica, da due o piu' soggetti  
 che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b)  
 e c), sara' ammessa solamente quella presentata per prima, anche in  
 relazione al numero di protocollo assunto.  
      8. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione,  
 redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta dal  
 legale rappresentante del soggetto partecipante nelle forme di cui al  
 decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,  
 ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in societa'  
 di capitali, dai legali rappresentanti di ciascuna di esse, deve  
 essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le  
 ore 13 del 22 marzo 2002, in plico chiuso e sigillato, al seguente  
 indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le  
 concessioni e le autorizzazioni, viale America n. 201, 00144 Roma,  
 piano 7., stanza A773, dal lunedi' al venerdi', esclusi i festivi,  
 dalle ore 9 alle ore 13. Dell'avvenuta consegna il Ministero  
 rilascera' apposita ricevuta.  
      Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il  
 termine previsto: il recapito delle domande di partecipazione rimane  
 a totale rischio del partecipante.  
      Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto  
 partecipante e la dicitura 'domanda di partecipazione alla procedura  
 per l'assegnazione di frequenze punto-multipunto'.  
      Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma  
 scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, fino alla  
 scadenza del 20. giorno dalla pubblicazione del presente bando al  
 Ministero delle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni  
 e le autorizzazioni, Divisione VII, tel. +39.0654440531, fax  
 +39.0654443234. Responsabile del procedimento e' la dott.ssa M. Carla  
 Bertini.  
      Nella domanda di partecipazione devono essere indicati a pena di  
 esclusione:  
       la denominazione, l'identita' giuridica, la sede legale ed il  
 capitale sociale del partecipante, ovvero la denominazione,  
 l'identita' giuridica e la sede legale delle singole imprese che si  
 impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in societa' di  
 capitali;  
       l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica  
 per le quali si richiede la partecipazione;  
       le eventuali autorizzazioni generali ovvero le licenze  
 individuali nel settore delle telecomunicazioni rilasciate in Italia  
 di cui il partecipante sia gia' titolare;  
       la persona cui il Ministero puo' fare riferimento per tutti i  
 rapporti con il soggetto partecipante.  
      9. Allegati alla domanda di partecipazione: la domanda deve  
 essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente  
 documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di  
 partecipazione:  
       a)dichiarazione del soggetto partecipante sulla ripartizione  
 del capitale sociale. In caso di imprese che si impegnino a  
 costituirsi in societa' di capitali tale dichiarazione dovra'  
 riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla  
 costituzione;  
     b) dichiarazione del soggetto partecipante:  
         di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di  
 amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi  
 altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in  
 cui e' stabilito, ovvero di non essere sottoposto a procedimento in  
 corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non  
 versare in stato di sospensione dell'attivita' commerciale;  
         che i propri amministratori non abbiano subito condanne con  
 sentenza passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della  
 pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  
 penale, per delitti non colposi superiore a sei mesi, e non siano  
 sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione. In caso di imprese  
 che si impegnino a costituirsi in societa' di capitali tale  
 dichiarazione deve riguardare le singole imprese;  
       c) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti  
 controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del  
 precedente punto 7, con particolare riferimento alla persona fisica o  
 giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di  
 imprese che si impegnino a costituirsi in societa' di capitali, tale  
 dichiarazione deve riguardare le singole imprese;  
       d) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si  
 impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero,  
 secondo modalita' e termini specificati nel disciplinare di gara,  
 l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che prevede di  
 realizzare per ogni area di estensione geografica nella quale ha  
 conseguito il titolo per l'assegnazione di frequenze, l'indicazione  
 della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare  
 nell'espletamento della relativa attivita', nonche' l'indicazione dei  
 servizi che intende effettuare;  
       e)dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante  
 l'affidabilita' finanziaria del partecipante, nonche' la sua  
 capacita' a partecipare alla procedura di assegnazione delle  
 frequenze e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti  
 previsti. In caso di imprese che si impegnino a costituirsi in  
 societa' di capitali detta dichiarazione dovra' riguardare ciascuna  
 impresa partecipante;  
       f)dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara  
 di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando,  
 nonche' del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed  
 incondizionatamente.  
      Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed f)  
 possono essere rilasciate nelle forme di cui al decreto del  
 presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e devono  
 essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa'. In caso  
 di imprese che si impegnino a costituirsi in societa' di capitali le  
 dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti  
 di ciascuna impresa partecipante.  
      Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a  
 mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a  
 comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle  
 lettere precedenti.  
      10. Comunicazione dell'esito della domanda: l'ammissione o  
 l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle  
 frequenze saranno comunicate all'interessato, la seconda con  
 provvedimento motivato.  
      11. Disciplinare di gara: il disciplinare di gara puo' essere  
 ritirato, in copia autentica, previo pagamento dei diritti di  
 riproduzione, dalla data di pubblicazione del presente bando,  
 all'indirizzo di cui al precedente punto 8. Esso disciplina, in  
 conformita' alle prescrizioni del presente bando di gara, la  
 procedura di assegnazione delle frequenze e del rilascio delle  
 relative licenze.  
      12.Deposito: i soggetti ammessi alla procedura di assegnazione  
 delle frequenze dovranno costituire un deposito cauzionale pari  
 all'importo minimo di cui alla colonna B del punto 16. del presente  
 bando di gara, per ogni area di estensione geografica per la quale  
 intendono presentare offerta, secondo le modalita' e nei termini  
 fissati dal disciplinare di gara.  
      13.Procedura per l'assegnazione delle frequenze: i soggetti  
 ammessi alla procedura per l'assegnazione delle frequenze sono tenuti  
 a presentare una offerta redatta secondo le modalita' e nei termini  
 fissati nel disciplinare di gara, almeno pari, per ogni area di  
 estensione geografica, all'importo minimo di cui al punto 16.,  
 colonne B o C, del presente bando di gara.  
      Per ogni area di estensione geografica, qualora le offerte  
 presentate siano in numero superiore al numero di licenze  
 rilasciabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.a) ovvero b) della  
 delibera 400/01/Cons dell'Autorita', nella medesima banda di  
 frequenza, si procedera' attraverso un sistema di miglioramenti  
 competitivi secondo le modalita' fissate nel disciplinare di gara.  
      Gli aventi titolo all'assegnazione delle frequenze sono  
 individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base  
 di una graduatoria basata sull'importo offerto, anche attraverso il  
 sistema di miglioramenti competitivi.  
      La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per  
 tutte le aree di estensione geografica interessate.  
      14. Procedura per l'assegnazione di ulteriori frequenze: ai fini  
 dell'assegnazione delle frequenze non assegnate a seguito della  
 procedura di cui al precedente punto 13., gli aggiudicatari che ne  
 abbiano manifestato interesse, nella medesima area di estensione  
 geografica, possono formulare, a seguito dell'aggiudicazione, una  
 offerta almeno pari all'importo minimo di cui alla colonna B del  
 punto 16. del presente bando, secondo termini e modalita' fissati dal  
 disciplinare di gara. Qualora le offerte pervenute siano in numero  
 superiore al numero di blocchi ulteriormente assegnabili nella  
 medesima area di estensione geografica, si procedera' alla loro  
 assegnazione sulla base di una graduatoria basata sull'importo  
 offerto.  
      15. Assegnazione dei blocchi di frequenze: i blocchi di  
 frequenze, come individuati nel disciplinare di gara, saranno  
 assegnati ai singoli aggiudicatari delle procedure di cui ai  
 precedenti punti 13. e 14., secondo le modalita' previste dal  
 medesimo disciplinare.  
    16. Importo minimo:  
          A                    B               C 
Area di estensione     Importo minimo   Importo minimo 
    Geografica           per blocchi      per blocchi 
Regione o Provincia     di frequenze     di frequenze 
      Autonoma              56 MHz         112 MHz 
         --                   --              -- 
Abruzzo               Euro____130.000   Euro____260.000 
Basilicata            Euro_____70.000   Euro____140.000 
Bolzano               Euro____130.000   Euro____260.000 
Calabria              Euro____130.000   Euro____260.000 
Campania              Euro____200.000   Euro____400.000 
Emilia Romagna        Euro____800.000   Euro__1.600.000 
Friuli Venezia Giulia Euro____210.000   Euro____420.000 
Lazio                 Euro__1.300.000   Euro__2.600.000 
Liguria               Euro____210.000   Euro____420.000 
Lombardia             Euro__1.800.000   Euro__3.600.000 
Marche                Euro____210.000   Euro____420.000 
Molise                Euro_____70.000   Euro____140.000 
Piemonte              Euro____800.000   Euro__1.600.000 
Puglia                Euro____130.000   Euro____260.000 
Sardegna              Euro____130.000   Euro____260.000 
Sicilia               Euro____220.000   Euro____440.000 
Toscana               Euro____800.000   Euro__1.600.000 
Trento                Euro____130.000   Euro____260.000 
Umbria                Euro_____70.000   Euro____140.000 
Valle d’Aosta         Euro_____50.000   Euro____100.000 
Veneto                Euro____800.000   Euro__1.600.000 
      17. Obblighi degli aggiudicatari: gli aggiudicatari, prima del  
 rilascio della licenza, hanno l'obbligo di:  
       a) versare l'importo offerto risultante al termine della  
 procedura di assegnazione delle frequenze di cui ai precedenti punti  
 13. e 14. per l'area di estensione geografica relativa, a titolo di  
 contributo per l'assegnazione delle frequenze. Il versamento dovra'  
 essere effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla  
 comunicazione di aggiudicazione;  
       b) versare l'importo dovuto al soggetto esterno incaricato del  
 supporto all'attivita' del Ministero, secondo modalita' specificate  
 nel disciplinare di gara. Il versamento di detto importo dovra' in  
 ogni caso avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla  
 comunicazione di aggiudicazione;  
       c)produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai  
 fini del rilascio della licenza individuale, secondo termini e  
 modalita' specificati nel disciplinare di gara.  
      Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui  
 alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.  
      Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano  
 gia' in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa  
 vigente in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali  
 per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni  
 aperte al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la  
 fornitura di altri servizi di telecomunicazioni.  
      18. Procedura per il rilascio delle licenze: il Ministero  
 rilascia le licenze individuali, per ciascuna area di estensione  
 geografica, agli aggiudicatari delle procedure per l'assegnazione  
 delle frequenze di cui ai precedenti punti 13. e 14. entro 60 giorni  
 dal termine della procedura di cui al precedente punto 14.  
      19. Obblighi dei licenziatari: i licenziatari sono tenuti al  
 rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 della delibera 822/00/Cons  
 dell'Autorita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1,  
 della delibera 400/01/Cons dell'Autorita'.  
      Ai licenziatari non si applica l'art. 5, comma 1, del D.M. 5  
 febbraio 1998, per le frequenze assegnate sulla base del presente  
 bando di gara.  
      L'assegnazione delle frequenze di cui al presente bando di gara  
 non da' titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori  
 frequenze, ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in  
 altre bande, per alcun tipo di servizio.  
      20. Ulteriori informazioni: a soli fini informativi, il testo  
 del presente bando e del disciplinare di gara sono disponibili sui  
 siti internet www.comunicazioni.it e www.agcom.it  
      Ai fini dell'inserimento dei riferimenti alla pubblicazione del  
 presente bando ai sensi dell'art. 6, comma 23, del decreto del  
 presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, viene  
 spedita comunicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunita'  
 europea.  
     Li', 25 gennaio 2002  
                           Il direttore generale: dott.ssa Laura Aria.  
C-2206 (A pagamento).  
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.