1. Soggetto che indice la gara: Ministero delle comunicazioni,
Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, viale
America n. 201, 00144 Roma, tel. +39.0654440531, fax +39.0654443234
(di seguito 'Ministero').
2. Oggetto della gara: procedura per l'assegnazione delle
frequenze e per il rilascio delle relative licenze individuali, per i
sistemi punto-multipunto di cui alla delibera n. 822/00/Cons del 22
novembre 2000 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito 'Autorita'') pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 295 del 19 dicembre 2000, nonche' alla
delibera n. 400/01/Cons del 10 ottobre 2001 dell'Autorita',
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259
del 7 novembre 2001. Per ciascuna area di estensione geografica,
corrispondente al territorio di una singola regione italiana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono rilasciabili:
a)fino a sette licenze nella banda 24,5 - 26,5 ghz con
assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale
consistente in un blocco pari a 56 mhz per ciascuna parte dello
spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non
superiore a 28 mhz. E' prevista una banda di guardia pari a 28 mhz
fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari;
b)fino a tre licenze nella banda 27,5 - 29,5 ghz con
assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale
consistente in un blocco pari a 112 mhz per ciascuna parte dello
spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non
superiore a 28 mhz. E' prevista una banda di guardia pari a 28 mhz
fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari.
Eventuali frequenze non assegnate all'esito della procedura di
cui al successivo punto 13, saranno assegnate prima del rilascio
delle relative licenze, per ogni area di estensione geografica, agli
aggiudicatari che ne abbiano manifestato l'interesse, fino ad un
massimo di un ulteriore blocco pari a 56 mhz per ciascuna parte dello
spettro accoppiato nella banda 24,5 - 26,5 ghz, secondo le modalita'
di cui al successivo punto 14.
Ad uno stesso soggetto puo' essere assegnata una sola licenza
per area di estensione geografica.
3. Tecnologia richiesta: ciascun aggiudicatario e' tenuto ad
installare ed esercire una rete via radio a larga banda del
tipo punto-multipunto, come definita dall'art. 1, comma 1,
lett. d) della delibera 822/00/Cons
dell'Autorita', mediante apparecchiature conformi agli standard
dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
L'accertamento della conformita' di tali apparecchiature e'
effettuato ai sensi della vigente normativa.
Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto
oggetto del presente bando di gara, e' consentito l'utilizzo di sistemi
in tecnica FDD, nonche' in tecnica TDD a condizione di non arrecare
interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.
4. Durata e trasferibilita' delle licenze: la durata delle
licenze di cui al presente bando di gara e' pari alla durata massima
stabilita dalla normativa vigente al momento del loro rilascio. Le
licenze sono rinnovabili e non possono essere cedute a terzi, senza
l'assenso del Ministero. E' equiparato alla cessione il trasferimento
del controllo della societa', valutato sulla base dell'art. 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fatta salva la
disciplina speciale per le societa' per azioni quotate in borsa.
5. Soggetti ammessi alla gara: imprese gia' costituite o che si
impegnino, nella domanda di partecipazione, a costituirsi prima del
rilascio della licenza, nella forma di societa' di capitali, anche
cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera a), del decreto
del presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318. La
societa' dovra' essere dotata di un capitale sociale non inferiore,
al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore
dell'investimento da effettuare, interamente versato al momento del
rilascio della licenza.
6. Misure asimmetriche: gli operatori aventi notevole forza di
mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della delibera
400/01/CONS dell'Autorita' sono tenuti al rispetto degli obblighi di
cui all'art. 5 della medesima delibera.
7. Divieto di partecipazione: non possono partecipare alla
procedura di assegnazione delle frequenze, nella medesima area di
estensione geografica, i soggetti che:
a)esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un altro partecipante;
b)siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;
c)siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante.
Ai fini della presente disposizione il controllo sussiste, anche
con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 31 luglio 1997, n. 249.
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione,
nella medesima area di estensione geografica, da due o piu' soggetti
che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b)
e c), sara' ammessa solamente quella presentata per prima, anche in
relazione al numero di protocollo assunto.
8. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione,
redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto partecipante nelle forme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in societa'
di capitali, dai legali rappresentanti di ciascuna di esse, deve
essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le
ore 13 del 22 marzo 2002, in plico chiuso e sigillato, al seguente
indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni, viale America n. 201, 00144 Roma,
piano 7., stanza A773, dal lunedi' al venerdi', esclusi i festivi,
dalle ore 9 alle ore 13. Dell'avvenuta consegna il Ministero
rilascera' apposita ricevuta.
Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il
termine previsto: il recapito delle domande di partecipazione rimane
a totale rischio del partecipante.
Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto
partecipante e la dicitura 'domanda di partecipazione alla procedura
per l'assegnazione di frequenze punto-multipunto'.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma
scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, fino alla
scadenza del 20. giorno dalla pubblicazione del presente bando al
Ministero delle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni, Divisione VII, tel. +39.0654440531, fax
+39.0654443234. Responsabile del procedimento e' la dott.ssa M. Carla
Bertini.
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati a pena di
esclusione:
la denominazione, l'identita' giuridica, la sede legale ed il
capitale sociale del partecipante, ovvero la denominazione,
l'identita' giuridica e la sede legale delle singole imprese che si
impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in societa' di
capitali;
l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica
per le quali si richiede la partecipazione;
le eventuali autorizzazioni generali ovvero le licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni rilasciate in Italia
di cui il partecipante sia gia' titolare;
la persona cui il Ministero puo' fare riferimento per tutti i
rapporti con il soggetto partecipante.
9. Allegati alla domanda di partecipazione: la domanda deve
essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente
documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di
partecipazione:
a)dichiarazione del soggetto partecipante sulla ripartizione
del capitale sociale. In caso di imprese che si impegnino a
costituirsi in societa' di capitali tale dichiarazione dovra'
riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla
costituzione;
b) dichiarazione del soggetto partecipante:
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in
cui e' stabilito, ovvero di non essere sottoposto a procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non
versare in stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
che i propri amministratori non abbiano subito condanne con
sentenza passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per delitti non colposi superiore a sei mesi, e non siano
sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione. In caso di imprese
che si impegnino a costituirsi in societa' di capitali tale
dichiarazione deve riguardare le singole imprese;
c) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti
controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del
precedente punto 7, con particolare riferimento alla persona fisica o
giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di
imprese che si impegnino a costituirsi in societa' di capitali, tale
dichiarazione deve riguardare le singole imprese;
d) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si
impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero,
secondo modalita' e termini specificati nel disciplinare di gara,
l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che prevede di
realizzare per ogni area di estensione geografica nella quale ha
conseguito il titolo per l'assegnazione di frequenze, l'indicazione
della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare
nell'espletamento della relativa attivita', nonche' l'indicazione dei
servizi che intende effettuare;
e)dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante
l'affidabilita' finanziaria del partecipante, nonche' la sua
capacita' a partecipare alla procedura di assegnazione delle
frequenze e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti
previsti. In caso di imprese che si impegnino a costituirsi in
societa' di capitali detta dichiarazione dovra' riguardare ciascuna
impresa partecipante;
f)dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara
di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando,
nonche' del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed
incondizionatamente.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed f)
possono essere rilasciate nelle forme di cui al decreto del
presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e devono
essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa'. In caso
di imprese che si impegnino a costituirsi in societa' di capitali le
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti
di ciascuna impresa partecipante.
Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a
mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a
comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle
lettere precedenti.
10. Comunicazione dell'esito della domanda: l'ammissione o
l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle
frequenze saranno comunicate all'interessato, la seconda con
provvedimento motivato.
11. Disciplinare di gara: il disciplinare di gara puo' essere
ritirato, in copia autentica, previo pagamento dei diritti di
riproduzione, dalla data di pubblicazione del presente bando,
all'indirizzo di cui al precedente punto 8. Esso disciplina, in
conformita' alle prescrizioni del presente bando di gara, la
procedura di assegnazione delle frequenze e del rilascio delle
relative licenze.
12.Deposito: i soggetti ammessi alla procedura di assegnazione
delle frequenze dovranno costituire un deposito cauzionale pari
all'importo minimo di cui alla colonna B del punto 16. del presente
bando di gara, per ogni area di estensione geografica per la quale
intendono presentare offerta, secondo le modalita' e nei termini
fissati dal disciplinare di gara.
13.Procedura per l'assegnazione delle frequenze: i soggetti
ammessi alla procedura per l'assegnazione delle frequenze sono tenuti
a presentare una offerta redatta secondo le modalita' e nei termini
fissati nel disciplinare di gara, almeno pari, per ogni area di
estensione geografica, all'importo minimo di cui al punto 16.,
colonne B o C, del presente bando di gara.
Per ogni area di estensione geografica, qualora le offerte
presentate siano in numero superiore al numero di licenze
rilasciabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.a) ovvero b) della
delibera 400/01/Cons dell'Autorita', nella medesima banda di
frequenza, si procedera' attraverso un sistema di miglioramenti
competitivi secondo le modalita' fissate nel disciplinare di gara.
Gli aventi titolo all'assegnazione delle frequenze sono
individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base
di una graduatoria basata sull'importo offerto, anche attraverso il
sistema di miglioramenti competitivi.
La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per
tutte le aree di estensione geografica interessate.
14. Procedura per l'assegnazione di ulteriori frequenze: ai fini
dell'assegnazione delle frequenze non assegnate a seguito della
procedura di cui al precedente punto 13., gli aggiudicatari che ne
abbiano manifestato interesse, nella medesima area di estensione
geografica, possono formulare, a seguito dell'aggiudicazione, una
offerta almeno pari all'importo minimo di cui alla colonna B del
punto 16. del presente bando, secondo termini e modalita' fissati dal
disciplinare di gara. Qualora le offerte pervenute siano in numero
superiore al numero di blocchi ulteriormente assegnabili nella
medesima area di estensione geografica, si procedera' alla loro
assegnazione sulla base di una graduatoria basata sull'importo
offerto.
15. Assegnazione dei blocchi di frequenze: i blocchi di
frequenze, come individuati nel disciplinare di gara, saranno
assegnati ai singoli aggiudicatari delle procedure di cui ai
precedenti punti 13. e 14., secondo le modalita' previste dal
medesimo disciplinare.
16. Importo minimo:
A B C
Area di estensione Importo minimo Importo minimo
Geografica per blocchi per blocchi
Regione o Provincia di frequenze di frequenze
Autonoma 56 MHz 112 MHz
-- -- --
Abruzzo Euro____130.000 Euro____260.000
Basilicata Euro_____70.000 Euro____140.000
Bolzano Euro____130.000 Euro____260.000
Calabria Euro____130.000 Euro____260.000
Campania Euro____200.000 Euro____400.000
Emilia Romagna Euro____800.000 Euro__1.600.000
Friuli Venezia Giulia Euro____210.000 Euro____420.000
Lazio Euro__1.300.000 Euro__2.600.000
Liguria Euro____210.000 Euro____420.000
Lombardia Euro__1.800.000 Euro__3.600.000
Marche Euro____210.000 Euro____420.000
Molise Euro_____70.000 Euro____140.000
Piemonte Euro____800.000 Euro__1.600.000
Puglia Euro____130.000 Euro____260.000
Sardegna Euro____130.000 Euro____260.000
Sicilia Euro____220.000 Euro____440.000
Toscana Euro____800.000 Euro__1.600.000
Trento Euro____130.000 Euro____260.000
Umbria Euro_____70.000 Euro____140.000
Valle dAosta Euro_____50.000 Euro____100.000
Veneto Euro____800.000 Euro__1.600.000
17. Obblighi degli aggiudicatari: gli aggiudicatari, prima del
rilascio della licenza, hanno l'obbligo di:
a) versare l'importo offerto risultante al termine della
procedura di assegnazione delle frequenze di cui ai precedenti punti
13. e 14. per l'area di estensione geografica relativa, a titolo di
contributo per l'assegnazione delle frequenze. Il versamento dovra'
essere effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione;
b) versare l'importo dovuto al soggetto esterno incaricato del
supporto all'attivita' del Ministero, secondo modalita' specificate
nel disciplinare di gara. Il versamento di detto importo dovra' in
ogni caso avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione;
c)produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai
fini del rilascio della licenza individuale, secondo termini e
modalita' specificati nel disciplinare di gara.
Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui
alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.
Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano
gia' in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa
vigente in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali
per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni
aperte al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la
fornitura di altri servizi di telecomunicazioni.
18. Procedura per il rilascio delle licenze: il Ministero
rilascia le licenze individuali, per ciascuna area di estensione
geografica, agli aggiudicatari delle procedure per l'assegnazione
delle frequenze di cui ai precedenti punti 13. e 14. entro 60 giorni
dal termine della procedura di cui al precedente punto 14.
19. Obblighi dei licenziatari: i licenziatari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 della delibera 822/00/Cons
dell'Autorita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1,
della delibera 400/01/Cons dell'Autorita'.
Ai licenziatari non si applica l'art. 5, comma 1, del D.M. 5
febbraio 1998, per le frequenze assegnate sulla base del presente
bando di gara.
L'assegnazione delle frequenze di cui al presente bando di gara
non da' titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori
frequenze, ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in
altre bande, per alcun tipo di servizio.
20. Ulteriori informazioni: a soli fini informativi, il testo
del presente bando e del disciplinare di gara sono disponibili sui
siti internet www.comunicazioni.it e www.agcom.it
Ai fini dell'inserimento dei riferimenti alla pubblicazione del
presente bando ai sensi dell'art. 6, comma 23, del decreto del
presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, viene
spedita comunicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea.
Li', 25 gennaio 2002
Il direttore generale: dott.ssa Laura Aria.
C-2206 (A pagamento).