PREFETTURA DI FIRENZE
Prot. n. 20030004942/14-7 Gab.

(GU Parte Seconda n.32 del 9-2-2004)

 
    Il prefetto della provincia di Firenze,
      VISTA la nota n. 11633 datata 3 novembre 2003, con la quale la
 Banca Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le dipendenze del
 Monte dei Paschi di Siena S.p.a., operanti nelle seguenti localita'
 della provincia di Firenze, non hanno potuto funzionare per l'intero
 pomeriggio del 23 ottobre u.s., a seguito di un'assemblea del proprio
 personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e
 convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi:
       Firenze agenzie: sede, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Antella, Borgo San Lorenzo, Figline
 Valdarno, Osmannoro, Pontassieve, Reggello, Padule, S. Casciano Val
 di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Sesto Fiorentino Ipercoop,
 Settimello, Strada in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Vingone, Greve
 in Chianti, Incisa Valdarno;
 
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
 all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
 
                               Decreta:                               
  i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni in premessa o   
     nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od      
 operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici  
     giorni a favore del Monte dei Paschi di Siena in premessa, a     
  decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui   
                                sopra.                                
                                                                      
 
     Firenze, 5 gennaio 2004
 
 
                                                Il prefetto: Lombardi.
                                                                      
C-2208 (Gratuito).
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