Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il prefetto della provincia di Firenze,
Vista la nota n. 12388 datata 21 novembre 2003, con la quale la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che l'Ag. di Signa
della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a., operante nella provincia di
Firenze, non ha potuto funzionare per l'intera giornata del 24
ottobre u.s., a seguito di uno sciopero del proprio personale, ed ha
chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in
detto giorno o nei cinque giorni successivi;
Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni in premessa o
nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici
giorni a favore dell'Ag. di Signa della Cassa di Risparmio di Lucca
S.p.a. in premessa, a decorrere dal primo giorno lavorativo
successivo alla data di cui sopra.
Firenze, 5 gennaio 2004
Il prefetto: Lombardi.
C-2209 (Gratuito).