PREFETTURA DI FIRENZE
Prot. n. 20030005194/14-7 Gab.

(GU Parte Seconda n.32 del 9-2-2004)

 
    Il prefetto della provincia di Firenze,
      Vista la nota n. 11833 datata 7 novembre 2003, con la quale la
 Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le dipendenze del
 Banco di Sicilia S.p.a., operanti nelle seguenti localita' della
 provincia di Firenze, non hanno potuto funzionare per le prime cinque
 ore lavorative del giorno 24 ottobre u.s., a seguito di un'astensione
 dal lavoro del personale dipendente indetta dalle OO.SS., ed ha
 chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in
 detto giorno o nei cinque giorni successivi: agenzia A Firenze,
 piazza S. Trinita' n. 2-3; agenzia 1 Firenze, piazza Mascagni n. 105;
 agenzia 2 Firenze, piazza Beccarla n. 21-23;
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
 all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
 
                               Decreta:                               
  i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni in premessa o   
     nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od      
 operazioni cia compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici 
 giorni a favore del Banco di Sicilia S.p.a. in premessa, a decorrere 
    dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.    
                                                                      
 
     Firenze, 5 gennaio 2004
                                                                      
                                                Il prefetto: Lombardi.
                                                                      
C-2211 (Gratuito).
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