SCIOVIE LESSINIA - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.260 del 7-11-1994)

    Estratto della delibera di fusione
    (A norma dell'art. 2502-bis del Codice civile)
    (Omissis).
      Dopo ampia discussione l'assemblea (omissis) all'unanimita'
 delibera:
    Le societa' partecipanti alla fusione sono le seguenti:
      Incorporante: Sciovie Lessinia S.r.l. con sede in
 Boscochiesanuova (VR), loc. San Giorgio, 73, capitale sociale L.
 180.000.000 interamente versato, iscritta al Tribunale C.P. di Verona
 al n. 5125 reg. soc. e n. 9989 fac e alla C.C.I.A.A. di Verona al n.
 95551, codice fiscale e partita IVA 00327370235;
      Incorporanda: San Giorgio S.r.l. con sede in Boscochiesanuova
 (VR), loc. San Giorgio, Capitale sociale L. 47.200.000 interamente
 versato, iscritta al Tribunale C.P. di Verona al n. 5494 reg. soc. e
 n. 10378 fac e alla C.C.I.A.A. di Verona al n. 104010, codice fiscale
 e partita IVA 00674190236;
      Incorporanda: Societa' Sviluppo Sport Invernali S.r.l. con sede
 in Verona, via Salita Monte Grappa, 23, capitale sociale L.
 40.000.000 interamente versato, iscritta al Tribunale C.P. di Verona
 al n. 5964 reg. soc., n. 10851 fac e alla C.C.I.A.A. di Verona al n.
 114175, codice fiscale e partita IVA 00566750238.
      La fusione avviene senza concambio, in quanto tutto il capitale
 delle societa' incorporande risulta in possesso della societa'
 incorporante.
      L'operazione avra' effetto, ai fini civilistici, con decorrenza
 dalla data dell'atto di fusione e ai fini fiscali dal 1 gennaio 1994.
      Non sussistono categorie di quote o soci con trattamento
 particolare o privilegiato e che non sono previsti benefici o
 vantaggi particolari per gli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione.
      A sensi dell'art. 2504-quinquies C.C., non sono da adempiere le
 formalita' di cui ai punti 3-4-5 del primo comma dell'art. 2501-bis
    del C.C. e degli artt. 2501-quater e 2501-quinquies del C.C.
      In dipendenza dalla fusione, la societa' Sciovie Lessinia S.r.l.
 subentrera' in tutto il patrimonio attivo e passivo delle societa'
 incorporande cosicche' la societa' incorporante assumera'
 rispettivamente a proprio vantaggio, tutte le attivita' diritti
 ragioni ed azioni delle
      incorporande, ed a proprio carico, a norma di legge, le
 passivita', obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato,
 assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte
 indistintamente le passivita' alle convenute scadenze e condizioni.
    (Omissis).
    Depositato al Tribunale C.P. di Verona il giorno 26 ottobre 1994.
    Verona, 26 ottobre 1994
    Il legale rappresentante: Giorgio Manzati.
C-22113 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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