REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(GU Parte Seconda n.233 del 4-10-1993)

    Bando di licitazione privata
    Con riferimento allegato I del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55:
      a) Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato lavori pubblici
 - 11100 Aosta - Via Promis, 2/a - Tel. 0165/303611 - Fax 0165/303605;
      c) Art. 1 lett. d) e successivo art. 4 della legge 2 febbraio
 1973, n. 14;
      d) Comune di Rhemes-Notre-Dame; lavori di costruzione di un
 parcheggio coperto nella frazione Bruil capoluogo. Importo a base
 d'asta: L. 1.777.087.000; il progetto prevede una zona interrata a
      parcheggio coperto con accesso su una sola rampa, la copertura
 risulta risistemata a prato, la struttura e' realizzata in cls con
 solaio prefabbricato, sono previsti muri di pietrame per i sostegni
 dei riporti di terra o di scavo; categoria richiesta per Impresa
 partecipante singolarmente: 2 per importo minimo di L. 1.500.000.000;
      e) trecentosessanta giorni naturali consecutivi e continui
 decorrenti dalla data del verbale di consegna;
      i) art. 3 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 22 legge 3
 gennaio 1978, n. 1; art. 2 legge 10 dicembre 1981 n. 741; art. 2 D.L.
 2 marzo 1989 n. 65;
      j) bilancio regionale; R.D. 25 maggio 1895 n. 359 (artt. 57 e
 58) come successivamente aggiornato e modificato;
      k) secondo quanto in seguito stabilito sono ammesse a
 partecipare alla gara Imprese riunite o che in fase di richiesta di
 invito dichiarino di volersi riunire nonche' i Consorzi di Imprese,
 regolarmente costituti;
      m) gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla
 propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non avvenga il
 centoventesimo giorno successivo a quello della licitazione;
      n) e' prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa
 alle opere che s'intendono subappaltare o affidare in cottimo nonche'
 ai noli a caldo dei quali ci si intenda avvalere. Si precisa che
 l'Amministrazione non corrispondera' direttamente ai subappaltatori o
 cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto, nel
 corso dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di legge a
 cio' alternative previste al comma 3-bis dell'art. 34 del D.Lvo n.
 406/91;
      q) sono ammesse Imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in
 uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19
 del D.L.vo 406/91.
      Le domande di partecipazione, in bollo da L. 15.000, redatte in
 lingua italiana o francese, dovranno pervenire, con prova di arrivo
 ad esclusivo rischio del mittente, entro le ore 17 del giorno 20
 ottobre 1993 a questo Assessorato.
      L'invito a presentare le offerte verra' spedito entro il termine
 di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come
 successivamente modificato.
      Le Imprese interessate (e in caso di associazione temporanea o
 di Consorzio di Imprese, tutte indistintamente le Imprese che
 intendono raggrupparsi o che lo costituiscono), dovranno trasmettere
 unitamente alla richiesta di invito e nelle forme indicate, pena il
 rigetto dell'istanza:
      I) il certificato valido d'iscrizione all'Albo Nazionale dei
 Costruttori nella categoria e nell'importo che consentono la
 partecipazione all'appalto e/o la costituzione del Raggruppamento o
 la partecipazione del Consorzio di Imprese, mentre per i concorrenti
 esteri l'iscrizione agli Albi o liste ufficiali.
      In luogo del suddetto certificato in originale e' ammessa la
 presentazione di fotocopia o di dichiarazione sostitutiva,
 autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (e successive
 modificazioni) o di quella del paese di appartenenza;
      II) dichiarazione, con firma autenticata a norma della legge 4
 gennaio 1968, n. 15, attestante:
      a) (testualmente) la mancanza di condizioni di esclusione
 previste dall'articolo 18 del D.L.vo 406/91;
      b) (testualmente) il possesso, oltre a quelle specificatamente
 richieste nel bando, di tutte le referenze di cui agli articoli 20 e
 21 del D.L.vo 406/91 connesse all'iscrizione all'A.N.C. richiesta,
 nonche' alle caratteristiche, all'entita' ed alla natura dei lavori
 da realizzare;
      c) con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di
 pubblicazione del presente bando:
      1) la cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta
 ed indiretta dell'Impresa;
    2) il costo del personale dipendente;
      d) la completa ed incondizionata accettazione delle disposizioni
 del bando di circa il divieto di partecipazione alla gara unitamente
 ad Imprese 'collegate' e di quant'altro nel bando stesso stabilito in
 merito alla partecipazione stessa.
      Per le Imprese partecipanti singolarmente la cifra d'affari in
 lavori di cui al punto IIc1) dovra' essere almeno pari a 1,50 volte
 l'importo a base d'asta ed il costo del personale dipendente di cui
 al punto IIc2) dovra' essere non inferiore allo 0,10 della cifra
 effettiva di affari in lavori richiesta al punto IIc1).
      In caso di associazione temporanea di Imprese, i requisiti di
 cui ai punti IIc1) e IIc2) dovranno essere posseduti nella misura di
 almeno il 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla
 concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per
 ciascuna delle mandanti e' comunque necessario il possesso dei
 requisiti suddetti in misura almeno pari al 20% di quanto
 complessivamente richiesto per l'intero Raggruppamento.
      Gli stessi requisiti stabiliti per le Imprese costituenti
 associazione temporanea dovranno necessariamente essere posseduti da
 quei soggetti facenti parte dei Consorzi di Imprese i cui importi di
 iscrizione all'A.N.C. (comunque non inferiori a quelli prescritti per
 le Imprese in associazione temporanea) concorrono al raggiungimento
 del tetto richiesto per la partecipazione alla gara.
      Le altre Imprese del Consorzio, carenti dei suddetti requisiti
 minimi, oppure dell'iscrizione nella categoria o dell'importo minimo
 nella stessa richiesti, saranno, ai fini dell'esecuzione dell'opera,
 assimilate a quelle associate ai Raggruppamenti ai sensi del sesto
 comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91.
      Le Imprese associate o associabili ai sensi del sesto comma
 dell'art. 23 del D.L.vo 406/91 sopraccitato e quelle ad esse
 assimilate facenti parte di Consorzi, dovranno presentare solo le
 dichiarazioni di cui ai punti I, IIa) e IId), non essendo per loro
 richiesti altri requisiti.
      Si ricorda che in caso di associazione temporanea, la richiesta
 d'invito deve essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte
 dell'associazione stessa, ivi comprese quelle associate ai sensi del
 sesto comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91.
      La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverra'
 successivamente alla gara; in particolare, per i requisiti di cui ai
 suddetti punti IIc1) e IIc2) la verifica avverra' sulla base del
 disposto dell'art. 4, commi 2, lettere c) e d) e 5 lett. a) e c), del
 D.M. 9 marzo 1989, n. 172.
      In relazione al criterio di aggiudicazione stabilito
 (determinazione del miglior offerente sulla base di offerte
 presentate), si precisa che a tutela della par-condicio delle Imprese
 e della regolarita' della gara, l'Amministrazione, tra i criteri di
 ammissione dei partecipanti impone quello della mancanza di ogni loro
 forma di collegamento.
      Sara' di conseguenza vietata la partecipazione alla gara di piu'
 di una tra Imprese, Cooperative e loro Consorzi, associazione di
 Imprese, Consorzi di Imprese che abbiano forme di collegamento dovute
 all'indennita' tra persone rappresentanti una qualsiasi delle figure
 al loro interno:
    titolare;
    socio di s.n.c.;
    socio (accomandatario od accomandante) di S.a.s.;
      consigliere od amministratore di S.p.a., di S.r.l., di
 Cooperative e loro Consorzi, di Consorzi di Imprese;
      persone (amministratori o meno) investiti della rappresentanza
 dell'Impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
    direttori tecnici;
      persone fisiche facenti parte della composizione societaria ed
 accertate come tali a qualsiasi livello e diramazione delle
 componenti della composizione stessa (o loro assimilati per quanto
 concerne le Imprese estere).
      Per quanto attiene ai Consorzi di Imprese tale disposizione
 vale, nei riguardi degli altri soggetti partecipanti, sia per il
 Consorzio che per tutte le Imprese che li costituiscono.
      Per quanto sopra detto soltanto uno dei soggetti come sopra
 'collegati' dovra' partecipare alla gara, salvo ovviamente che gli
 stessi non partecipino in un'unica associazione temporanea
 regolarmente costituita.
      Onde permettere ai soggetti richiedenti di poter partecipare
 alla licitazione nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, alla
 lettera d'invito verra' allegato l'elenco delle Imprese invitate.
      Si precisa inoltre che, salvo preventiva ed esplicita
 approvazione da parte della Giunta Regionale, i soggetti prescelti
 dovranno partecipare alla licitazione solo ed esclusivamente cosi'
 come invitati. In mancanza di tale approvazione le associazioni
 temporanee di Imprese, costituite o costituende, non potranno quindi
 cambiare i 'partners' indicati in sede di prequalificazione ne'
 tantomeno aumentarne o diminuirne il numero; parimenti le Imprese
 invitate individualmente non potranno partecipare quali capogruppo di
 imprese riunite in fase di gara.
      La richiesta d'invito non vincolera' in alcun modo
 l'Amministrazione appaltante.
    L'assessore ai LL.PP. - Bruno Ferrero.
C-23233 (A pagamento).
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