Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Bando di licitazione privata
Con riferimento allegato I del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55:
a) Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato lavori pubblici
- 11100 Aosta - Via Promis, 2/a - Tel. 0165/303611 - Fax 0165/303605;
c) Art. 1 lett. d) e successivo art. 4 della legge 2 febbraio
1973, n. 14;
d) Comune di Rhemes-Notre-Dame; lavori di costruzione di un
parcheggio coperto nella frazione Bruil capoluogo. Importo a base
d'asta: L. 1.777.087.000; il progetto prevede una zona interrata a
parcheggio coperto con accesso su una sola rampa, la copertura
risulta risistemata a prato, la struttura e' realizzata in cls con
solaio prefabbricato, sono previsti muri di pietrame per i sostegni
dei riporti di terra o di scavo; categoria richiesta per Impresa
partecipante singolarmente: 2 per importo minimo di L. 1.500.000.000;
e) trecentosessanta giorni naturali consecutivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna;
i) art. 3 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 22 legge 3
gennaio 1978, n. 1; art. 2 legge 10 dicembre 1981 n. 741; art. 2 D.L.
2 marzo 1989 n. 65;
j) bilancio regionale; R.D. 25 maggio 1895 n. 359 (artt. 57 e
58) come successivamente aggiornato e modificato;
k) secondo quanto in seguito stabilito sono ammesse a
partecipare alla gara Imprese riunite o che in fase di richiesta di
invito dichiarino di volersi riunire nonche' i Consorzi di Imprese,
regolarmente costituti;
m) gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla
propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non avvenga il
centoventesimo giorno successivo a quello della licitazione;
n) e' prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa
alle opere che s'intendono subappaltare o affidare in cottimo nonche'
ai noli a caldo dei quali ci si intenda avvalere. Si precisa che
l'Amministrazione non corrispondera' direttamente ai subappaltatori o
cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto, nel
corso dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di legge a
cio' alternative previste al comma 3-bis dell'art. 34 del D.Lvo n.
406/91;
q) sono ammesse Imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in
uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19
del D.L.vo 406/91.
Le domande di partecipazione, in bollo da L. 15.000, redatte in
lingua italiana o francese, dovranno pervenire, con prova di arrivo
ad esclusivo rischio del mittente, entro le ore 17 del giorno 20
ottobre 1993 a questo Assessorato.
L'invito a presentare le offerte verra' spedito entro il termine
di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come
successivamente modificato.
Le Imprese interessate (e in caso di associazione temporanea o
di Consorzio di Imprese, tutte indistintamente le Imprese che
intendono raggrupparsi o che lo costituiscono), dovranno trasmettere
unitamente alla richiesta di invito e nelle forme indicate, pena il
rigetto dell'istanza:
I) il certificato valido d'iscrizione all'Albo Nazionale dei
Costruttori nella categoria e nell'importo che consentono la
partecipazione all'appalto e/o la costituzione del Raggruppamento o
la partecipazione del Consorzio di Imprese, mentre per i concorrenti
esteri l'iscrizione agli Albi o liste ufficiali.
In luogo del suddetto certificato in originale e' ammessa la
presentazione di fotocopia o di dichiarazione sostitutiva,
autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (e successive
modificazioni) o di quella del paese di appartenenza;
II) dichiarazione, con firma autenticata a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) (testualmente) la mancanza di condizioni di esclusione
previste dall'articolo 18 del D.L.vo 406/91;
b) (testualmente) il possesso, oltre a quelle specificatamente
richieste nel bando, di tutte le referenze di cui agli articoli 20 e
21 del D.L.vo 406/91 connesse all'iscrizione all'A.N.C. richiesta,
nonche' alle caratteristiche, all'entita' ed alla natura dei lavori
da realizzare;
c) con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando:
1) la cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta
ed indiretta dell'Impresa;
2) il costo del personale dipendente;
d) la completa ed incondizionata accettazione delle disposizioni
del bando di circa il divieto di partecipazione alla gara unitamente
ad Imprese 'collegate' e di quant'altro nel bando stesso stabilito in
merito alla partecipazione stessa.
Per le Imprese partecipanti singolarmente la cifra d'affari in
lavori di cui al punto IIc1) dovra' essere almeno pari a 1,50 volte
l'importo a base d'asta ed il costo del personale dipendente di cui
al punto IIc2) dovra' essere non inferiore allo 0,10 della cifra
effettiva di affari in lavori richiesta al punto IIc1).
In caso di associazione temporanea di Imprese, i requisiti di
cui ai punti IIc1) e IIc2) dovranno essere posseduti nella misura di
almeno il 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla
concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per
ciascuna delle mandanti e' comunque necessario il possesso dei
requisiti suddetti in misura almeno pari al 20% di quanto
complessivamente richiesto per l'intero Raggruppamento.
Gli stessi requisiti stabiliti per le Imprese costituenti
associazione temporanea dovranno necessariamente essere posseduti da
quei soggetti facenti parte dei Consorzi di Imprese i cui importi di
iscrizione all'A.N.C. (comunque non inferiori a quelli prescritti per
le Imprese in associazione temporanea) concorrono al raggiungimento
del tetto richiesto per la partecipazione alla gara.
Le altre Imprese del Consorzio, carenti dei suddetti requisiti
minimi, oppure dell'iscrizione nella categoria o dell'importo minimo
nella stessa richiesti, saranno, ai fini dell'esecuzione dell'opera,
assimilate a quelle associate ai Raggruppamenti ai sensi del sesto
comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91.
Le Imprese associate o associabili ai sensi del sesto comma
dell'art. 23 del D.L.vo 406/91 sopraccitato e quelle ad esse
assimilate facenti parte di Consorzi, dovranno presentare solo le
dichiarazioni di cui ai punti I, IIa) e IId), non essendo per loro
richiesti altri requisiti.
Si ricorda che in caso di associazione temporanea, la richiesta
d'invito deve essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte
dell'associazione stessa, ivi comprese quelle associate ai sensi del
sesto comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91.
La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverra'
successivamente alla gara; in particolare, per i requisiti di cui ai
suddetti punti IIc1) e IIc2) la verifica avverra' sulla base del
disposto dell'art. 4, commi 2, lettere c) e d) e 5 lett. a) e c), del
D.M. 9 marzo 1989, n. 172.
In relazione al criterio di aggiudicazione stabilito
(determinazione del miglior offerente sulla base di offerte
presentate), si precisa che a tutela della par-condicio delle Imprese
e della regolarita' della gara, l'Amministrazione, tra i criteri di
ammissione dei partecipanti impone quello della mancanza di ogni loro
forma di collegamento.
Sara' di conseguenza vietata la partecipazione alla gara di piu'
di una tra Imprese, Cooperative e loro Consorzi, associazione di
Imprese, Consorzi di Imprese che abbiano forme di collegamento dovute
all'indennita' tra persone rappresentanti una qualsiasi delle figure
al loro interno:
titolare;
socio di s.n.c.;
socio (accomandatario od accomandante) di S.a.s.;
consigliere od amministratore di S.p.a., di S.r.l., di
Cooperative e loro Consorzi, di Consorzi di Imprese;
persone (amministratori o meno) investiti della rappresentanza
dell'Impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
direttori tecnici;
persone fisiche facenti parte della composizione societaria ed
accertate come tali a qualsiasi livello e diramazione delle
componenti della composizione stessa (o loro assimilati per quanto
concerne le Imprese estere).
Per quanto attiene ai Consorzi di Imprese tale disposizione
vale, nei riguardi degli altri soggetti partecipanti, sia per il
Consorzio che per tutte le Imprese che li costituiscono.
Per quanto sopra detto soltanto uno dei soggetti come sopra
'collegati' dovra' partecipare alla gara, salvo ovviamente che gli
stessi non partecipino in un'unica associazione temporanea
regolarmente costituita.
Onde permettere ai soggetti richiedenti di poter partecipare
alla licitazione nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, alla
lettera d'invito verra' allegato l'elenco delle Imprese invitate.
Si precisa inoltre che, salvo preventiva ed esplicita
approvazione da parte della Giunta Regionale, i soggetti prescelti
dovranno partecipare alla licitazione solo ed esclusivamente cosi'
come invitati. In mancanza di tale approvazione le associazioni
temporanee di Imprese, costituite o costituende, non potranno quindi
cambiare i 'partners' indicati in sede di prequalificazione ne'
tantomeno aumentarne o diminuirne il numero; parimenti le Imprese
invitate individualmente non potranno partecipare quali capogruppo di
imprese riunite in fase di gara.
La richiesta d'invito non vincolera' in alcun modo
l'Amministrazione appaltante.
L'assessore ai LL.PP. - Bruno Ferrero.
C-23233 (A pagamento).