REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA

(GU Parte Seconda n.186 del 9-8-1991)

    Bando di licitazione privata
    (con riferimento allegato I del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55)
      a) Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Lavori Pubblici
 11100 Aosta, via Promis, 2/a - Tel. 0165/303611 - fax 0165/303605.
    c)  Art. 1, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n.  14.
      d) Comune di Roisan; lavori di ristrutturazione di un edificio
 esistente e nuovo municipio. Importo a base d'asta L. 1.925.000.000 ;
 ristrutturazione di due fabbricati attigui per la realizzazione di
 uffici comunali, ambulatorio medico ed ufficio postale; categoria
 richiesta per impresa partecipante singolarmente: due per importo
 minimo di L. 3.000.000.000.
    Opere scorporabili:
      impianti termici di ventilazione e di condizionamento (categoria
 5a) L. 101.264.875;
      impianti igienici, idrosanitari, ecc. (categoria 5b) L.
 27.338.650;
      impianti elettrici, telefonici, ecc. (categoria 5c) L.
 69.350.835;
    impianti ascensore (cat. 5d) L.  46.000.000;
      serramenti interni ed esterni in legno (categoria 5f) L.
 139.316.650.
      e) seicento giorni naturali consecutivi e continui decorrenti
 dalla data del verbale di consegna.
      i) Art. 3, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; art. 22, legge 3
 gennaio 1978 n. 1; art. 2, legge 10 dicembre 1981 n. 741; art. 2 D.L.
 2 marzo 1989 n. 65.
      j)Bilancio regionale; R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (artt. 57 e 58)
 come successivamente aggiornato e modificato.
      k) Sono ammesse a partecipare alla gara imprese riunite o che
 dichiarino di volersi riunire ai sensi dell'art. 20 e seguenti della
 legge n. 584/1977 e successive modificazioni ed integrazioni nonche'
 i consorzi di imprese, secondo quanto in seguito stabilito.
      m) Gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla
 propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non avvenga entro
 il centoventesimo giorno successivo a quello della licitazione.
      n) E` prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa
 alle opere che si intendono subappaltare o affidare in cottimo
 nonche' ai noli a caldo dei quali ci si intende avvalerre.
      q) Sono ammesse imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in
 uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14
 della legge n. 584/1977.
      s) Trovera' applicazione, qualora applicabile, la procedura di
 cui al comma dell'art. 2-bis introdotto con legge n. 155/1989 ed in
 tal caso saranno ritenute anomale e quindi escluse dalla gara le
 offerte che si discosteranno pii' di sette punti percentuali dalla
 media delle percentuali delle offerte in ribasso ammesse.
      Le domande di partecipazione, in bollo da L. 10.000, redatte in
 lingua italiana o francese, dovranno pervenire, con prova d'arrivo ad
 esclusivo rischio del mittente, entro le ore 17 del giorno 4
 settembre 1991 a questo Assessorato.
      L'invito a presentare le offerte verra' spedito entro il termine
 di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come
 successivamente modificato.
      Le imprese interessate (e in caso di associazione temporanea o
 di Consorzio di Imprese, tutte indistintamente le imprese che
 intendono raggrupparsi o che costituiscono), dovranno trasmettere
 unitamente alla richiesta d'invito e nelle forme indicate, pena il
 rigetto dell'istanza:
      I - il certificato valido d'iscrizione all'Albo nazionale dei
 costruttori nella categoria e nell'importo che consentono la
 partecipazione all'appalto e/o la costituzione del raggruppamento, o
 la partecipazione del Consorzio di imprese, mentre per i concorrenti
 esteri 'iscrizione agli albi o liste ufficiali.
      In luogo del suddetto certificato in originale e' ammessa la
 presentazione di fotocopia o di dichiarazione sostitutiva,
 autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (e successive
 modificazioni) o di quella del paese di appartenenza;
      II - dichiarazione, con firma autenticata a norma della legge 4
 gennaio 1968 n. 15, attestante:
      a) la mancanza di condizioni di esclusione previste
 dall'articolo 13 della legge n. 584/1977;
      b) il possesso di tutte le referenze di cui agli articoli 17 e
 18 della legge n. 584/1977 connesse all'iscrizione all'A.N.C.
 richiesta per i lavori di cui si tratta;
      c) con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di
 pubblicazione del presente bando:
      1) la cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta
 ed indiretta dell'impresa;
    2)  il costo del personale dipendente.
      Per le imprese partecipanti singolarmente la cifra d'affari in
 lavori di cui al punto IIc1) dovra' essere almeno pari a 1,50 volte
 l'importo a base d'asta ed il costo del personale dipendente di cui
 al punto IIc2) dovra' essere non inferiore allo 0,10 della cifra
 effettiva d'affari in lavori richiesta al punto IIc1).
      In caso di associazione temporanea di Impresa, i requisiti di
 cui ai punti IIc1) e IIc2) dovranno essere posseduti nella misura
 almeno del 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla
 concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per
 ciascuna delle mandanti e' comunque necessario il possesso dei
 requisiti suddeti in misura almeno pari al 20% di quanto
 complessivamente richiesto per l'intero raggruppamento.
      I requisiti di cui ai punti IIc1) e IIc2) alle imprese mandanti
 delle opere scorporabili, si intendono riferiti all'importo delle
 opere stesse.
      Gli stessi requisiti stabiliti per le imprese costituenti
 associazione temporanea dovranno necessariamente essere posseduti da
 quei soggetti facenti parte dei Consorzi di imprese i cui importi di
 iscrizione all'A.N.C. (comunque non inferiori a quelli prescritti per
 le Imprese in associazione temporanea) concorrono al raggiungimento
 del tetto richiesto per la partecipazione alla gara.
      Le altre imprese del Consorzio, carenti dei suddetti requisiti
 minimi, oppure dell'iscrizione nella categoria o dell'importo minimo
 nella stessa richiesti, saranno, ai fini dell'esecuzione dell'opera,
 assimilate a quelle associate ai raggruppamenti ai sensi del quarto
 comma dell'art. 21 della legge n. 584/1977 come sostituito dall'art.
 9 della legge n. 687/1984.
      Le imprese associate o associabili ai sensi del quarto comma
 dell'art. 21 della legge n. 584/1977 sopracitate e quelle ad esse
 assimilate facenti parte di Consorzi, dovranno presentare solo le
 dichiarazioni di cui ai punti I e IIa), non essendo per loro
 richiesti altri requisiti.
      Si ricorda che in caso di associazione temporanea, la richiesta
 d'invito deve essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte
 dell'associazione stessa, ivi comprese quelle associate ai sensi del
 quarto comma dell'art. 9 della legge n. 687/1984.
      La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverra'
 successivamente alla gara; in particolare, per i requisiti di cui ai
 suddetti punti IIc1) e IIc2) la verifica avverra' sulla base del
 disposto dell'art. 4, comma 2, lettere c) e d) e dell'art. 5, comma
 a), del D.M. 9 marzo 1989 n. 172.
      La richiesta d'invito non vincolera' in alcun modo
 l'Amministrazione appaltante.
    L'assessore ai LL.PP.: Martin.
C-24350 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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