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Errata corrige
Errata corrige
Progetto di fusione(ex art. 2501-bis Codice civile)
Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito
Cooperativo di Marianopoli, a conclusione delle trattative ed in
conformita' alle intese raggiunte in seno alle delegazioni che hanno
operato in rappresentanza delle rispettive societa', nella seduta del
29 luglio 1998 ha deliberato la formulazione del seguente progetto di
fusione:
1) La Banca di Credito Cooperativo del Nisseno di Sommatino e
Serradifalco, S.c.r.l. con sede in Sommatino (CL) e la Banca di
Credito Cooperativo di Marianopoli S.c.r.l., con sede in Marianopoli
(CL), intendono eseguire la fusione societaria delle due compagini
mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di
Marianopoli nella Banca di Credito Cooperativo del Nisseno di
Sommatino e Serradifalco, S.c.r.l. con sede in Sommatino.
2) Lo Statuto che disciplinera' la vita della societa'
risultante dall'operazione di cui al punto 1, e' quello che si allega
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del progetto
di fusione. Tale Statuto e conforme allo Statuto tipo delle Banche di
Credito cooperativo concordato tra la Federazione Italiana delle
B.C.C. e la Banca d'Italia in attuazione degli articoli 33/37 del
decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385. Allo scopo di
preordinare un modulo di rappresentativita' delle cariche sociali
conforme alle clausole pattizie concordate in sede di definizione del
progetto, viene riformulato l'art. 52 del nuovo Statuto sopra
indicato;
3) Nella determinazione del rapporto di cambio delle quote
sociali ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute
negli statuti uniformi delle societa' cooperative partecipanti alla
fusione a norma delle quali:
a) le riserve non possono essere distribuite ai soci durante
la vita della societa' (art. 14 dello Statuto delle societa'
partecipanti alla fusione);
b) in caso di scioglimento della societa', la somma che
risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento
delle passivita', sara' devoluta, secondo la delibera dell'assemblea
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione con le modalita' previste dalla legge (art. 50 dello
Statuto delle societa' partecipanti alla fusione);
c) in caso di recesso, esclusione, o morte del socio, la
liquidazione della quota sociale potra' avvenire per un importo che
comunque non potra' mai essere superiore alla quota sociale versata,
restando esclusa ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale
comunque costituito (art. 14 dello Statuto delle societa'
partecipanti alla fusione).
Tanto premesso, tenuto altresi' conto che le quote sociali della
B.C.C. del Nisseno di Sommatino e Serradifalco sono quantificate in
L. 50.000 cadauna e quelle di questa B.C.C. in L. 10.000 cadauna, il
rapporto di cambio verra' determinato come segue: a ciascuna quota di
L. 10.000 cadauna gia' posseduta dai soci della B.C.C. di
Marianopoli, verra' assegnata, previa integrazione, una quota da L.
50.000 cadauna della B.C.C. incorporante, con esclusione pertanto di
qualsiasi riferibilita' all'entita' relativa ai netti patrimoniali
delle societa' che si fondono nonche' qualsiasi ipotesi di conguaglio
in denaro.
4) Atteso quanto esposto al precedente punto 3), a seguito
della fusione, le quote della societa' incorporante verranno
assegnate a tutti i soci della B.C.C. incorporata sulla base del
rapporto di concambio di cui al punto precedente.
5) La partecipazione agli utili per tali quote sociali e'
stabilita a decorrere dall'inizio dell'esercizio dell'incorporante
cui sono riferibili, a norma del successivo punto del progetto gli
effetti contabili ed economici della fusione in conseguenza
dell'imputazione delle operazioni della societa' incorporata al
bilancio dell'incorporante. Pertanto la data con riferimento alla
quale le quote in parola iniziano a maturare il diritto alla
partecipazione agli utili, peraltro entro i limiti tassativi fissati
dal primo comma dell'art. 37 dello Statuto, e' stabilita al 1.
gennaio 1998, sempre che la stipula ed il deposito dell'atto notarile
avvengano entro il 1998 e, in ogni caso, al 1. gennaio dell'anno in
cui avverranno la stipula ed il deposito dell'atto di fusione.
6) La data a decorrere dalla quale le operazioni della
incorporata saranno imputate al bilancio dell'incorporante viene
fissata al 1. gennaio 1998, sempre che la stipula ed il deposito
dell'atto di fusione avvengano entro il 1998 e cio' anche ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dal settimo comma dell'art. 123
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, in ogni caso, al 1. gennaio
dell'anno in cui avverranno la stipula ed il deposito dell'atto di
fusione.
7) Con riferimento ai punti n. 7) e 8) dell'art. 2501-bis del
Codice civile resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da
riservarsi a particolari categorie di soci, ne' si propongono
particolari vantaggi di sorta a favore degli amministratori delle
societa' partecipanti alla fusione.
8) A norma dell'art. 2504-bis del Codice civile la B.C.C.
incorporante assumera' tutti i diritti e gli obblighi della
incorporata e subentrera' nell'esercizio dello sportello bancario di
Marianopoli il cui personale dipendente verra' inserito alle
dipendenze della B.C.C. incorporante, fatti salvi i diritti
acquisiti.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Mario Mastrosimone
C-2453 (A pagamento).