TAR DI CATANZARO

(GU Parte Seconda n.220 del 21-9-1998)

      Ricorso degli ingegneri Raffaele Pirritano e Attilio Verbena
 rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Barbieri e
 dall'avvocato Vincenzo Panuccio, domiciliati presso l'avvocato
 Barbieri, in Catanzaro, via Vasco de Gama n. 3; contro l'agenzia per
 la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, in persona del legale
 rappresentante p.t., nei confronti della dott.ssa Fische' Anna Maria
 controinteressata; per l'annullamento della deliberazione n. 5233 del
 19 settembre 1990 con cui il comitato di gestione dell'agenzia ha
 approvato i criteri per il conferimento delle qualifiche di dirigente
 di divisione, e di dirigente di ufficio; della deliberazione del
 comitato di gestione del 22 marzo 1990 numero 2246; del decreto 22
 febbraio 1990 del Ministero per gli interventi straordinari del
 Mezzogiorno; della delibera del comitato di gestione dell'agenzia,
 del 28 luglio 1989 numero 6622 con relativi allegati; di ogni altro
 atto (omissis).
      Con questo ricorso i ricorrenti, assunti dalla Casmez con la
 qualifica di funzionari, lamentano che i nuovi criteri formulati nei
 provvedimenti impugnati, stravolgendo i principi, i criteri e le
 norme vigenti al momento della loro assunzione, ledono i loro diritti
 non consentendo il loro avanzamento di carriera sulla base del
 meccanismo dell'anzianita' e di merito. Essi, da lungo tempo ed in
 forza di regolari atti di conferimento, avevano svolto le mansioni
 superiori conseguendo il diritto alla promozione, diritto leso dai
 provvedimenti impugnati inficiati da violazione del divieto alla
 reformatio in peius, dei principi che regolano il pubblico impiego,
 il diritto alla carriera, con violazione delle normative degli atti
 regolamentari.
      In forza di tali premesse e per le altre considerazioni svolte
 in ricorso, i ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo T.A.R., voglia:
     1) annullare i provvedimenti impugnati;
       2) riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla
 qualifica dirigenziale, condannando l'amministrazione ed emanando
 tutte le consequenziali statuizioni, anche in riferimento al
 trattamento giuridico ed economico; e cio' a far data del 19 maggio
 1977;
     3) con vittoria di spese e competenze.
 
      Il ricorso e' stato iscritto al n. 252/91. Con successivo
 ricorso al T.A.R., di Catanzaro, iscritto al n. 204/93, contro
 l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e nei
 confronti del signor Bruno Zappone, controinteressato, gli ingegneri
 Pirritano e Verbena hanno chiesto: l'annullamento previa sospensiva
 della delibera n. 5739 del 28 luglio 1992 del comitato di gestione,
 (omissis), con cui:
       1) e' stata approvata la graduatoria di merito dei 227
 dipendenti risultanti in possesso dei requisiti richiesti per
 l'accesso al conferimento di numero 34 qualifiche di dirigenti di
 ufficio;
       2) si e' dichiarato che 'detta graduatoria costituisce ordine
 funzionale ai sensi dell'art. 2 del regolamento di organizzazione e
 disciplina del personale iscritto dal numero 1 al numero 111
 incluso';
       3) si sono conferite 'numero 34 qualifiche di dirigente di
 ufficio'; nonche' avverso tutti gli atti precedenti, presupposti,
 connessi e consequenziali; (omissis) l'ing. Pirritano e' stato
 collocato al 59. posto con punti 76,690, mentre all'ing. Verbena e'
 stato attribuito il 144. posto con punti 70,600. I provvedimenti che
 si impugnano sono erronei, ingiusti e lesivi dei loro diritti ed
 interessi per illegittimita', violazione di legge, eccesso di potere,
 violazione dei criteri, disparita' di trattamento, violazione della
 par condicio, travisamento dei fatti ed erronea attribuzione del
 punteggio e collocazione in graduatoria. P.T.M. si chiede che
 l'Ecc.mo T.A.R., voglia annullare i provvedimenti impugnati, con ogni
 statuizione consequenziale ed accertare e dichiarare che i ricorrenti
 hanno diritto al punteggio richiesto, sempre con ogni statuizione
 consequenziale. Con vittoria di spese e competenze.
 
    Prof. avv. Vincenzo Panuccio, avv. Pasquale Barbieri.
      Con sentenza n. 180 del 20 febbraio 1998 il T.A.R. di Catanzaro
 (omissis) P.Q.M. (omissis);
     1) riunisce i due ricorsi;
       2) ordina che il giudizio sia integrato, a cura dei ricorrenti
 con la notificazione di entrambi gli atti introduttivi a tutte le
 persone riportate nei primi 111 posti della graduatoria di merito di
 cui alla deliberazione n. 5739/92 del comitato di gestione
 dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
       3) fissa, per le notificazioni, il termine di giorni sessanta,
 decorrente dalla comunicazione a parte ricorrente ai sensi del comma
 2. dell'art. 55, legge n. 186/1982;
       4) fissa, per il deposito dei ricorsi e della prova delle
 eseguite notificazioni, il termine di giorni trenta, decorrente dalla
 data dell'ultima delle notificazioni;
       5) riserva alla decisione terminativa del giudizio ogni
 pronunzia in ordine alle spese sostenute dalle parti. (omissis).
 
      In seguito ad istanza di proroga del termine e di autorizzazione
 a procedere alla notifica per pubblici proclami il T.A.R., di
 Catanzaro, con sentenza n. 678 del 10 luglio 1998, cosi' ha disposto:
 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di
 Catanzaro, interlocutoriamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe,
 ad integrazione della propria precedente decisione del 20 febbraio
 1998:
       1) autorizza i ricorrenti ad eseguire le notificazioni ai
 controinteressati per pubblici proclami, mediante pubblicazione,
 anche per estratto e senza indicazione nominativa dei destinatari,
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel figlio degli annunzi
 legali delle cinque province della Calabria;
       2) fissa per le notificazioni, il termine di giorni sessanta,
 decorrente dalla comunicazione a parte ricorrente ai sensi del comma
 2. dell'art. 55 legge n. 186/82;
       3) fissa, per il deposito dei ricorsi e della prova integrale
 delle eseguite notificazioni il termine di giorni trenta, decorrente
 dalla data dell'ultima delle notificazioni;
       4) riserva alla decisione terminativa del giudizio ogni
 pronunzia in ordine alle spese sostenute dalle parti. (omissis).
 
    Si procede pertanto alla notifica di tutto quanto precede.
 
     Catanzaro, 8 settembre 1998
                Prof. avv. Vincenzo Panuccio - avv. Pasquale Barbieri.
                                                                      
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