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Errata corrige
Errata corrige
Ricorso degli ingegneri Raffaele Pirritano e Attilio Verbena rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Barbieri e dall'avvocato Vincenzo Panuccio, domiciliati presso l'avvocato Barbieri, in Catanzaro, via Vasco de Gama n. 3; contro l'agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della dott.ssa Fische' Anna Maria controinteressata; per l'annullamento della deliberazione n. 5233 del 19 settembre 1990 con cui il comitato di gestione dell'agenzia ha approvato i criteri per il conferimento delle qualifiche di dirigente di divisione, e di dirigente di ufficio; della deliberazione del comitato di gestione del 22 marzo 1990 numero 2246; del decreto 22 febbraio 1990 del Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno; della delibera del comitato di gestione dell'agenzia, del 28 luglio 1989 numero 6622 con relativi allegati; di ogni altro atto (omissis). Con questo ricorso i ricorrenti, assunti dalla Casmez con la qualifica di funzionari, lamentano che i nuovi criteri formulati nei provvedimenti impugnati, stravolgendo i principi, i criteri e le norme vigenti al momento della loro assunzione, ledono i loro diritti non consentendo il loro avanzamento di carriera sulla base del meccanismo dell'anzianita' e di merito. Essi, da lungo tempo ed in forza di regolari atti di conferimento, avevano svolto le mansioni superiori conseguendo il diritto alla promozione, diritto leso dai provvedimenti impugnati inficiati da violazione del divieto alla reformatio in peius, dei principi che regolano il pubblico impiego, il diritto alla carriera, con violazione delle normative degli atti regolamentari. In forza di tali premesse e per le altre considerazioni svolte in ricorso, i ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo T.A.R., voglia: 1) annullare i provvedimenti impugnati; 2) riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla qualifica dirigenziale, condannando l'amministrazione ed emanando tutte le consequenziali statuizioni, anche in riferimento al trattamento giuridico ed economico; e cio' a far data del 19 maggio 1977; 3) con vittoria di spese e competenze. Il ricorso e' stato iscritto al n. 252/91. Con successivo ricorso al T.A.R., di Catanzaro, iscritto al n. 204/93, contro l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e nei confronti del signor Bruno Zappone, controinteressato, gli ingegneri Pirritano e Verbena hanno chiesto: l'annullamento previa sospensiva della delibera n. 5739 del 28 luglio 1992 del comitato di gestione, (omissis), con cui: 1) e' stata approvata la graduatoria di merito dei 227 dipendenti risultanti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al conferimento di numero 34 qualifiche di dirigenti di ufficio; 2) si e' dichiarato che 'detta graduatoria costituisce ordine funzionale ai sensi dell'art. 2 del regolamento di organizzazione e disciplina del personale iscritto dal numero 1 al numero 111 incluso'; 3) si sono conferite 'numero 34 qualifiche di dirigente di ufficio'; nonche' avverso tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e consequenziali; (omissis) l'ing. Pirritano e' stato collocato al 59. posto con punti 76,690, mentre all'ing. Verbena e' stato attribuito il 144. posto con punti 70,600. I provvedimenti che si impugnano sono erronei, ingiusti e lesivi dei loro diritti ed interessi per illegittimita', violazione di legge, eccesso di potere, violazione dei criteri, disparita' di trattamento, violazione della par condicio, travisamento dei fatti ed erronea attribuzione del punteggio e collocazione in graduatoria. P.T.M. si chiede che l'Ecc.mo T.A.R., voglia annullare i provvedimenti impugnati, con ogni statuizione consequenziale ed accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al punteggio richiesto, sempre con ogni statuizione consequenziale. Con vittoria di spese e competenze. Prof. avv. Vincenzo Panuccio, avv. Pasquale Barbieri. Con sentenza n. 180 del 20 febbraio 1998 il T.A.R. di Catanzaro (omissis) P.Q.M. (omissis); 1) riunisce i due ricorsi; 2) ordina che il giudizio sia integrato, a cura dei ricorrenti con la notificazione di entrambi gli atti introduttivi a tutte le persone riportate nei primi 111 posti della graduatoria di merito di cui alla deliberazione n. 5739/92 del comitato di gestione dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; 3) fissa, per le notificazioni, il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione a parte ricorrente ai sensi del comma 2. dell'art. 55, legge n. 186/1982; 4) fissa, per il deposito dei ricorsi e della prova delle eseguite notificazioni, il termine di giorni trenta, decorrente dalla data dell'ultima delle notificazioni; 5) riserva alla decisione terminativa del giudizio ogni pronunzia in ordine alle spese sostenute dalle parti. (omissis). In seguito ad istanza di proroga del termine e di autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami il T.A.R., di Catanzaro, con sentenza n. 678 del 10 luglio 1998, cosi' ha disposto: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, interlocutoriamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, ad integrazione della propria precedente decisione del 20 febbraio 1998: 1) autorizza i ricorrenti ad eseguire le notificazioni ai controinteressati per pubblici proclami, mediante pubblicazione, anche per estratto e senza indicazione nominativa dei destinatari, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel figlio degli annunzi legali delle cinque province della Calabria; 2) fissa per le notificazioni, il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione a parte ricorrente ai sensi del comma 2. dell'art. 55 legge n. 186/82; 3) fissa, per il deposito dei ricorsi e della prova integrale delle eseguite notificazioni il termine di giorni trenta, decorrente dalla data dell'ultima delle notificazioni; 4) riserva alla decisione terminativa del giudizio ogni pronunzia in ordine alle spese sostenute dalle parti. (omissis). Si procede pertanto alla notifica di tutto quanto precede. Catanzaro, 8 settembre 1998 Prof. avv. Vincenzo Panuccio - avv. Pasquale Barbieri. C-24578 (A pagamento).